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Home Affido Condiviso PROPOSTE PER UN NUOVO DIRITTO DI FAMIGLI A CURA DEL MOVIMENTO FEMMINILE PER LA PARITA’ GENITORIALE
PROPOSTE PER UN NUOVO DIRITTO DI FAMIGLI A CURA DEL MOVIMENTO FEMMINILE PER LA PARITA’ GENITORIALE E-mail
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diritto

DATO PER SCONTATO CHE:

 a) IL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA’ DEVE ESSERE APPLICATO E NON INTERPRETATO => bambini > il più possibile vicino alla condizione: 50% del tempo con mamma, 50% con papà (compatibilmente con le esigenze dei minori coinvolti e tenendo conto di tutte le difficoltà oggettive del caso);

b) IL MANTENIMENTO DEVE ESSERE DIRETTO·+ rendicontazione spese straordinarie;
c) IL DIVORZIO BREVE NON E’ PIU’ PROCRASTINABILE;
d) E’ NECESSARIA LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI GIUDICI;
e) PARI OPPORTUNITA’ VERE PER TUTTI E UGUAGLIANZA TRA I GENERI (art. 3 Costituzione Italiana)

AVANZIAMO LE SEGUENTI PROPOSTE.

PUNTO PRIMO
Non devono essere più prese in considerazione domande di ALIMENTI per il coniuge più debole (identificato erroneamente dalla “PRASSI giudiziaria” sempre con l’ex moglie pure se questa è pluriproprietaria immobiliare / terriera e magari con un megastipendio da dirigente e ha quadri di Picasso nel salotto) il cui legame coniugale è durato meno di 5 anni. Chi TRUFFA usando un matrimonio “USA-E-GETTA” come fosse un “cavallo di Troia” non avrà più diritto ad alcunchè.
Se è lecito commettere errori non è altrettanto lecito che a pagarli sia però uno soltanto (cioè sempre l’uomo).
Dato che stirare, lavare, pulire, cucinare etc. etc. nonchè assolvere ai doveri coniugali è un COMPITO che ciascuno dei coniugi si assume per contratto (quando firma all’atto delle nozze), se tale ruolo non è stato svolto (con tutti i sacrifici che comporta) non si comprende perchè una persona (donna / uomo) che “truffa” l’altro / l’altra magari per soli 7 giorni (e poi scappa con l’amante) debba avere diritto a ciò cui avrebbe diritto una, ad esempio, che è stata una moglie devota per 20 o 30 anni. Inoltre, anche in caso estremo bisogno (dimostrato), entro un tot di tempo la parte che riceve gli alimenti (la parte debole cioè il soggetto più povero tra i due, senza discriminazione di sesso) deve impegnarsi per iscritto davanti ad un giudice a trovarsi un lavoro e a non sfruttare “a vita” gli alimenti. Nel caso passi quel dato tempo X la controparte (il coniuge più benestante tra i due) potrà chiedere di ridurre tale mantenimento (un po’ come succede con la cassa integrazione o i lunghi periodi di malattia in campo lavorativo).

PUNTO SECONDO
I figli anche se piccoli DEBBONO essere ascoltati dai giudici che dovranno avvalersi di personale altamente qualificato (e non della solita “compagnia di giro”).
Un bambino, già a 4 – 5 anni, capisce molte più cose di quanto oggi FACCIA COMODO far credere. Alcuni bambini, che chiedono di stare disperatamente con il loro papà, non vengono ascoltati. Perchè? Andrebbe creato un servizio pubblico  di pedagogisti e/o psicologi estremamente preparati e focalizzati sui problemi di una “coppia che scoppia”, possibilmente a carico della collettività e collegato ai tribunali in modo che su chi si separa non gravino ulteriori costi aggiuntivi. Già ora i costi sono insopportabili visto che le cause - tra avvocati, perizie e tempi biblici della Giustizia – comportano esborsi mostruosi, insostenibili dai comuni cittadini.

PUNTO TERZO
La casa coniugale all’atto della separazione / divorzio tornerà al legittimo proprietario. In caso di comproprietà, un coniuge potrà rilevare la sua metà dall’altro coniuge; in caso di disaccordo la casa sarà venduta e il ricavato diviso equamente; fino a quel momento i coniugi potranno alternarsi nell’abitazione per il tempo necessario a trovare una nuova sistemazione (max. 3 anni). Lo stesso principio sarà valido in caso di difficoltà momentanea di uno dei due. Eventuali danni alle cose o alle proprietà dell’altro coniuge saranno oggetto di risarcimento.
E così si dà uno stop all’esproprio legalizzato dei beni mobili e immobili (in primis quelle case magari comprate, con i sacrifici di una vita, dai suoceri / nonni) ed al vergognoso sorgere, come funghi, delle “case dei papà” (ricoveri per poveri ovvero onesti cittadini che così ricevono dallo Stato Italiano non giustizia e sacrosanto rispetto delle leggi vigenti come sarebbe giusto, ma ma solo una miserabile carità pelosa che dovrebbe farci vergognare tutti).

PUNTO QUARTO
All’atto della separazione o del divorzio (almeno finchè non sarà attuato il regime di divorzio breve) diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE il test del DNA (a prezzo calmierato).
Qualora infatti uno o più figli non dovessero risultare biologicamente compatibili con il padre, ogni richiesta di mantenimento verrà rigettata a meno che il padre non si voglia comunque assumersi (per iscritto) dei doveri “per motivi affettivi”. Se qualche padre, già divorziato, dovesse scoprire di essere stato ingannato, avrà diritto ad un intervento giudiziario per direttissima che determinerà l’interruzione immediata di qualsiasi emolumento e che porterà anche alla richiesta di restituzione (rateizzabile) di tutti i mantenimenti versati fino ad allora e ad un eventuale risarcimento dei danni subiti. Qualora uno o più figli, risultati biologicamente non compatibili con il padre / ex marito, dovessero essere stati all’origine di un matrimonio “forzato”, tale matrimonio, se celebrato solo civilmente, verrà immediatamente dichiarato NULLO (oltre a quanto già previsto dal punto precedente).
N.B. Dato che 1 figlio su 5 sembra non essere figlio biologico del proprio “padre” e dato che in troppi casi alcuni ex mariti sono stati perseguitati per ragioni di mero denaro dalle loro ex mogli (al corrente dell’inganno perpetrato), è ora di mettere ordine, visto che la tecnologia, nel 2011, grazie a Dio lo consente.

PUNTO QUINTO
All’atto della separazione o del divorzio diventerà CONDIZIONE INDISPENSABILE PER PROCEDERE un’ispezione patrimoniale da parte del FISCO (Agenzia delle Entrate – Guardia di Finanza) su entrambi i soggetti.
In questo modo da un lato lo Stato potrà approfittare di questi frangenti per attuare delle verifiche utilissime, in grado di portare enormi benefici alle casse pubbliche. Dall’altro verrebbero, in sede giudiziaria, automaticamente smascherati sia tutti quegli “uomini ricchi” che all’atto della separazione / divorzio diventano improvvisamente nullatenenti sia tutte quelle donne che di colpo rimangono disoccupate (ma più spesso hanno uno o più lavori in nero). La spesa che lo Stato affronterà verrà ampiamente ripagata con il recupero forzoso che esso ne ricaverà.
Senza contare le ripercussioni a livello di emersione del lavoro nero, etc.
I metodi per combattere l’evasione fiscale esistono… basta volerlo fare (ma lo si vuole fare davvero?).

PUNTO SESTO
La moglie disoccupata (specie se compresa nella fascia 18-49 anni) – ha diritto ad essere aiutata dall’ex marito per un periodo di tempo limitato (es: max. 24 mesi). Questo aiuto non è a fondo perduto ma si tratta di una sorta di prestito (senza interessi) che l’ex moglie sarà tenuta a restituire (a rate) appena in grado di farlo.
In questo modo si scoraggiano certe donne dall’evitare di trovarsi un lavoro poiché OVVIAMENTE è molto più comodo ricevere il “fico in bocca” ogni mese che darsi da fare. Questo punto si ricollega anche al PUNTO PRIMO.
Unica eccezione: le ex mogli magari più anziane che, in effetti, dopo aver fatto le casalinghe per 30 anni, rischiano di essere tagliate fuori dal mercato del lavoro senza averne alcuna colpa. Si può pensare, in questo caso, ad una sorta di regime compensativo percui l’ex moglie anziana (ex casalinga che non sa fare nulla) la quale riceve gli alimenti dall’ex marito è tenuta a fare almeno dei lavori socialmente utili (es: assistenza a disabili, malati, anziani non autosufficienti, malati terminali, detenuti, etc.). Dovranno timbrare, per continuare a ricevere l’aiuto dell’ex marito, un “social badge” che dovrà essere presentato mensilmente alle autorità preposte (vedi PUNTO UNDICI). Ovviamente l’ex marito dovrà poter scaricare integralmente questi alimenti dalle sue tasse. In questo modo si avvierà un circolo virtuosopoichè lo Stato recupererà questo mancato introito con quello che andrebbe a risparmiare disponendo di forza lavoro per esigenze / emergenze sociali (e quindi tutto si compensa).

PUNTO SETTIMO
La moglie ha diritto a mantenere lo stesso status del matrimonio. AD OGGI LA EX MOGLIE SEGUE “LA REGOLA DELLA BENZINA”: QUANDO IL PETROLIO VA SU (IL REDDITO DELL’EX MARITO) ANCHE LEI VA SU… MA SE IL PETROLIO VA GIU’, LEI RESTA STABILE… Eh no, così non va!!!
In un mondo dove è tutto è diventato flessibile e precario, nessuno ha diritto all’eternità (eccetto i morti).
Es. se la famiglia fosse rimasta unita e magari si fosse abbattuto su di essa un rovescio finanziario, la signora avrebbe continuato a spandere soldi in vacanze alle Bahamas e a comprare gioielli e vestiti? Ne dubitiamo. Se un impiegato perde il lavoro e resta disoccupato non è che… quando ne trova un altro… ha diritto ad esigere lo stesso stipendio dal nuovo datore di lavoro (magari!). Eventuali migliorie ottenute dopo la separazione / divorzio ad opera – ad esempio – di una nuova compagna non dovranno essere “affari” della ex moglie, così come il reddito del nuovo compagno non sarà “affare” dell’ex marito. Una volta divisi, ognuno per sé e… Dio per Tutti.
Inoltre, non esiste alcuna norma nel nostro ordinamento giudiziario (nè alcun articolo nei CCNL) che imponga al datore di lavoro di non licenziare e/o mettere in cassa integrazione (in caso di crisi economica grave, come quella  che stiamo vivendo, ad esempio) e/o porre un tetto agli straordinari di un padre separato sulle cui spalle gravano sì tanti oneri. Così dicasi per i liberi professionisti per i quali non esistono ammortizzatori sociali nel caso in cui il volume di affari si riducesse notevolmente (vedi: crisi e/o recessione). PER QUALE MOTIVO, DUNQUE, L’UNICA GARANZIA LEGALE E’ PREVISTA SOLO A TUTELA DI CHI IL DENARO LO DEVE RICEVERE?
Inoltre, di recente un’assurda sentenza della Cassazione ha sentenziato che di fronte al doppio lavoro di un ex marito (che magari vi era stato costretto per poter campare una seconda, legittima, famiglia), la ex moglie avesse diritto (nonostante lavorasse in nero e quindi fosse tutt’altro che priva di redditi) ad un aumento dell’assegno divorzile.
Non vogliamo più assistere a simili obbrobri che magari seguono la legge ma di sicuro non seguono il buon senso.
Summum ius, summa iniuria, dicevano i latini…

PUNTO OTTAVO
In caso di ex mogli con figli avuti da ex mariti diversi, vale la regola che ciascun padre ha doveri di sostentamento SOLO il proprio figlio biologico.
In questo, più che in altri casi, è da ritenersi altamente sconsigliabile l’assegno di mantenimento indiretto poiché è altissimo il rischio che, se un padre non paga per suo figlio, il peso economico di tutta la situazione si riverserà sull’altro padre “fesso” che invece paga (a sua insaputa per tutti i figli)… oltre a provvedere, ça va sans dire,  alle esigenze complessive della signora.

PUNTO NONO
Per le spese straordinarie sarà creato un conto intestato al minore dove ogni mese i due genitori saranno obbligati a versare un quantum. Ognuno dei due genitori sarà autorizzato a prelevare del denaro (o a farselo rimborsare) da tale CC solo e soltanto dietro dimostrazione inoppugnabile di ricevute fiscali, fatture, prescrizioni mediche.
E con questo si dà un bel “giro di vite” all’utilizzo improprio ed eccessivamente discrezionale del denaro che DOVREBBE essere destinato SOLO alle esigenze della prole (vedi: capitoli di spese straordinarie).

PUNTO DECIMO 
Il genitore che si rifiuta di far vedere il figlio all’altro genitore rischierà, alla terza infrazione che il minore venga collocato “prevalentemente” presso l’altro genitore. Il periodo di inversione sarà proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. Trascorso questo lasso di tempo, riprenderà la normale frequentazione al 50%.
Tutto questo ovviamente presuppone che i due genitori vivano a breve distanza, nel caso in cui sia applicabile una frequentazione che si avvicini il più possibile all’ideale 50%-50%. Ma anche nel caso in cui non lo fosse e fossero stati presi accordi diversi, è fondamentale che tali accordi vengano rispettati (sempre compatibilmente con le esigenze del minore). Inoltre bisogna scoraggiare certi improvvisi “trasferimenti abilmente pilotati” di certe madri (e meno male che si afferma sempre che i figli non sono pacchi postali) che così, di fatto, buttano le basi per una situazione per loro “assai vantaggiosa”. Si richiederà una maggiore severità nell’appurare l’effettiva necessità di cotali “cambi di residenza / domicilio”. O perlomeno bisognerebbe porre a carico  di chi si allontana i costi degli spostamenti e il fatto di dover provvedere ad un eventuale punto di appoggio per l’altro genitore qualora la nuova residenza del minore sia molto lontana geograficamente dalla precedente. Le multe finora inflitte (peraltro rare e applicate blandamente) sono inutili e dannose perchè tanto, in genere, o non vengono pagate (e nessuno in Italia è capace di esigerle seriamente) o, peggio, vengono – ancora una volta – usati i figli per estorcere all’ex coniuge i soldi delle sanzioni ricevute. Dando così luogo ad un’ulteriore spirale di ritorsioni. Bisogna “sfilare” l’arma del ricatto dalle mani del ricattatore /della ricattatrice e quindi levare (temporaneamente) il minore alla potestà del genitore “ostile”. Solo la paura di perdere la prole renderà docili questi soggetti. Al verificarsi di casi molto gravi (instabilità mentale di uno dei due soggetti, gravi azioni volte a danneggiare l’altro / l’altra) si potrà arrivare anche a casi estremi in cui la collocazione presso l’altro genitore diventi definitiva. Ma solo in casi davvero irrecuperabili.

PUNTO UNDICESIMO
Istituzione di un corpo di Polizia Familiare specializzato in interventi sui minori. Compiti di questa polizia: offrire concreto supporto sul territorio e intervenire con celerità e coordinazione (compiti che oggi i corpi dell’arma non sono in grado di svolgere  1) per impreparazione 2) per mancanza di risorse  3) per impedimenti di legge.
Si va dal prelievo forzato dalla casa del genitore alienante alla ricerca e al recupero in caso di sottrazione di minore ad opera di uno dei due genitori; dall’accompagnamento del genitore che teme di essere aggredito all’atto del “prelievo” del minore all controllo dell’operato dei servizi sociali. Dovranno anche saper intervenire in caso di stalking diretto e/o indiretto, calunnia, false accuse e diffamazione => ovvero di manifeste aggressività praticate a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che si riversino non solo sull’ex coniuge ma sulla famiglia che a lui / a lei sta intorno (nonni, nuovi/e compagni/e, figli di secondo letto, famiglie dei compagni/ delle compagne).
C’è bisogno di un corpo altamente specializzato che unisca competenze “tipiche” dell’arma a specializzazioni di genere psicologico. In caso di bisogno si dovranno recare sul posto per controllare e verbalizzare, ad esempio, il rifiuto del genitore a far vedere il figlio alla controparte e incaricarsi di trasmettere gli atti alle sedi giudiziarie competenti etc.
Purtroppo oggi la “sottrazione” (art. 574 cp) è considerata un reato minore, degno solo di blande sanzioni e in alcun modo fatta oggetto di seria attività preventiva. Se venisse configurato il reato di “sequestro di persona” (art. 605 cp) il magistrato potrebbe attivarsi in modo più deciso.

PUNTO  DODICESIMO
In Tribunale dovranno essere accettate come prove i filmati e/o le registrazioni di conversazioni o telefonate atte a provare l’atteggiamento persecutorio e/o alienante di uno dei due genitori a danno dell’altro/a oppure dei figli.
Finiamola con questa storia che in Tribunale si dà più credito a chi, a parole, magari racconta un mucchio di bugie (quindi calunnia) rispetto a chi presenta prove davvero inoppugnabili (filmati, registrazioni, fotografie… magari ottenute anche con un service investigativo, etc.).

PUNTO TREDICESIMO
Dato che è stata fatta L’INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non è chiaro perchè, se una persona denuncia in un posto di polizia / stazione dei carabinieri diversa da quella del suo quartiere, per faccende inerenti uno stesso problema (es: ex moglie che scappa in giro per l’Italia con i figli), ciascun documento debba prendere un iter giudiziario diverso. Anche i Tribunali devono essere messi in rapido collegamento tra loro!!!
Sennò se uno presenta una denuncia es: a Roma ma, nel frattempo, il genitore che ha rapito la prole si sposta a Milano, ora che i giudici iniziano a muoversi (almeno 2-3 anni… con molta, molta calma) succede che il Tribunale di Roma già è diventato incompetente x territorialità (perchè la rapitrice nel frattempo è diventata residente a Milano). Così è sufficiente “spostarsi velocemente” per infinocchiare la Giustizia!!! Ci si chiede dunque a cosa serva aver informatizzato tutto e speso tanti soldi dei contribuenti se ad oggi: documenti, querele, fascicoli giudiziari di fatto rimangono inchiodati in tanti “comparti stagni” senza alcun collegamento fra loro!!!
Lo stesso dicasi per le relazioni degli assistenti sociali che restano misteriosamente secretate, ciascuna nel proprio ufficio di competenza, anche se stiamo parlando dei rispettivi servizi, ad esempio, di due quartieri di una medesima città (figuriamoci se poi parliamo di SS allocati in città diverse).
Verrebbe da dire…quasi si stava meglio ai tempi di “Carlo Cudega” quando le carte viaggiavano a dorso di ciuco (almeno a quei tempi arrivavano… tardi, ma arrivavano).

PUNTO QUATTORDICESIMO
Ai calunniatori / alle calunniatrici dovranno essere comminate PENE SERVERISSIME
E’ l’unico modo per scoraggiare il circolo vizioso delle “false accuse”.
Invece, oggi, chiunque può infangare la reputazione altrui e farla franca… tanto passano anni ed anni… prima che la Giustizia possa fare chiarezza… e nel frattempo i legami con i figli vengono spezzati senza possibilità di recupero (il tempo perso, nella vita di un figlio, non è recuperabile nè risarcibile).
Anche se sanzioni civili, ad oggi, ci risultano essere totalmente inapplicate.

PUNTO QUINDICESIMO
Dato per scontato che il mantenimento deve essere SEMPRE DIRETTO (salvo espressa richiesta da parte di entrambi), le spese straordinarie / ordinarie dovranno essere stilate in un pubblico elenco consultabile da tutti i cittadini.

Tipo paniere ISTAT in modo che nessuno possa più “ciurlare nel manico”. Chi più tiene il figlio più paga (il contrario di ciò che avviene oggi). In questo modo si scoraggeranno quei genitori che mirano ad appropriarsi del figlio solo per ricavarne una rendita vitalizia. Allo stesso tempo, con questa modalità, si obbligheranno i genitori recalcitranti a prendersi le loro responsabilità. L’affetto e il tempo non devono essere mercificati e cmq. non hanno prezzo.

PUNTO SEDICESIMO
Il genitore che si trasferisce non ha diritto a portarsi via il figlio per nessun motivo.
Fatto salvo un particolare accordo tra le parti, redatto, per espressa volontà di entrambi i genitori, davanti ad un giudice (che dovrà garantire l’assenza di condizioni di ricattabilità per uno dei due), si potrà procedere ad una revisione delle condizioni di affido o di frequentazione compensativa (es: anno scolastico con un genitore; vacanze estive con l’altro genitore). Se sufficientemente grande, (già a 7 anni è in grado) sarà il minore stesso a decidere con chi stare E NON I GENITORI (e nemmeno il giudice) al posto del minore.

PUNTO DICIASSETTESIMO
REVERSIBILITA’ DELLA PENSIONE > In caso di morte ogni moglie o ex moglie avrà diritto ad una quota della pensione compatibilmente con la durata EFFETTIVA del matrimonio. Per tutti i matrimoni precedenti al regime di “divorzio breve” verrà ritenuto valido IL GIORNO DELLA SEPARAZIONE LEGALE (e non quello del divorzio)
Questo perchè altrimenti la durata del matrimonio verrebbe falsata dalle lungaggini giudiziarie: ad esempio, un matrimonio “corto 7 giorni” nella vita reale, a causa dei tempi lunghi della giustizia italiana, tra periodo di separazione + divorzio magari giudiziale, rischierebbe di trasformarsi  in un vincolo matrimoniale quasi “stabile e duraturo”… di 10 e passa anni!!!
Roba da matti!

PUNTO DICIOTTESIMO
ASSEGNI FAMILIARI – ISEE > I bambini figli di separati dovranno avere la doppia residenza o domicilio. E l’INPS e le anagrafi dei comuni faranno bene a darsi una bella SVECCHIATA.
L’INPS dovrà dividere al 50% gli assegni familiari e così tutte le agevolazioni fiscali e reddituali dovranno essere resi paritetici tra padre e madre. In questo modo si verrà a disinnescare quella ennesima lotta percui le ex mogli hanno: tutti i soldi, tutti, i diritti, tutte le detassazioni, tutte le agevolazioni, tutti gli sgravi fiscali. Mentre il padre… paga!!!

PUNTO DICIANNOVESIMO
TASSE > CALCOLO REDDITUALE PIU’ ADERENTE ALLA REALTA’ E TASSAZIONE PIU’ EQUA che comprenda lo scaricamento di eventuali spese sostenute per i figli (cosa che oggi non avviene).
Le ex mogli oggi godono di un reddito + tot soldi in aggiunta (detassati e non dichiarati) e ufficialmente risultano essere più povere di quanto non siano realmente (e questo le agevola in tutto, compreso il fatto di poter godere del gratuito patrocinio). Invece gli ex mariti “sembrano” avere un reddito superiore (super-tassato) quando invece di solito stanno con le “pezze al sedere”. Le cause di affidamento o le modifiche non devono essere gratuite per le donne in quanto ci sono certe mamme con l’ “hobby” di portare continuamente in tribunale l’ex marito (tanto per loro è gratis). La devono piantare perchè intasano solo i tribunali con le loro liti temerarie! Che inizino a pagare anche loro gli avvocati o che, almeno, anche i papà possano non pagarli e usufruire di servizi calmierati (ma efficienti).

PUNTO VENTESIMO
La frequentazione con nuovi/e compagni/e, nuovi fratelli e/o sorelle e relative famiglie, qualora positivo per la crescita equilibrata e serena del minore, non deve essere ostacolata in alcun modo.
Una recente sentenza della Cassazione (stavolta positiva) vieta espressamente ai coniugi di impedire frequentazioni con nuovi compagni qualora ci siano relazioni stabili e buoni rapporti con i minori coinvolti. Dunque non si capisce perche’ le nuove compagne debbano bivaccare sul divano di casa propria o ancora peggio, per le istanze capricciose di certe ex mogli, uscirsene dalle proprie case e andare a dormire addirittura in albergo??!!
Mentre i nuovi compagni possono “pascolare” beatamente nelle case coniugali degli ex mariti e farsi persino chiamare “papa’” dai figli del reietto…
E come mai gli assistenti sociali, troppo spesso, avallano queste irrazionali gelosie materne?
Gli assistenti sociali non sono informati o… fanno solo finta di non esserlo?

CONCLUSIONE GENERALE
ELIMINARE DA OGNI FOGLIO, DA OGNI CIRCOLARE, DA OGNI TESTO DI LEGGE QUESTA ORRENDA FRASE: “PREVIO ACCORDO CON LA MADRE”
Le regole dovranno essere chiare, stabilite E NON INTERPRETABILI A SECONDA DELL’UMORE DI CHICCHESSIA.
Si deve dare per scontato che due persone che si sono lasciate nel 99% dei casi SI ODIANO percui accordi col nemico non se ne possono fare! Ci potranno altresì essere solo indicazioni precise, quindi sanzioni, quindi interventi coercitivi immediati in caso di inosservanza di quanto stabilito dalle leggi.
Basta con le prese in giro!
Non si può vivere una vita minacciati costantemente da qualcuno che desidera solo la rovina dell’altro / altra !!!
Anche agli assassini è data una seconda chance di vita, una volta scontata la pena in carcere…… perchè agli ex coniugi no?

 

Commenti  

 
0 #1 leo 2011-03-20 12:27
Ottimo! Da sostenere in ogni sua parte
 

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