Oggi segnaliamo un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, la numero 15333 del 25/06/2010. Riportiamo subito la massima per iniziare a comprendere l’argomento: “In materia di separazione personale, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento è legittimo tenere in considerazione il pagamento da parte del marito dell’intera rata del mutuo della casa coniugale, acquistata in regime di comunione e adibita ad abitazione della moglie”.
La Cassazione stabilisce che il pagamento dell’intera rata del mutuo della casa coniugale in regime di comunione giustifica una decurtazione dell’assegno di mantenimento dovuto dallo stesso coniuge.
Non è questa la sede per analizzare l’istituto dell’addebito della separazione; il passaggio importante che ci preme sottolineare è che i giudici nella disamina delle condizioni di entrambi i coniugi hanno compiuto una sorta di riequilibrio vista la sproporzione delle prestazione che si era venuta a determinare per il fatto che uno dei due coniugi non solo doveva versare l’assegno di mantenimento ma anche le rate del mutuo per l’acquisto della casa coniugale abitata dall’altro coniuge.
E’ una sentenza importante perchè segna in sede di distribuzioni di obblighi, portata centrale anche al mutuo contratto nell’interesse della famiglia.









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Commenti
Capita che per motivi fiscali,quindi di deducibilità degli interessi he si pagano sul mutuo,lo stesso viene intestato al solo marito,si evince che della detrazione fiscale ne gode tutta la famiglia compresa la moglie.
Orbene,in caso di separazione,il marito,come avviene nella maggior parte dei casi,viene estromesso dalla casa coniugale,e solo lui deve pagare la rata del mutuo.
Vogliamo svegliarci!! devi pagare la rata del mutuo,un affitto se vuoi una casa dove vivere,l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie, se non sei ricco,sei alla fame.
I media e tutta la società si stupiscono poi delle stragi che dei poveri uomini compiono.
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