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Home Le cose da sapere CONTRATTO DI COMODATO
CONTRATTO DI COMODATO E-mail
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 CONTRATTO DI COMODATO

Stipulato in data_______________, in ___________________________
TRA:  Il Sig. ____________________________________________________________ nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo> comodante
E:
Il Sig. ___________________________________________________________ nato a <luogo di nascita> il <data di nascita> domiciliato in <località> via <indirizzo>- comodatario
Le parti convengono e stipulano:
1 - Il sig.  (d'ora in poi chiamato comodante), consegna al sig.  (d'ora in poi chiamato comodatario), perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, il seguente bene: 

2 - Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: <descrizione>, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3 - La durata è fissata in mesi (oppure anni) e giorni <numero> con decorrenza dal <data> e scadenza il <data>. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile ceduto in comodato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.
4 - Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

5 - Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

6 - Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

7 - Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.

8 - Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa del portiere, di inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

9 - Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del sig. <nome e cognome>.

10 - È fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante. Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il comodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risacimento del danno.

11 - Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

Il comodante Il comodatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Il comodante Il comodatario

 

 

 

 

 

 

Questo che hai appena letto è solo un esempio di base di un contratto di comodato.
I contratti devono essere comunque di volta in volta adattati alle specifiche realtà.
Per meglio tutelarti, ti proponiamo di seguito alcune clausole che ti suggeriamo di valutarne l'inserimento nel tuo contratto. A - LIMITI D'USO: l'uso del bene in oggetto è limitato esclusivamente al sig. <nome e cognome>, comodatario.
B -  Il comodatario assume l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta entro la data del . Nel caso, tuttavia, della morte del Comodatario prima della scadenza del termine, il Comodante potrà esigere l’immediata restituzione del bene.
C - Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.
D - STIMA - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di lire/euro   / . (/ ). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.

E - SPESE - Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario. Quest’ultimo ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile

 

 

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