Conoscere il gratuito patrocinio a spese dello Stato
Cos’é il patrocinio a spese dello Stato.
Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi,·le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del·Patrocinio a spese dello Stato·
(P.S.S.) (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115). A quali condizioni di reddito può essere richiesto Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione,·non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato·convive con il·coniuge o con altri·familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad·euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 2) Chi può richiedere l’ammissione. Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato: – i cittadini italiani; – gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; – indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda; – da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.·(Parte civile) L’ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio). 3) Dove presentare la richiesta. La domanda per l’ammissione al P.S.S. è presentata dall’interessato o dal suo legale di fiducia In ambito penale (sia in veste di imputato che di persona offesa) la richiesta di deposita presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi: – alla cancelleria del G.I.P.,·(non al Pubblico Ministero) se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; – alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; (es.:Giudice di Pace, Giudice Monocratico, Giudice Collegiale) – alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione. Attenzione! La domanda di ammissione al P.S.S. può anche essere redatta congiuntamente dal proprio avvocato di fiducia che, prima di depositarla non dovrà dimenticare di autenticare la firma del proprio assistito. In questo caso sarà opportuno che l’avvocato nominato depositi unitamente all’istanza· di ammissione al P.S.S. (ed agli altri documenti di cui si dirà in seguito): – una copia del documento di identità dell’interessato; – una copia del codice fiscale dell’interessato; – la nomina sottoscritta dal suo assistito del difensore. 4) Come presentare la richiesta. In ambito penale. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza (anche in questo caso il difensore dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda). Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata·in carta semplice e deve indicare: – la richiesta di ammissione al patrocinio; – le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; – l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); – l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. Se il richiedente è·detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario; se è agli·arresti domiciliari o·sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede; se il richiedente è·straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Se l’interessato·straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione). ATTENZIONE: Purtroppo molti Giudici rigettano con estrema facilità le istanze di ammissione al P.S.S. motivandole spesso con la carenza di documentazione. (qui in allegato un esempio concreto) Ciò è alquanto singolare, atteso che la normativa reputa sufficiente l’autocertificazione del dichiarante (italiano, comunitario ed extracomunitario), non richiedendo alcun tipo di documentazione attestante il reddito del richiedente. La ratio dell’autocertificazione è chiara: accelerare la procedura di ammissione al P.S.S., atteso che le autocertificazioni del cittadino vengono sempre e comunque verificate successivamente. Questo cattivo costume spesso mette in seria difficoltà proprio la fascia più debole dei cittadini che, vistasi ingiustamente rigettata la richiesta di ammissione al P.S.S., spesso decide di rinunciare al diritto alla difesa. Vero è che si può sempre fare un ricorso (vedasi pagine successive) ma è altresì vero che ciò comporta un notevole dispendio di tempo che incide pesantemente sull’esito del processo per cui si è chiesta l’ammissione al P.S.S. Per ridurre i rischi legati a questo malcostume, è preferibile allegare (o far allegare al proprio avvocato) all’istanza i seguenti documenti: Certificato di residenza. Stato di famiglia Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o modello I.S.E.E. In ambito civile, amministrativo, etc. 5) La decisione del Giudice. Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi: – può dichiarare l’istanza inammissibile – può accogliere l’istanza – può respingere l’istanza. Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Nei casi in cui è possibile chiedere l’ammissione in udienza (la prassi lo sconsiglia vivamente), il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.