Ordinanza 2925/2000 È perseguibile penalmente chi “elude” un provvedimento del giudice civile Reato non educare i figli a vedere l’ex coniuge
È perseguibile penalmente chi “elude”
un provvedimento del giudice civile
Reato non educare i figli a vedere l’ex coniuge
(Cassazione 2925/2000)
Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li
educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l’altro
genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale
comportamento “omissivo” può costituire l’ “elusione” dolosa di un
provvedimento del giudice. La VI Sezione Penale della Corte di
Cassazione fornisce una interpretazione estensiva dell’art.388 del
codice penale &emdash; che disciplina il reato di “mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” &emdash;
ricomprendendovi anche il comportamento del genitore separato
che, non attivandosi per far sì che i figli minori vedano l’altro
coniuge secondo quanto stabilito dal giudice, si riflette
negativamente sulla psicologia dei minori stessi.
La Cassazione ha confermato la condanna inflitta da un uomo,
padre di due bambine con lui conviventi ma diseducate ad un
rapporto costante con la madre, nei tempi e nei modi stabiliti dal
giudice civile al momento della separazione, al punto che la donna
era stata costretta a non avere più contatti con le figliolette.
Nonostante la magistratura avesse emesso ben tre ordinanze per
assicurarle il diritto di visita, i provvedimenti erano rimasti
inattuati a causa dell’inattività del padre che non si era adoperato
in tal senso. Proprio la mancata collaborazione del genitore aveva
reso ineseguibili i provvedimenti del giudice civile, e per questo
motivo l’uomo era stato condannato. La Suprema Corte ritiene
giusta la condanna, in quanto, considerato il “ruolo centrale” che
assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli
minori con l’ex coniuge, l’ “atteggiamento omissivo” del genitore
che non educa e sensibilizza i figli a vedere l’altro genitore finisce
con l’eludere il provvedimento con il quale il giudice aveva
imposto il diritto di visita; tale comportamento finisce inoltre con il
riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti essi
stessi a “contrastare gli incontri con il genitore non affidatario”,
proprio perché non “sensibilizzati” ed “educati” al rapporto con
l’altro genitore. (16 marzo 2000)
Sentenza della Corte suprema di Cassazione Sezione VI penale 2925
del 2000 depositata il 9 marzo 2000.
La Corte suprema di Cassazione

