Dal punto di vista giuridico, l' art. 330 c.c. prevede che il genitore che viola o trascura i doveri verso la prole, ovvero abusa di poteri inerenti alla potestà genitoriale, con grave pregiudizio per il figlio, venga dichiarato decaduto dalla stessa.
Le condotte pregiudizievoli per il minore comprendono sia l'ipotesi di maltrattamenti fisici nei confronti del figlio, ma anche abusi ed aggressioni psicologiche come nei casi di comprovata incapacità di capire i bisogni del minore con coartazione psichica da parte del genitore.
Inoltre, l'art. 34 c.p. disciplina la pena accessoria della decadenza e/o sospensione della potestà genitoriale in caso di condanna di un genitore per determinati reati espressamente previsti dalla legge. In tono più lieve, l' art. 333 del codice civile, contempla l'ipotesi in cui la carenza genitoriale non sia tanto grave da comportare la pronuncia della decadenza dalla potestà, ed in tal caso, il giudice potrà adottare limitazioni e prescrizioni che lo guidino nell 'esplicazione dei suoi compiti, e disporre eventualmente anche l’allontanamento del figlio o del genitore reponsabile dalla residenza familiare.
In passato gli istituti di cui agli artt. 330 e 333 c.c avevano una connotazione sanzionatoria e punitiva rispetto alla condotta dei genitori, mentre attualmente hanno assunto una funzione preventiva: tali misure, infatti, mirano ad evitare il perpetuarsi di situazioni dannose e pregiudizievoli per il figlio o a prevenire probabili lesioni successive.
I decreti sulla limitazione della potestà genitoriale sono sempre revocabili e pertanto il genitore dichiarato decaduto nella potestà, quando siano venute meno le ragioni che ne avevano motivato la decadenza, e sempre che sia escluso "ogni pericolo di pregiudizio per il figlio", può chiedere ai sensi dell'art. 332 c.c. di essere reintegrato nel suo ruolo.









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