Cassazione N.12977/12- Niente assegnazione se il figlio non vi abita da tempo

SEPARAZIONE DI CONIUGI – SEPARAZIONE GIUDIZIALE – FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP – DISCIPLINA APPLICABILE

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, trovano applicazione, ai figli maggiorenni portatori di handicap, ai sensi della l. 104/92, le sole disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all’instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all’assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che non aveva assegnato la casa già familiare al genitore con cui viveva il figlio maggiorenne portatore di handicap, in quanto i due vivevano ormai da molti anni in altra città).