Cassazione 18 gennaio N. – Si può revocare al coniuge che spende e spande e non lavora

La sentenza del 18 gennaio: il sussidio ha una funzione assistenziale e compensativa. Ma se l’ex partner può lavorare non ne ha diritto

La Corte di Cassazione stabilisce che l’assegno di mantenimento dopo il divorzio può essere revocato a chi effettua «spese voluttuarie». Oppure a chi invece di lavorare si dedica allo svago, fa acquisti non necessari, passa le giornate in palestra invece di cercarsi un’occupazione. Con una sentenza depositata il 18 gennaio scorso il Palazzaccio infatti spiega che l’assegno di divorzio ha una funzione «assistenziale e compensativa». E quindi richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L’importo si calcola proprio sulla base della «valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti».

L’importo e la valutazione comparativa
L’assegno, spiega oggi il Messaggero, per i giudici si calcola anche tenendo in considerazione il contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune di ciascuno degli ex coniugi. Con l’obiettivo di consentire «il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate», si legge ancora nella sentenza. Non è dovuto se il coniuge si rifiuta di lavorare. E se ha redditi adeguati a mantenersi e ad affrontare le spese che derivano dalle nuove condizioni di vita. La decisione dei giudici riguarda una coppia di Velletri in provincia di Roma. Il tribunale aveva sentenziato che l’ex marito avrebbe dovuto versare un assegno divorzile di 100 euro al mese all’ex moglie, più 450 per il mantenimento del figlio. La Corte d’Appello di Roma aveva revocato la decisione.

La decisione del Palazzaccio
Il figlio, diplomato in un istituto tecnico industriale, aveva nel frattempo scelto di lasciare il lavoro nell’officina del padre impiegandosi nell’edilizia. Dove gli aveva offerto un posto il nuovo compagno della madre. Di qui il ritiro del sussidio per lui. La donna invece «disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese, anche voluttuarie, sostenute». Ma anche «dalla capacità lavorativa dimostrata dal fatto che aveva letteralmente trasformato il proprio fisico dedicandosi a un’intensa e costante attività di body building». Il ricorso della donna è stato quindi respinto. I giudici l’hanno anche condannata a pagare le spese processuali. E hanno aggiunto che l’assegno di mantenimento va parametrato al fatto che il divorzio ha prodotto «uno squilibrio effettivo e non di modesta entità» tra i due componenti della coppia.

Le spese voluttuarie
E se l’eventuale differenza di reddito sia riconducibile «alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali». La donna, secondo gli ermellini, «al momento della dissoluzione del matrimonio aveva la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa». E non lo ha fatto. Infine, «dal suo conto corrente e dalle spese sostenute, anche voluttuarie», è emerso che «disponeva di redditi idonei a renderla economicamente autonoma e in grado di sostenere i corsi dell’abitazione presa in locazione».