N.14610/12 – Un coniuge tradisce ma l’altro
In secondo grado vengono respinte tutte e due le istanze di separazione con addebito sulla base del fatto che le prove testimoniali non erano state in grado di provare in modo certo la responsabilità di uno dei due. Siccome è necessario provare il nesso causale tra il comportamento addebitato e la fine del matrimonio perché si dia luogo all’addebito, i comportamenti tenuti da ambedue i coniugi nel corso della lunga convivenza non hanno consentito al giudice di secondo grado di stabilire chi abbia in effetti contribuito alla fine della convivenza stessa.
Uguale soluzione in Cassazione: quando, come nella fattispecie, ambedue i coniugi non abbiano lesinato comportamenti ripetuti tali da non consentire la dimostrazione del nesso di causalità sopra citato, non si da atto alla separazione con addebito.