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Home Aiuti dalle Istituzioni NIENTE IRPEF SULLA CASA DOVE VIVONO I FAMILIARI
NIENTE IRPEF SULLA CASA DOVE VIVONO I FAMILIARI E-mail
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Mi sono separato a fine 2008. I due figli sono in affidamento condiviso e risiedono con la mamma nella precedente casa di famiglia, che è stata loro assegnata nella sentenza di separazione.

La casa è di mia esclusiva proprietà, ma ci abitano ex moglie e figli, mentre io ho dovuto trovarmi un alloggio in affitto.Con mia grande sorpresa lo scorso anno, all'atto della compilazione del 730, ho scoperto che devo pagare l'Irpef sulla casa assegnata in uso gratuito ai figli, perché, non essendo più la casa di mia residenza, non posso dichiararla come prima casa e, quindi, non posso fruire dell'esenzione Irpef (così mi è stato detto dal Caf).Com'è possibile che la legge non preveda questo caso e che io debba pagare l'Irpef? Come mi devo comportare per vederla riconosciuta come prima casa dei miei figli (uno minore e uno1 studente totalmente a carico) e poterla dichiarare esente nel 730?

 

Ai fini dell’Irpef, per abitazione principale deve intendersi l’unità immobiliare «nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente» (articolo 10, comma 3-bis, del Dpr 917/86). Poiché nel caso di specie l’immobile in questione è utilizzato dai propri familiari che, ai fini dell’Irpef, sono il coniuge e i due figli (articolo 5, comma 5, del Dpr 917/86), l’immobile stesso non ha perso la qualità di abitazione principale del soggetto passivo (in senso conforme, circolare 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo 1.1; risoluzione 13/E dell’11 febbraio 2000). Si ricorda che, in caso di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell'articolo 5 del Dpr 917/86 (circolare 7/E del 26 gennaio 2001, risposta 2.2). Di conseguenza, il Caf avrebbe dovuto indicare nel quadro B del modello 730 il codice 1, trattandosi di abitazione principale del contribuente (in senso conforme, circolare 95/E del 12 maggio 2000, risposta 5.1.2). Non avendolo fatto, occorrerebbe ora presentare un’altra dichiarazione dei redditi (solo con modello Unico) per correggere l’errore commesso (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98), oppure un’istanza di rimborso per la relativa imposta versata e non dovuta (articolo 38, comma 1, del Dpr 602/73).

 

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