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Di administrator, 2 giorni fa

Sent.8227/09: i figli debbono essere mantenuti finchè non sono indipendenti

Cassazione: i figli debbono essere mantenuti finchè non sono indipendenti

sentenza del 2009. Finché i figli non hanno trovato un lavoro sicuro hanno diritto a essere mantenuti. Lo afferma la Corte di Cassazione chiarendo che diversamente il mantenimento può essere sospeso solo se si dimostra che i propri figli sono scansafatiche. Anche l'attività da precario non basta per esimere i genitori da tale obbligo Insomma per dire stop al mantenimento bisogna aspettare che i figli trovino un lavoro con una concreta prospettiva di continuità, altrimenti si deve dimostrare che i figli sono degli scansafatiche e che, pur posti nelle condizioni di addivenire all'autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa. La Corte (sentenza 8227 del 2009) spiega così alle coppie separate come bisogna regolarsi con il mantenimento dei propri figli. Il caso esaminato riguarda un padre separato che non voleva più mantenere le figlie ultraventenni dato che si erano già avviate ad un'attività lavorativa adeguata ai loro titoli di studio e che erano anche titolari di un conto corrente. Ciascuna delle figlie poi possedeva anche una macchina. La Suprema Corte ha accolto solo in parte ricorso al padre rilevando che i giudici di merito non gli avevano dato la possibilità di provare la raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie essendosi limitati a sentire solo le ragazze. Nella sentenza in ogni caso i supremi giudici hanno ricordato che "l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli persiste finche' essi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attivita' lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa". Infatti "l'espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non e' sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza econonomica, la quale richiede una prospettiva concreta di continuita'". In ogni caso, al padre tenuto al mantenimento "deve essere assicurata la possibilita' di provare la raggiunta indipendenza economica dei figli"

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Di administrator, 5 giorni fa

Sent.8998/10- Cassazione: Ex sostituisce mantenimento figli con regali?E' reato

Roma, 5 mar. (Apcom) - I regali costosi non sostituiscono l'assegno di mantenimento per i figli. Commette infatti reato il padre, o il coniuge obbligato all'assegno, che invece di versare all'ex il mantenimento per il figlio, gli fa costosissimi regali, anche se il valore di questi supera l'impegno economico sancito dal giudice della separazione. Non solo. Il genitore resta obbligato verso il minore anche se la moglie gli ha confidato che il figlio è di un altro, almeno fino a quando la paternità non è stata disconosciuta legalmente.

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Di administrator, 1 mese e 3 giorni fa

Sent.cassazione:violazione obblighi assistenza è reato anche se figlio maggiorenne lavora e aiuta i fratelli piccoli

CASSAZIONE La violazione degli obblighi di assistenza è reato anche se il figlio maggiorenne lavora e aiuta i fratelli piccoli MERCOLEDI' 03 FEBBRAIO 2010 L’obbligo di mantenere i figli piccoli permane anche se i fratelli più grandi lavorano e aiutano la madre. Infatti, pure in questo caso, il genitore tenuto all’assegno risponde penalmente per non aver assicurato i mezzi di sussistenza ai minori. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con una sentenza di ieri , ha esteso le responsabilità, oltrechè al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non basta. I figli vanno mantenuti secondo le esigenze legate all’età, incluse le spese per la scuola, il motorino (per esempio) e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita. Infatti, si legge nelle motivazioni, “l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l’intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo”. E ancora, scrivono gli Ermellini, “nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 c.p. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitali (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”.

Di administrator, 1 mese e 14 giorni fa

Sent.Cassazione:Non perde diritto a mantenimento ex coniuge che va a convivere e fa un figlio con un altro

CASSAZIONE Non perde il diritto al mantenimento l’ex coniuge che va a convivere e fa un figlio con un altro LUNEDI' 25 GENNAIO 2010 L’ex coniuge che va a convivere con un altro, da cui ha un figlio, non perde il diritto all’assegno di mantenimento. Sottolineando il carattere “precario” della convivenza more uxorio, la Corte di cassazione con una sentenza del 22 gennaio 2010  ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva venisse cancellato il suo obbligo al mantenimento della moglie che era andata a convivere con un altro uomo dal quale aveva avuto una bambina. In particolare, ha ribadito la prima sezione civile, “il carattere precario del rapporto di convivenza more-uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno in quanto, proprio in considerazione di detta precarietà, è destinato ad influire proprio su quella parte dell’assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finchè l’avente diritto non contragga nuovo matrimonio”.

Di administrator, 1 mese e 22 giorni fa

SENTENZA ASSURDA!!! Figlia bambocciona?Il padre la mantenga

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Di administrator, 1 mese e 26 giorni fa

Sent.n. 36/2010 Niente telefonate dopo la mezzanotte. Basta uno squillo per far scattare la multa

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Di administrator, 1 mese e 26 giorni fa

Sent.n. 252/2010 Niente rimpatrio con il genitore che non ha esercitato il diritto di visita

Di administrator, 2 mesi e 21 giorni fa

Sent.26587/09-Perde diritto a affido condiviso se non versa il mantenimento ai figli

VENERDI' 18 DICEMBRE 2009

Il genitore che non versa ai figli l’assegno di mantenimento perde il diritto all’affido condiviso. Infatti in questi casi il giudice della separazione può derogare alla regola inaugurata con la riforma del 2006, e decidere per l’affido esclusivo all’altro genitore.

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Di administrator, 2 mesi e 22 giorni fa

Sent.48272/09 -Reato violenza per educare bambini,anche se normalità del paese

GIOVEDI' 17 DICEMBRE 2009

La Cassazione boccia tutti i sistemi educativi violenti, anche se provengono da genitori di altre culture. Rischia infatti una condanna per maltrattamenti in famiglia chiunque usa delle violenze per educare i figli, anche se è consuetudine nel paese d’origine.
Il monito arriva dalla sesta sezione penale della Suprema corte che, con la sentenza n. 48272 di oggi, ha confermato la condanna per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un padre marocchino che si era difeso contro le accuse sostenendo che “la sua condotta aveva finalità correttive educative” in relazione anche alle consuetudini del suo paese.
In particolare, si legge in sentenza, “giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione-educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo -della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice”. Non solo. “Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore l'imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 della Costituzione), che fan no parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale -della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile”.

Di administrator, 3 mesi e 1 giorno fa

Sent.47018/09 -Carcere all'artigiano in crisi che non versa gli alimenti alla ex

GIOVEDI' 10 DICEMBRE 2009

La crisi economica non fa sconti sugli obblighi della separazione. Deve infatti gli alimenti alla ex l’artigiano la cui attività è in dissesto finanziario. Se non versa l’assegno rischia una condanna penale.
Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza 47018 depositata oggi, ha respinto il ricorso di un falegname, condannato dal giudice della separazione a mantenere la moglie, la cui attività era in crisi. Secondo il Collegio di legittimità la scriminante dell’azienda in crisi opera solo nel caso in cui “le difficoltà economiche si traducano in uno stato di vera e propria indigenza”.

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