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Home I genitori denunciano AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI GENOVA
AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI GENOVA E-mail
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AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI GENOVA

Io sottoscritta BELTRAMO Renata, nata a Millesimo (SV) il 24 ottobre1964, e residente a Savona, Largo Tissoni 4/2; fa atto di Denuncia/Querela nei confronti del magistrato Dott. Giampiero Cavatorta, operante presso il Tribunale per i Minorenni di Genova; Per i fatti di seguito esposti;

PREMESSO CHE

- In data 3 luglio 2009 il Tribunale per i Minorenni di Genova emetteva un decreto ex artt. 333, 336 Cod. Civ. (allegato 1) mediante il quale disponeva “che il minore Franco Gabriele fosse affidato al Comune di Savona” e disponeva “l’immediato inserimento in idonea struttura con sospensione di qualsiasi contatto con i genitori”;

- In data 13 luglio 2009 il Tribunale per i Minorenni di Genova emetteva un decreto ex artt. 333, 336 Cod. Civ. (allegato 2) mediante il quale disponeva “di affidare Franco Federico al Comune di Savona affinchè ne curi l’inserimento, insieme alla sorella maggiore Franco Romina, in idonea struttura comunitaria o alloggio protetto”.

- In data 16 aprile 2010 veniva depositata, presso la Procura della Repubblica di Savona, denuncia-querela per maltrattamenti subiti dal figlio Federico presso la Comunità “Casa Mia” di Cairo Montenotte (allegato 3)

violando pertanto la vigente legislazione in materia di “Diritto dei Minori” ovvero: la Legge 149/01 art. 5 c. 2; la Legge 176/91 (ratifica Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, nella fattispecie in violazione dell’art. 12) e la Legge 848/55 (ratifica della Convenzione Europea sui Diritti e le Libertа fondamentali dell’Uomo – protocollo addizionale n. 11 del gennaio 2001, nella fattispecie in violazione dell’art. 8);

ESPONGO I FATTI

In data 17 agosto 2010 ho presentato alla cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni di Genova richiesta per la visione del fascicolo (allegato 4) riferito alla procedimento n. 891/96 V.G., relativo a miei figli FRANCO Gabriele, nato il 23/02/1996 e FRANCO Federico, nato il 17/11/1999 ed il Giudice delegato, Dr. Giampiero CAVATORTA, nello stesso giorno, mi negava l’accesso agli atti, così come risulta dallo stesso documento di richiesta riconsegnatomi (allegato 4), ponendomi quindi in una condizione di totale impotenza per non potermi difendere dalle eventuali accuse mosse nei miei confronti che hanno determinato l’allontanamento dei miei DUE figli da me e l’interruzione dei rapporti.

Riservandomi del diritto di costituirmi in seguito parte civile per il gravissimo “Danno esistenziale” ricevuto vorrei evidenziare a codesta eccellentissima Procura che:

Il negato accesso agli atti del fascicolo di cui sopra mi impedisce di esercitare i diritti garantiti e tutelati dalla Costituzione italiana di cui agli artt. 24 e 111 e che non esiste nessuna legge che consenta al Tribunale per i Minorenni di secretare gli atti del fascicolo alla parte interessata.

In particolare:

1. L’art. 24 Cost. recita che “la difesa è un diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado del procedimento”.

2. L’art 111 Cost. recita che il giusto processo si svolge nel contraddittorio fra le parti.

3. L’organico dei TRIBUNALI PER I MINORENNI è costituito da magistrati anch’essi soggetti alla legge (art. 101 Cost.)

4. la Legge da' pieno diritto alla presa conoscenza degli Atti contenuti nel fascicolo (cfr. art. 169 C.p.C. e artt. 76 e 77 Disp. Att. C.p.C.).

5. I giudici, pur facendo parte di un fondamentale organo dello Stato, sono terze persone che devono giudicare in maniera neutrale ed imparziale nelle controversie fra due o più parti in causa e, quindi, non rappresentano gli interessi dello Stato, ma la corretta amministrazione della giustizia (v. Codice deontologico del magistrato e art. 111 Cost.).

6. Nella fattispecie i giudici minorili sono terzi nelle controversie fra lo Stato e il/i genitore/i sospettato/i e indagato/i di condotta pregiudizievole verso i figli. Non potrebbero quindi, per etica e per la corretta amministrazione della giustizia, eludere il contraddittorio fra le citate parti, poichè si sospetterebbe, a ragion veduta, di parzialità e non neutralità ad esclusivo vantaggio dello Stato che, così, si sottrarrebbe dagli oneri previsti dalla legge.

Lo Stato, rappresentato dai Servizi Sociali (affidatari del minore), può benissimo commettere abusi ed errori. Gli abusi per conflitto di interessi e gli errori per le inconfutabili regole che “nessuno è perfetto” e che “tutti possono sbagliare”.

Non può, a mio modesto avviso, il giudice (di qualsiasi tribunale), nelle controversie fra Stato e cittadini, rifiutare i reclami, le istanze e gli atti probatori presentati da questi ultimi, in difesa dalle accuse mosse nei loro confronti.

Senza contraddittorio fra le parti è come dire che lo Stato ha sempre ragione e che può decidere le sorti del cittadino (nella fattispecie della famiglia) indipendentemente dai fatti.

E’ impensabile, inoltre, considerare come “oro colato” soltanto l’operato di assistenti sociali, educatori, etc., poichè si attribuisce a tali persone, spesso giovani e quindi prive di esperienza e/o di adeguata professionalitа, l’infallibilità. Da non sottovalutare, inoltre, l’opportunità che si concede ai suddetti operatori di abusare della propria mansione e di violare le leggi per interesse personale (si vedano gli artt. 28 e 54 Cost.).

Occorre anche precisare che i provvedimenti provvisori emessi dai Tribunali per i Minorenni limitano i diritti dei figli e dei genitori e la potestà dei genitori sui figli. Ammesso e concesso che il minore è, in questo caso, parte da tutelare, il genitore, in quanto considerato responsabile del disagio/pregiudizio verso i figli, ha il sacrosanto diritto di difendersi.

E’ proprio perchè i provvedimenti emessi dal giudice, occorre ribadirlo, sono limitativi fin dalla loro fase iniziale (a tutti gli effetti sono delle pene inflitte senza processo e senza accurate indagini), che devono essere gestiti nel contraddittorio fra le parti (artt. 111 Cost.) e si deve consentire al/i genitore/i di difendersi in ogni momento (art. 24 Cost).

Personalmente ritengo che il diritto di difesa negato, la secretazione degli atti e l’assenza di contraddittorio fra le parti siano arbitrarie decisioni dei giudici dei Tribunali per i Minorenni che non trovano fondamento alcuno nella Costituzione, in nessuna Legge e neppure nella logica, essendo trascorso tanto tempo da quando sono stati emessi i primi provvedimenti ed interrotto i rapporti fra la scrivente ed i figli (cfr. art. 5 c. 2 legge 149/01).

La gravitа e l’urgenza di un Vostro immediato intervento è richiesto dal danno irreparabile stante l’istituzionalizzazione dei bambini e la mancanza di un qualsiasi progetto tendente al loro rientro nel nucleo familiare.

Alla luce di quanto sopra esposto;

CHIEDO

• che la S.V. Illustrissima proceda nei confronti del Dr. Giampiero CAVATORTA qualora si ravvisino i reati di “Abuso d’ufficio” ai sensi dell’art. 323 c.p. e di “Omissione di Atti d’Ufficio” ai sensi dell’art. 328, nelle modalitа previste dalla giurisprudenza relativamente alle Sue mansioni di Presidente di Collegio e Giudice delegato di un Tribunale per i Minorenni Repubblica Italiana.

• di poter prendere visione ed acquisire copie degli atti del fascicolo relativi ai procedimenti di cui sopra e riguardante i MIEI figli Gabriele e Federico, per preparare in tempo utile la mia difesa ed il contraddittorio.

• di essere informata, ai sensi degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., su eventuale richiesta di attivazione o richiesta di archiviazione della presente denuncia/querela.

Allego:

Allegato 1: Copia Decreto Tribunale per i Minorenni del 3 luglio 2009;

Allegato 2: Copia Decreto Tribunale per i Minorenni del 13 luglio 2009;

Allegato 3: denuncia-querela per maltrattamenti subiti dal figlio Federico depositata in data 16 aprile 2010

Allegato4: Richiesta con diniego visione fascicolo relativo al procedimento 891/96 V.G.

Con osservanza

Savona lì, 19 agosto 2010

IN FEDE

BELTRAMO Renata

 

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