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Cassazione n. 31342/11 – Le registrazioni audio sono importanti prove per dimostrare le violenze psicologiche

Homepage Area Legale Corte di Cassazione Cassazione n. 31342/11 - Le registrazioni audio sono importanti prove per dimostrare le violenze psicologiche

Cassazione n. 31342/11 – Le registrazioni audio sono importanti prove per dimostrare le violenze psicologiche

Redazione
28 Febbraio 2014
Corte di Cassazione

Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. Lo dicono alcune sentenze tra cui: la n. 7239 dell’ 8 giugno 1999 e la n. 36747 del 24 settembre 2003. Quest’ultima in particolare stabilisce che «le registrazioni di colloqui anche all’insaputa dell’interessato sono perfettamente lecite ed equivalgano ad una presa di appunti scritti; non solo, la cosiddetta “registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al giudice».

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 31342 del 16 marzo 2011 la registrazione fonica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipi al colloquio medesimo è prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione.

Inoltre, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18908 del 13 maggio 2011 è legale registrare una conversazione tra presenti perchè chi dialoga “accetta il rischio” di essere registrato; tuttavia la diffusione della registrazione costituisce violazione della privacy se è fatta per scopi diversi “dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.  Fuori dalla necessità di tutelare “un diritto proprio o altrui”, invece, la semplice registrazione di una conversazione non è reato se è effettuata per fini personali, in questo caso non c’è bisogno del consenso dell’interlocutore purchè la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua “comunicazione o diffusione”. Invece per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell’interlocutore per non incorrere nel reato di trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003)

Dunque la registrazione (anche segreta) non costituisce reato se, e solo se, a farla è chi partecipa o assiste alla conversazione, mentre non è uno strumento utilizzabile da terzi che, invece, non possono captare conversazioni altrui.

«La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei», dice la Cassazione, «entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre».

La Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato, con sentenza n. 29320 del 2012, che le registrazioni audio di dialoghi poste in essere da persona partecipante alla discussione possono essere utilizzati a fini processuali sebbene catturate di nascosto. Vietate sono invece quelle effettuate da un soggetto assente che ha lasciato il dispositivo audio attivo per registrare conversazione di terzi. Questo secondo caso si configura come “intercettazione”, la quale deve sottostare a tutti gli oneri procedimentali richiesti dalla legge.

La registrazione del colloquio per la Corte di Cassazione è un ottimo strumento di difesa. Può rappresentare un’ utile prova di prepotenze, minacce, insulti e ricatti subiti.

 

Tags: 2011 Corte di Cassazione Separazione&Divorzio Violenza
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6 risposte aggiunte

  1. Pingback: Come dimostrare la violenza psicologica? - Noi2 Magazine

    […] https://www.papaseparatiliguria.it/cassazionele-registrazioni-audio-importanti-prove-dimostrare-le-violenze-… […]

  2. Marta 4 Febbraio 2017

    Buongiorno
    Sul mio telefono ho un applicazione che registra ogni chiamata
    In una telefonata mia figlia mg racconta di come il padre, ex marito, ja obblighi ad ammettere dei fatti inesistenti per dare ja colpa a me
    Posso utilizzare questa registrazione in fase di separazione giudiziale?
    Grazie

  3. Redazione 6 Febbraio 2017

    La registrazione può essere utilizzata dall’avvocato che sa come poter inserire il testo in una memoria.

    • Marta 6 Febbraio 2017

      Grazie mille
      Marta

  4. dario 28 Gennaio 2018

    Ciao!
    Da circa un mese nel mio condominio vi è una badante che abbastanza di frequente con fare aggressivo e vessatorio sgrida fortemente la persona anziana di cui si prende cura.La domanda è la seguente.
    Visto che le urla si sentono dal pianerottolo se io registrassi queste vessazioni e poi le inviassi alla assistente sociale come prova per segnalare il caso a chi di competenza,posso rischiare di essere denunciato per violazione della privacy per aver diffuso via e mail un “fatto domestico” registrato ad insaputa?
    Ho provato a leggere qualcosa su internet ma ho paura che pur a fin di bene di infrangere la legge cosa che non voglio.
    Grazie.

    • Redazione 28 Gennaio 2018

      Ciao per non correre rischi ti conviene fare una segnalazione ai carabinieri, polizia, raccontando semplicemente quello che senti, sranno loro a regolarsi di conseguenza.

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