Agevolazioni per le famiglie: assegni familiari per figli sopra i 18 anni

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Agevolazioni per le famiglie: assegni familiari per figli sopra i 18 anni

Homepage News Agevolazioni per le famiglie: assegni familiari per figli sopra i 18 anni

Agevolazioni per le famiglie: assegni familiari per figli sopra i 18 anni

Redazione
11 Aprile 2012
News

“Lo Stato garantisce degli assegni familiari anche per i figli tra un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni, purchè siano degli studenti o stiano affrontando un apprendistato. Gli assegni familiari, seppur minimi, sono comunque un’entrata che può aiutare una famiglia; la famiglia in questione deve essere numerosa ed avere un reddito basso. Seguendo il link della fonte, si trovano anche i modelli da compilare per presentare la domanda. 

Molte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli assegni familiari anche per figli maggiorenni. La risposta è si se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione.
Con la Circolare numero 13 del 12-1-2007 l’INPS ha attuato l’Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con tale legge oltre a rivedere i vari livelli di reddito sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.
Quando si possono richiedere e per chi
Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.
Come procedere
Il primo passo da compiere è far riconoscere il proprio nucleo come numeroso, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l’INPS ha messo a disposizione il modello ANF/NN (seguite il link della fonte e trovate il modello) che non è altro che un’autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell’autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato
Il secondo passo è compilare il modello ANF42 (lo trovate a fondo pagina), cioè il modello che l’INPS ha previsto per richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.
Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d’identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.
Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’INPS, il richiedente può compilare il modello ANF/DIP, allegando l’autorizzazione dell’INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli assegni familiari arretrati.
Allo stesso modo, chi richiede gli Assegni direttamente all’INPS, ad esempio gli iscritti alla gestione separata o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.
Figli di età compresa tra  18 e 21 anni purché studenti o  apprendisti
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numersoso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale reddito.
Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
fonte: lavoroediritti.com
autore: Antonio Maroscia
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