Cassazione N.15986/10 – In caso di separazione tra i coniugi la casa torna ai suoceri

L’orientamento più recente della Suprema Corte ritiene che, in caso di separazione dei coniugi, la casa già adibita ad abitazione familiare possa essere restituita ai genitori/suoceri che la concessero in comodato.

 Degna di nota è, al riguardo, la recentissima sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011 della Cassazione. Nella specie, infatti, gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato la decisione dei giudici d’appello, che avevano disposto la restituzione dell’immobile concesso in comodato dalla suocera e assegnato in corso di separazione alla nuora, ritenendo integrato nella fattispecie l’ipotesi di sopravvenuto bisogno alla luce delle precarie condizioni di salute della donna risultanti da apposita certificazione medica e dalla produzione in giudizio di una lettera con cui il figlio le comunicava l’intenzione di non volerla più ospitare.

Nella pronuncia in esame la Cassazione ha invero affermato che “nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c.”

Questa, in sintesi, la riflessione della Suprema Corte   “una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi – la L., sua nuora – ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art. 155 c.c., comma 4, non è opponibile al comodante allorché, come nella specie, io stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 13603/04; v. anche Cass. n. 9253/05).

Peraltro, il giudice dell’appello, in virtù della documentazione offerta dai certificati medici depositaci in giudizio e dalla lettera, in atti, con la quale uno dei figli della D.P. comunicava alla madre la propria intenzione di non volerla più ospitare, per esigenze personali nella propria abitazione, ha rinvenuto proprio nel caso in esame la sussistenza di quel bisogno sopravvenuto caratterizzato dalla urgenza e dalla non previsione, ovvero integrante la fattispecie di applicabilità della norma di cui all’art. 1809 c.c., comma 2.

In altri termini, in tale ipotesi il rapporto di comodato è esterno e si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale”.