Violazione del diritto di visita del papà
Quando l’ex compagna o l’ex moglie impedisce al padre di vedere i figli: cosa poter fare per garantire al genitore gli incontri imposti dal giudice?
La separazione e/o il divorzio possono dar luogo a questioni che rilevano anche sotto il punto di vista penale. Esiste, infatti, una sfera di problematiche inerente ai diritti, spesso negati, di quei padri separati/divorziati, coinvolti in tristi vicende familiari in cui i figli, da oggetto di tutela, diventano strumento di ripicche.
Accade, non di rado, che l’ex compagna o l’ex moglie accampi una serie di scuse per impedire al padre la frequentazione dei figli o, addirittura, gli neghi esplicitamente questo diritto.
In tutti questi casi, ciò che la madre sta compiendo è un vero e proprio reato punito dal Codice Penale, all’articolo 388, comma 2 [1] e che consiste nella violazione di un ordine del giudice in materia di affidamento di minori.
Nel provvedimento con cui il giudice pronuncia la separazione o il divorzio, vengono, infatti, solitamente disciplinate anche le modalità di visita dei figli da parte del genitore presso cui non sono stati collocati, che solitamente è il padre. Tuttavia, capita non di rado che quest’ultimo faccia fatica a vedere i bambini poiché l’altro genitore adotta un atteggiamento ostruzionistico, adducendo scuse e giustificazioni ogni qual volta debbano avvenire gli incontri. Si può trattare di scuse comuni (per es. il bambino dorme, non si sente bene ecc…) oppure capita che il padre sia messo nella condizione di dover incontrare i figli in circostanze che lo spoglino di qualunque ruolo genitoriale anche per la scelta dei modi e del tempo da passare con loro (per es. quando deve seguire i figli in attività parascolastiche fissate proprio nei suoi giorni di frequentazione).
Come può tutelarsi il papà quando l’ex non gli fa vedere i figli?
Può presentare querela nei confronti dell’ex moglie o ex compagna. Può farlo di fronte ad un ufficiale di polizia giudiziaria o al pubblico ministero. La querela può essere presentata in forma scritta o orale e senza la necessaria presenza di un avvocato. Deve necessariamente essere presentata entro tre mesi dal momento in cui il papà ha avuto conoscenza del fatto.
Ci sono ripercussioni sull’affidamento congiunto?
Può essere. Un’importante sentenza della Corte di cassazione del 2016 [2], ha condannato la madre che impediva al padre separato di vedere i propri figli, al risarcimento del danno non patrimoniale da versare al coniuge, nella misura, addirittura, di 10.000 €. La Cassazione, inoltre, ha revocato l’affidamento congiunto poiché era stata riscontrata la presenza di P.a.s., cioè la sindrome di alienazione genitoriale, con conseguente squilibrio nella crescita serena dei figli.
E se è il figlio a non voler vedere il papà?
Secondo la Corte di cassazione [3], in presenza di un presunto rapporto conflittuale tra padre e figlio o, addirittura, di un rifiuto del figlio di vedere il papa, il reato sussiste comunque tutte le volte in cui la madre non cerchi di collaborare alla riuscita degli incontri, cercando di ripristinare il rapporto padre-figlio, nell’interesse di quest’ultimo e della sua serenità.
Se il papà telefona ripetutamente all’ex per vedere i figli può essere denunciato per molestie o stalking?
No. La giurisprudenza [4] ha escluso la sussistenza del reato di molestie e di stalking se il padre contatta insistentemente l’ex ma al solo scopo di avere notizie sul proprio figlio minore, poterlo vedere e, dunque, esercitare il proprio diritto di visita.
Se l’ex non gli fa vedere i figli, il papà può sospendere l’assegno di mantenimento?
Assolutamente no. La violazione del diritto di visita non fa venir meno l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento. Anzi, il mancato versamento del predetto assegno, esporrebbe il padre al rischio di essere querelato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare, previsto dall’articolo 570, comma 2 del Codice Penale [5].
note
[1] Art. 388, comma 2 c.p.: “La stessa pena (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 Euro) si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.
[2] Cass. Civile, Sent. n. 6919/2016 dell’8.04.2016.
[3] Cass. Penale, Sent. n. 26810/2011 del 7.04.2011.
[4] Tra le altre, Cass. Penale, Sent. n. 22152/2015 del 27.05.2015.
[5] Art. 570, comma 2 c.p.: “Le dette pene (reclusione fino ad un anno o multa da 103 a 1.032 Euro) si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Fonte:https://www.laleggepertutti.it/210128_violazione-del-diritto-di-visita-del-papa