![]() |
I contribuenti italiani sono tenuti ogni anno a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). L’imposta è determinata attraverso l’applicazione delle aliquote fiscali al reddito complessivo del contribuente, ivi compreso i familiari a carico. |
L’imposta da pagare effettivamente in busta paga o a seguito della consegna del modello 730 dipende però dalle detrazioni fiscali che abbattono l’imposta calcolata sul reddito
Tra le detrazioni, all’art. 12 del TUIR, aggiornato al 2011, vi sono le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia. Esse riguardano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, naturali riconosciuti o adottivi o affidati o affiliati, e altri familiari indicati nell’art. 433 del codice civile (genitori o suoceri, generi o nuore, fratelli, ecc.).
Per essere considerati a carico sia il coniuge che i figli, che i familiari a carico non devono superare come limite di reddito anno di €. 2840,51. Tali detrazioni per il coniuge e per i figli spettano anche se questi risiedono all’estero, mentre per quanto riguarda gli altri familiari la condizione è che risiedano con il dichiarante. Nei casi di variazione dei carichi familiari durante l’anno, come ad esempio i casi di nascita o morte o matrimonio o separazione, l’importo delle detrazioni va rapportato ai mesi.
Per quanto riguarda la fruizione delle detrazioni per i carichi di famiglia, normalmente a seguito della consegna annuale al datore di lavoro della richiesta di detrazioni (da consegnare ad inizio anno o al verificarsi degli eventi di variazione precedentemente elencati), quest’ultimo applica le detrazioni mensilmente in busta paga, riducendo così l’irpef calcolata in busta sulla base dei carichi familiari comunicati.
Le detrazioni fiscali per i carichi di famiglia sono calcolate con riferimento al reddito complessivo del contribuente (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) ed i parametri di calcolo sono indicati nell’art. 12 del TUIR. Per il coniuge la detrazione annuale calcolata in base al reddito è tra € 690 e € 800, nel caso di reddito inferiore a € 15.000. E’ tra € 690 e € 720 se il reddito è tra € 15.000 e € 40.000, è proporzionalmente inferiore a € 690, per i redditi oltre € 40.000 e fino ad € 80.000.
Per i figli a carico la detrazione è di € 800 per ogni figlio (€ 900 per i figli di età inferiore a 3 anni), con aumento di € 220, nel caso di figli portatori di handicap, e aumento fino a € 200 per ogni figlio, nel caso in cui il numero dei figli sia superiore a tre.
Per gli altri familiari, la detrazione calcolata in base al reddito può arrivare fino a € 750 per familiare. Per i dettagli sugli importi ed i limiti di reddito previsti, vi consigliamo la consultazione dell’art. 12 del TUIR.
Per quanto riguarda la ripartizione della detrazione tra i coniugi, nel caso non siano legalmente ed effettivamente separati, essa spetta ad entrambi nella misura del 50% ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che ha il reddito complessivo più elevato.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Per i dettagli sugli altri casi collegati alla separazione o divorzio, rimandiamo alla consultazione della fonte art. 12 del TUIR.
continua su: http://job.fanpage.it/detrazioni-fiscali-2011-per-figli-a-carico-coniuge-o-altri-familiari/#ixzz1HS7gBoBk
Fanpage Social Media









Twitter
Facebook







![[ FIRMA LA CARTA ETICA PER LA BIGENITORIALITA ]](http://www.gigaproject.net/images/carta-etica234x60.gif)



