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Accade a volte che il genitore, a cui il giudice abbia impartito l’ordine di versare un assegno a titolo di mantenimento verso il figlio minore, non rispetti tale obbligo oppure lo ottemperi solo parzialmente. |
Da questi casi (spesso sorti in contesti di aspri contrasti fra ex coniugi) scaturiscono altrettanti procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 n. 2) c.p. a carico dell’inadempiente.
Fermo lo scrupoloso accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, dell’aver tale omissione effettivamente integrato tutti gli elementi richiesti dal citato precetto normativo; la Corte di Cassazione, con sentenza n. 34111/11 ha ribadito due importanti principi.
In primo luogo ha affermato che sull’accusa non grava l’onere probatorio di dimostrare specificamente la situazione di bisogno del (beneficiario) minore, in quanto ciò è da evincere automaticamente dal fatto stesso che egli sia un bambino (che in quanto tale non può produrre reddito).
In secondo luogo, ove vi siano terze persone, parenti, o anche l’altro coniuge, a provvedere al mantenimento del minore ciò non esclude la rilevanza penale del fatto, costituendo al contrario la prova dell’esistenza dello stato di bisogno del beneficiario.









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