In caso di affidamento familiare di un minore, disposto con atto amministrativo reso esecutivo dal giudice tutelare, ovvero, in caso di domanda di parte, disposto con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data del ricorso, o ancora disposto d'ufficio dal tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore all'epoca della decisione, il successivo legittimo mutamento di dimora dell’affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell'interesse di lui sono competenti rispettivamente, per l'esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto risiede.
Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al Tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l'adozione, in rapporto all'interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento.
Questo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con l’ordinanza del 9 dicembre 2008.
Si tratta di una decisione di grande importanza, in quanto con essa i giudici di legittimità hanno mutato l’orientamento giurisprudenziale finora seguito in materia.
In precedenza, infatti, la Suprema Corte aveva sempre negato che i mutamenti di fatto relativi alla dimora, alla residenza o al domicilio del minore, successivi all'inizio della procedure o intervenuti nel corso di essa, potessero dar luogo a spostamenti di competenza per territorio, affermando, ai sensi dell'art. 5 c.p.c. (perpetuatio jurisdictionis), la competenza inderogabile del Tribunale del luogo di dimora abituale del minore alla data dell'atto introduttivo del procedimento, ovvero del luogo ove lo stesso si trovava a vivere stabilmente alla data della emissione del provvedimento, in caso di decisione d’uffici









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