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Home Essere figli di separati Liberare le detenute madri, dimenticandosi dei detenuti padri
Liberare le detenute madri, dimenticandosi dei detenuti padri E-mail
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carcere - E’ stato approvato da pochi giorni il disegno di legge  2568 intitolato “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.

Il sostegno ad una riforma che andasse a favorire la condizione delle madri dietro le sbarre è stato bipartisan, anche se i Radicali ed il centro-sinistra hanno espresso critiche alla formulazione finale della legge, astenendosi nel voto finale al Senato. Le valutazioni negative riguardano il fatto che gli ICAM permangano sotto l’amministrazione penitenziaria ed il fatto che resti nebuloso il percorso di effettiva realizzazione e messa a regime di tali istituti e delle case protette per la detenzione domiciliare.

In definitiva le forze politiche si sono divise tra chi considera sufficiente la legge approvata e chi avrebbe voluto una legge che si spingesse anche oltre a difesa dei diritti delle detenute madri.
Nessuno invece ha invece portato l’attenzione su uno degli aspetti apparentemente più evidenti della normativa, cioè il fatto che ceteris paribus i padri siano esclusi dai benefici conferiti alle madri. Il padre, in base alla legge, risulta una sorta di “genitore residuale”, che può accedere a benefici solamente nel caso “la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”.

Del resto, malgrado ragioni di opportunità abbiano spesso suggerito di inquadrare il tema delle detenute madri come una questione di diritti dei bambini, è in realtà abbastanza evidente che le leggi sull’argomento sono percepite e vissute dalla politica in primo luogo come leggi “per le donne”.
Non è un caso che la legge Finocchiaro del 2001 sia stata varata l’8 marzo e che anche quest’anno la nuova riforma facesse parte del “pacchetto 8 marzo”, al pari delle quote rosa nei CdA, anche se poi ragioni tecniche hanno fatto slittare l’approvazione di qualche giorno. E’ chiaro che, in questa logica, per i papà non ci può essere molto posto.

Vi è, peraltro, una certa ipocrisia in politiche per le “pari opportunità” che da un lato stigmatizzino il persistere nel nostro paese di una suddivisione tradizionale dei ruoli di genere e dall’altro riaffermino l’identità della donna quale genitore prioritario e prevalente per la cura dei figli, ogni volta che da tale condizione possano scaturire dei vantaggi.
La legge approvata continua ad essere apertamente discriminatoria nei confronti degli uomini carcerati che si trovano privati della possibilità di un contatto con i propri figli, alle medesime condizioni che invece sono consentite alle donne. E’ una una violazione palese dell’art. 3 della Costituzione ed al tempo stesso compromette le prerogative del ruolo genitoriale così come riconosciute dall’art. 30 della Carta.

Va detto che l’attuale asimmetria di genere non è sostenibile neppure in nome dell’interesse del bambino.
Dal punto di vista del minore, infatti, se il “focus” è il suo diritto a non trascorrere la propria infanzia dietro le sbarre, è evidente che tale esigenza potrebbe essere assicurata anche attraverso strumenti alternativi rispetto alla scarcerazione della madre – come ad esempio l’affidamento ad altri membri della famiglia o se, questo non si rivela possibile, a coppie che si rendano disponibili.

Se invece il “focus” è sul diritto del bambino a mantenere un rapporto di contatto diretto con il genitore, come si può pensare che questo rapporto debba riguardare solamente la mamma?
Si tratterebbe, evidentemente, di una violazione dei principi che negli ultimi anni si è sempre più cercato di affermare nel dibattito politico-culturale a proposito del superamento della cristallizzazione dei ruoli nell’ambito della famiglia ed a proposito della riabilitazione dell’importanza della funzione paterna anche a livello di accudimento diretto.
In questo senso, ad esempio, la legge 54/2006 sull’affido condiviso ha affermato il principio del diritto del minore ad un rapporto “equilibrato e continuativo” con entrambi i genitori, un diritto soggettivo ed indisponibile che – come si legge nella proposta Tarditi che ha dato origine alla 54/2006 – è “da collocare nell’ambito dei diritti della personalità”.

E’ interessante notare come il fenomeno dei detenuti padri sia numericamente molto più importante di quello delle detenute madri e come quindi la rilevanza sociale di una strategia di riavvicinamento tra gli uomini dietro le sbarre ed i loro figli sarebbe notevole. Alcune analisi evidenziano, tra l’altro, come il mantenimento del rapporto tra padri carcerati e figli diminuisca per i primi la probabilità di recidività, per i secondi il rischio di disadattamento.

In definitiva, al di là della breve fase dell’allattamento, è difficile individuare ragioni sostenibili per discriminare la posizione dei padri e delle madri, salvo contraddire in modo evidente il percorso sociale e normativo verso nuovi paradigmi genitoriali e di rapporto tra i generi.
O i “benefici” per i genitori rappresentano un vulnus all’impianto del sistema penale compromettendo tanto la valenza punitiva tanto quella di deterrenza della sanzione o rappresentano, al contrario, un elemento di umanizzazione della pena e di valorizzazione del suo elemento rieducativo.

Nel primo caso il problema della legittimità e della “sostenibilità” dei benefici verrebbe a porsi con i medesimi contorni anche per le detenute madri. Nel secondo caso, invece, la possibilità di accedere ad una detenzione attenuta od alla scarcerazione dovrebbe essere estesa ai padri, anche nell’ottica di un percorso per il loro reinserimento sociale.

Purtroppo la politica è lo specchio di un paese che risponde a riflessi umorali – che da un lato sente forte il fascino di visioni giustizialiste e securitarie, dall’altro si commuove di fronte all’immagine della mamma con il bimbo in braccio.
Eppure bisogna andare oltre ed affrontare problematiche come questa non su basi emotive, bensì avendo come bussola i diritti individuali ed il principio dell’uguaglianza davanti alla legge.

Il ddl, con relatrice la sen.Gallone, rafforza le tutele per le madri detenute rispetto al precedente quadro normativo. Le principali novità prevedono l’innalzamento da tre a sei anni di età del periodo nel quale il figlio può restare con la madre detenuta e la possibilità per la madre di scontare la detenzione in un istituto a custodia attenuata (ICAM) o agli arresti domiciliari. In più la donna potrà visitare il figlio, anche oltre i sei anni, in caso di malattia o di ricovero ospedaliero, secondo tempi e modalità permessi dal giudice.
 

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