Le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e ss. c.p.p. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.
Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa. *Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2003, n. 36747 (ud. 28 maggio 2003) Ric. Torcasio ed altro. (Cpp, art. 234; cpp, art. 266; cpp, art. 267). [RV225465] È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto anche manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice di procedura penale, prospettata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 15 e 24 Cost., sul rilievo che la divulgazione del contenuto della registrazione non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento della verità). *Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239 (ud. 2 marzo 1999) Ric.Cavinato. Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano all'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di «intercettazioni» telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni. *Cass. pen., sez. I, 19 maggio 1999, n. 6302 (ud. 14 aprile 1999) Ric. Iacovone ed altro. (Cpp, art. 266; cpp, art. 267). [RV213458] In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di «intercettazione» in senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche). *Cass. pen., sez. V, 25 febbraio 1999, n. 2486 (ud. 10 novembre 1998) Ric. Poli ed altri. (Cpp, art. 266). [RV212721] La registrazione di una conversazione - sia telefonica, sia tra persone presenti - da parte di uno degli interlocutori, non necessita dell'autorizzazione del Gip ai sensi dell'art. 267 c.p.p. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di tutela della riservatezza ed ogni interlocutore diventa lecitamente un potenziale testimone, che compie attività di memorizzazione, mediante apposito strumento, di notizie che apprende dall'altro. (Fattispecie in tema di custodia cautelare in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p., relativa alla registrazione di un colloquio fra un boss mafioso ed un ufficiale di P.G., da questi effettuata). *Cass. pen., sez. I, 18 giugno 1996, n. 3023 (c.c. 6 maggio 1996) Ric. Scali. (Cpp, art. 267; cp, art. 416 bis). [RV205061] La disciplina introdotta dagli artt. 226 bis ss. c.p.p. del 1930 mira ad evitare che terzi estranei si pongano nella condizione di conoscere il contenuto di conversazioni, in qualsiasi modo avvenute, che non li riguardano e di utilizzarle per i loro fini. Essa, pertanto, non è applicabile alla registrazione di un colloquio telefonico ovvero inter praesentes, eseguita da uno degli interlocutori anche all'insaputa degli altri, poiché ciascun soggetto ha il diritto di precostituire la prova delle dichiarazioni da lui stesso poste in essere o di quelle rivoltegli da terzi. Tale principio è valido, a maggior ragione, nei confronti della polizia giudiziaria, la quale ha il potere di documentare, anche mediante registrazione magnetica, le dichiarazioni ricevute da un testimone: tale registrazione, una volta effettuata, costituisce un documento utilizzabile, nel rispetto delle norme processuali, ai fini della decisione. *Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, n. 1793 (ud. 3 giugno 1993) Ric. De Tommasi. (Cpp1930, art. 226 bis). E poi: - Sez. VI, 26 marzo 1997, in Giust.pen., 1998, c. 689; Sez. VI, 10 aprile 1996, in C.E.D. Cass., n. 205096; - Sez. VI, 10 luglio 1995, Dell'Agnese, in Cass. Pen., 1996, p. 3378, n. 1890; - Sez. II, 8 aprile 1994, Giannola, in Giust.pen., 1995, III, c. 67, con nota di Murone, Note in tema di utilizzabilità delle registrazioni private di conversazioni tra presenti; - Sez. VI, 6 giugno 1994, n. 6633, in C.E.D. Cass., n. 198526; - Sez. I, 22 aprile 1992, in Cass. Pen., 1993, p. 2588, n. 1582.
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