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Home Corte di Cassazione Sent .25707/11 - GLI ASSEGNI FAMILIARI NON SI DETRAGGONO DALL`ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Sent .25707/11 - GLI ASSEGNI FAMILIARI NON SI DETRAGGONO DALL`ASSEGNO DI MANTENIMENTO E-mail
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Leggi articolo: GLI ASSEGNI FAMILIARI NON SI DETRAGGONO DALL`ASSEGNO DI MANTENIMENTO -  Approfondimento del 02/01/2012

Anche gli assegni familiari sono motivo di conflitto tra ex coniugi.

E` il caso che e` approdato in Cassazione,sentenza 25707/2011, dove l`ex marito e` convinto che l`entita` degli assegni familiari, percepiti dalla ex moglie, devono essere, di conseguenza, detratti dall`assegno di mantenimento dei figli di cui e` onerato. Il Tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto la richiesta dell`uomo, ma, su ricorso della ex, i Supremi Giudici specificano "che originariamente gli assegni familiari (previsti per la prima volta dal R.D.L. 21.8.1936, n. 1632) consistevano in un`attribuzione di importo fisso per ogni familiare a carico, attribuzione poi sostituita da quella in favore del nucleo familiare inteso nella sua unitarieta`, per effetto del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in l. 13.5.1988, n. 153. Prima della predisposizione di tale ultimo provvedimento erano state inoltre emanate due norme per regolare la situazione di conflitto fra coniugi separati e favorire il coniuge affidatario dei figli, vale a dire l`art. 211 l. 1975/151 e l`art. 9 l. 1977/903, che sostanzialmente sancivano il diritto dell` affidatario a percepire gli assegni familiari per i figli I indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.

Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarita` del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonche` una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e cio` dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell` ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa e` superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all`istituto degli assegni familiari, non piu` esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare." Pertanto accolgono il ricorso e rinviano, cassando la sentenza precedente, il giudizio ad altro Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che stabilira` anche le relative spese inerenti al procedimento. L`istituzione degli assegni familiari e` un` erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge. Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all`IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d`imposta o ad imposta sostitutiva.

Dette disposizioni, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarita` del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonche` una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e cio` dunque comporta, venendo al caso di specie, che il coniuge affidatario dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare. Quanto alla distinzione operata nell` ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa e` superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all`istituto degli assegni familiari, non piu` esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare." Pertanto accolgono il ricorso e rinviano, cassando la sentenza precedente, il giudizio ad altro Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che stabilira` anche le relative spese inerenti al procedimento. L`istituzione degli assegni familiari e` un` erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge. Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all`IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d`imposta o ad imposta sostitutiva.

Per familiari s`intende:
il coniuge, anche se legalmente separato purche` sia a carico; i figli legittimi,naturali e adottivi anche se non conviventi di eta` inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 18 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea)se il nucleo familiare e` composto da piu` di tre figli (o equiparati); inabili al lavoro (senza limiti di eta`); i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: di eta` inferiore a 18 anni; maggiorenni inabili al lavoro; orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti; gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente e` piccolo coltivatore diretto, i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Gli emolumenti da considerare, per l`attribuzione dell`assegno, sono quelli del nucleo familiare indicati per l`IRPEF al lordo delle detrazioni d`imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell`anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell`anno successivo.

Da tale reddito sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto(Tfr) comunque denominati e gli anticipi anticipati sui trattamenti di fine rapporto;
  • i vari trattamenti di famiglia stabiliti per legge,
  • le statuizioni vitalizie erogate dall`Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennita` di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi impossibilitati a deambulare, ai pensionati di inabilita`;
  • le indennita` di comunicazione per sordi e le indennita` speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
  • l`indennita` di trasferta per la quota eccedente all` imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento ricevuti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

Annualmente, mediante circolare, l`INPS rende noto i limiti di reddito (inerenti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per beneficiare degli assegni familiari.

Quest`anno, circolare n° 83 del 13/06/2011, l`INPS ha pubblicato i nuovi scaglioni di reddito per ottenere l`assegno per il nucleo familiare (A.N.F.), per i lavoratori dipendenti, incrementando su base ISTAT i precedenti limiti di reddito (sono disponibili sul sito www.inps.it).

Dr.ssa Mariagabriella Corbi

 

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