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I genitori non possono vietare ai figli, senza motivo, di vedere i nonni e i parenti più stretti. Questi, infatti, pur non essendo titolari di un vero e proprio diritto di visita possiedono “un interesse legittimo a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà genitoriale”. |
Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Milano (con un decreto depositato il 25 marzo 2011) che ha ritenuto legittima la richiesta dei nonni e degli zii paterni di due bambini ai quali era stato negato senza un giusto motivo e dopo fatti familiari gravi, di vedere i nipoti. Cambiando rotta rispetto ad alcune decisioni passate il Collegio (relatore Mastrangelo) ha spiegato che “pur non spettando ai nonni, ed agli altri parenti, un vero e proprio diritto di visita, ed a fortiori di affidamento o collocamento, il loro interesse legittimo è tutelato solo in maniera indiretta, mediante il riconoscimento della legittimazione, ex art. 336 c.c., a sollecitare il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori, i quali non possono, senza un plausibile motivo, vietare i rapporti dei figli con i parenti più stretti”. Fra l’altro, ricordano i giudici, in maniera sostanzialmente simile si è pronunziata anche la giurisprudenza dei Tribunali ordinari relativamente ai figli legittimi (<<è inammissibile la richiesta di un provvedimento cautelare d’urgenza avente ad oggetto la tutela del diritto di visita dei nipotini minori, in pendenza del giudizio di separazione personale tra i coniugi, nel quale la qualità di parte spetta esclusivamente ai coniugi e non può essere riconosciuta , neanche se esperita a mezzo di intervento volontario, ai parenti>>. Fonte: www.cassazione.net









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