Cassazione N.14093/08 – Perde i beni la moglie che porta l’amante a casa

I Giudici della Cassazione probabilmente hanno deciso la causa intentata dal marito contro la moglie per la revocazione delle donazioni in seguito all’adulterio di questa con il rito della Camera di Consiglio ed hanno giudicato manifestamente inammissibile il ricorso forse allo scopo di stigmatizzare apertamente e perentoriamente il comportamento vergognosamente illecito della moglie.

Dalla brevità della motivazione della sentenza emerge abbastanza chiaro l’intento non dico di “punire” una madre di famiglia che, dopo aver tradito il marito con un giovanotto, è andata a convivere con quest’ultimo e pretendeva pure di tenersi il patrimonio immobiliare che il marito le aveva intestato pagandolo con denaro proprio, ma di manifestare chiaramente che la Suprema Corte è ancora capace di essere il baluardo a difesa di un senso del pudore e di una moralità che la società dimentica sempre più. Senonché, in tale lodevole intento, forse i supremi giudici sono incorsi in un (credo) involontario infortunio che potrebbe avere effetti diametralmente opposti a quello voluto.
Infatti la conferma della sentenza d’appello che aveva revocato le donazioni indirette (tale è la natura riconosciuta pacificamente all’intestazione ad altri di un bene acquistato con denaro proprio: Cass. 7.12.1989, n. 5410) è stata basata non già sull’illecito comportamento della moglie e quindi sulla violazione dell’obbligo di fedeltà bensì ponendo l’accento sul fatto che tale adulterio era stato commesso sistematicamente nella stessa casa coniugale ed addirittura nello stesso letto coniugale.

Credo si possa capire che i giudici hanno con ciò voluto solo evidenziare il carattere particolarmente odioso che, nella fattispecie, aveva assunto il comportamento della signora ma tale (giustificatissimo) furor potrebbe ritorcersi e consentire un’interpretazione della sentenza secondo cui la revocazione non può essere pronunciata quando l’incontro con l’amante non avviene nella casa coniugale. In tal caso, infatti, mancherebbe quel carattere di grave ingiuria che l’art. 801 c.c. richiede.
Il che, francamente, non pare corretto considerato che l’onore di qualunque marito viene leso in pari grado anche se l’incontro della moglie con l’ amante avviene al di fuori della casa coniugale e per giungere a tale conclusione non mi pare vi sia bisogno di appellarsi a particolari princìpi morali o scomodare atteggiamenti bacchettoni.
Quindi, grazie ai giudici della Suprema Corte per aver così fortemente difeso i mariti ma, la prossima volta, attenzione alla motivazione!