Il curatore sostanziale del minore, una risorsa per i casi di rifiuto del minore ad incontrare il genitore per condotta malevola dell’altro di Cesare Fossati

Nell’ambito della tutela delle relazioni familiari ,è diffusa l’insoddisfazione circa il mancato adeguamento dei comportamenti dei soggetti implicati, in specie gli adulti (i genitori), alle prescrizioni date dall’autorità giudiziaria.

Quello dell’attuazione dei provvedimenti in siffatta materia è l’ambito notoriamente più complicato 2.

Non è un caso che il legislatore della riforma del processo per le persone, i minori e le famiglie (cd. Cartabia) abbia introdotto diverse nuove disposizioni e nuove figure per sopperire ai limiti da più parti denunciati del sistema 3.

Le prassi invalse negli anni scorsi, soprattutto presso i tribunali per i minorenni, contemplano ampi incarichi devoluti ai servizi del territorio, sia i servizi sociali, sia quelli sanitari.

Tali prassi sono state progressivamente traslate e fatte proprie anche dai tribunali ordinari.

A fronte di situazioni di impasse nella gestione della genitorialità, ovvero di situazioni connotate da elevata conflittualità fra i genitori, uno dei rimedi adottati con maggiore frequenza prevede l’affidamento dei minori all’ente territoriale,vale a dire al Comune o,meglio, ai servizi sociali del Comune di residenza dei minori.

Alcunedelledistorsionidelsistemasonostateaffrontatedallegislatoreconl’introduzionedell’art.5-bis della Legge sulle adozioni, la 184 del 1983 , che prevede una dettagliata serie di prescrizioni alle quali è tenuto il giudice del procedimento allorché intende incaricare i servizi territoriali 4.

Non è più possibile dar luogo, secondo prassi invalse, ad affidamenti senza limite di durata (cd. sine die); così come ad incarichi senza specificazione dei compiti assegnati agli operatori, che devono essere dettagliati; così come è necessario perimetrare l’ambito della responsabilità genitoriale che resta in capo ai genitori, rispetto all’esercizio di poteri che possono essere attribuiti sia ai servizi, sia ad un curatore nominato per il minore.

A fronte di situazioni che comportano una limitazione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di maggior interesse inerenti alle scelte educative, sanitarie, d’istruzione, nonché in relazione al collocamento ed agli incarichi affidati all’Ente, anche con riferimento a tutte le decisioni inerenti la fissazione della residenza anagrafica, la individuazione del domicilio e collocamento dei minori, è ai servizi affidatari dell’Ente territoriale che compete l’assunzione delle relative decisioni, sentiti i genitori, in quanto limitati, ma non privati della responsabilità genitoriale, ma anche in autonomia in caso di dissenso o contrasto con gli stessi, o in presenza di decisioni di questi ultimi non rispondenti agli interessi concreti dei figli, anche avvalendosi delle risorse parentali allargate (ad es. i nonni), laddove la gestione degli aspetti anche di vita quotidiana dei minori non sia sufficientemente tutelata, ovvero si verifichino situazioni emergenziali.

Purtroppo sinora queste esigenze sono rimaste frustrate da una diffusa ritrosia da parte dei servizi ad intervenire d’imperio.

Ai curatori speciali dei minori (art. 473-bis.8 cpc), quando espressamente dotati di poteri anche sostanziali, compete di assicurare l’adozione e l’attuazione delle decisioni che si rendessero di volta in volta necessarie, laddove si debba supplire alle difficoltà derivanti dall’esasperato conflitto tra le figure di riferimento dei minori e alle invero frequenti fragilità genitoriali, che possono ritardare e interferire con l’azione di cura e di accudimento concreto dei minori.

A tal fine i curatori sono chiamati a mantenere un costante confronto con tutti gli operatori e i soggetti che a vario titolo si occupano dei minori, nonché con le parti, sollecitare i servizi affidatari affinché adottino le scelte necessarie negli ambiti decisionali conferiti dalla Autorità Giudiziaria a limitazione della responsabilità genitoriale, sostituirsi in caso di inerzia per la loro attuazione e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria in presenza di contrasto tra le parti.

Ancora maggiori si presentano le difficoltà ad intervenire nei casi di rifiuto dei figli ad incontrare o frequentare un genitore, perché indotti dalla condotta malevola d’altronde.

Glistrumentisinoraadisposizione:leconsulenzetecniched’ufficioegliincarichiaiserviziterritoriali,hannomostratoneglianniseverilimitinell’apprestareadeguateetempestive risposte al fenomeno.

Spesso,oltre al condizionamento indotto sui figli, si aggiungono false denunce di maltrattamenti o violenze, che distolgono l’attenzione degli operatori  e vengono smascherate a distanza di tempo, quando ormai la relazione genitoriale è compromessa.

Si verifica così che l’A.G. procedente non abbia svolto con la celerità necessaria tutte le possibili indagini che consentono di verificare l’insussistenza dei comportamenti maltrattanti falsamente attribuiti a carico del genitore bersaglio, tenendo conto delle condanne che, per violazione dell’art. 8 CEDU, sono state ripetutamente inflitte al nostro Paese e ad altre nazioni, in specie a motivo dell’eccessiva durata dei procedimenti diretti a disciplinare affidamento, collocamento e frequentazione dei figli 6.

Il rispetto effettivo della vita familiare richiede che le relazioni future tra i genitori e un bambino siano determinate solamente sulla base di elementi pertinenti e non dal semplice scorrere del tempo7, la condotta inefficace e in particolare ritardata delle procedure di custodia e di frequentazione può comportare una violazione degli obblighi positivi discendenti dell’art. 8 della Convenzione8, ne consegue che nelle questioni concernenti la relazione di una persona con il suo bambino, c’è un obbligo di dar prova di diligenza eccezionale tenuto conto del rischio che lo scorrere del tempo potrebbe comportare di fatto la decisione della questione.

Questo obbligo,che è determinante per valutare se una questione è stata risolta in un tempo ragionevole, come esige l’art.6§1 della Convenzione,fa ugualmente parte delle esigenze processuali implicite nell’articolo 89.

Ebbene in questi casi, dar corso alla nomina di un curatore sostanziale del minore, ex art.473-bis.7II comma cpc, da individuarsi preferibilmente in figura professionale di area “psi”,esperta nella gestione dei casi di rifiuto, ovverodeicasicaratterizzatidaostacolifrappostidaungenitoreallarelazionedeifigliconl’altrogenitore, può costituire rimedio più efficace di quelli sino ad oggi messi in campo.

Nei casi di condotte alienanti (benché il costrutto di alienazione genitoriale sia assai controverso in ambito giudiziario10) è frequente constatare come l’affidamento dei minori al servizio sociale risulti misura non idonea a fornire adeguata e tempestiva tutela agli stessi, provocando continui ricorsi all’autorità giudiziaria, a causa di uno stallo della capacità decisionale e per oggettivo contrasto con gli interessi dei figli.

Nel comprendere le ragioni che hanno reso opportuna l’introduzione di questa innovativa figura, giova ricordare che, quando il genitore viola o trascura i doveri o abusa dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale, l’ordinamento prevede che il giudice possa adottare nei confronti di tale genitore misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

L’incisivitàdeiprovvedimentidell’autoritàgiudiziariasull’esercizioolatitolaritàdellaresponsabilitàgenitorialevaria a seconda della gravità della condotta di quest’ultimo e del pregiudizio patito dal minore.

5 G.B.Camerini e M.Pingitore, Valutazione delle capacità genitoriali attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, in N.Bolognini, Manuale di neuropsicologia e psicopatologia forense, Bologna, 2024, cap. 17.

6 cfr. per es. sentenza Anagnostakis e altri c. Grecia Corte CEDU 281/2021 del 23.09.2021; ricorso no. 46075/16; in tale pronuncia la Corte ha ritenuto, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 8, per quel che concerne il riconoscimento di adeguati tempi di visita al padre, affermandosi in particolare “per un genitore e il suo bambino essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della «vita familiare» ai sensi dell’art. 8 della Convenzione” (si vedano tra le altre Olsson c. Svezia (n°1), 24 marzo 1988, § 59, serie A n°130, e Gluhaković c. Croazia, 21188/09, § 54, 12 aprile 2011).

7 Diamante e Pelliccioni c. San Marino 32250/08, § 177, 27 settembre 2011.

8 Cfr. Eberhard e M.c. Slovenia, 8673/05 e 9733/05, § 127, dicembre 2009 e S.I. c. Slovenia, 45082/05, § 69, 13 ottobre 2011)… ((H. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 89, serie A 120, et Improta c. Italia, 66396/14, § 52, 4 maggio 2017)”

9 cfr. Süß c. Germania, 40324/98, § 100, 10 novembre 2005, Strömblad c. Svezia, 3684/07, § 80, 5 aprile 2012, et

Ribić c. Croazia, 27148/12, § 92, 2 aprile 2015.

10 Due gli orientamenti contrapposti: quello chiamato utopistico, secondo il quale il giudice deve verificare l’attendibilità

scientifica della PAS (Cass. 20.03.2013 n. 7041, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2013, 3, 859, nota di: Cicero) e quello realistico, secondo il quale il giudice deve limitarsi ad accertare in concreto l’esistenza di una alienazione genitoriale (Cass. 8.04.2016 n. 6919, ne Ilfamiliarista.it, 2016 con nota di R.RUSSO e Cass. 16.05.2019

n. 13274, in Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2019, 3, I, 1156). Il principio più volte espresso nei più recenti arresti è che in tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. 17.05.2021, n. 13217 in Foro it. 2021, 7- 08, I, 2340; così anche Cass. 20.09.2021, n. 25339 in www.osservatoriofamiglia.it e Cass. 16.12.2020, n. 28723, in Guida al diritto 2021, 12). Anche la CEDU si è pronunciata: v. Strumia c. Italia del 23.06.16; R.V. e altri c. Italia del 18.07.19; Jessica Marchi c. Italia del 27.05.21; A.S. e M.S. c. Italia 19.10.23. In dottrina: M.MAGLIETTA, in CTU nei procedimenti in materia di famiglia e minori, Pisa, 2022, 67, parla di negazionismo dell’alienazione formale e sostanziale; G.GULLOTTA, A.CAVEDON M.LIBERATORE, La sindrome da alienazione parentale. Lavaggio del cervello, Milano, 2008; G.LOPEZ-L.MELLACE, Storie aliene, Roma, 2023; G.B. CAMERINI-M. PINGITORE, Alienazione parentale: innovazioni cliniche e giuridiche, Milano, 2026; G.B. CAMERINI-M. PINGITORE, Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia, Milano 2023; M.CASONATO-M.A.MAZZOLA, Alienazione genitoriale e sindrome da alienazione parentale, Frosinone 2016; I.GRIMALDI-E.M. AMBROSETTI, L’alienazione parentale nelle aule giudiziarie, Rimini, 2018; M.CASONATO, Una situazione patologica controversa: l’alienazione parentale nei conflitti familiari, in Fam. dir., 2015, 7, 735 ss; C.CASALE, Coniugi separati e litigiosi, la PAS e la Suprema Corte, Diritto di Famiglia e delle Persone n. 1 2019; S.VACCARO, C.BAREA PAYUETA, PAS: presunta sindrome di alienazione parentale, Firenze, 2011; G.A. POLIZZI, Consulenze tecniche devianti dalla scienza medica: il caso della PAS, in riv. It. Medicina legale, 2020, 2.

Nellarelazioneillustrativaaldecretolegislativon.149/2022èstatoevidenziatoche:“nellaprassi,nell’ipotesidielevatissimaconflittualitàgenitoriale,inalcuniterritori,ancheacausadellecronichecarenzediorganico,iresponsabilidelserviziosocialeaffidatariononsonoingradodicompierelescelterelativealminore,anchequandoespressamenteattribuitedalprovvedimentogiudiziariodinomina,conrimessionedellestesseall’autoritàgiudiziaria,attraversol’invitoalgenitoreinteressatoalladecisioneadinvestiredellastessailtribunale,conrealizzazionedisituazionidistallochepossonocrearepregiudizioper ilminore”.

Conl’introduzionedellafiguradelcuratoreèstatasignificativamenteampliatala“cassettadegliattrezzi”adisposizionedelgiudicedellafamigliaedeiminori,offrendounulterioremezzoingradodiconsentireilsuperamentodellesituazioniincuiigenitori,ovverounodiessi,nonriescanoadassumerealcunadecisionenell’interesseeffettivodelfiglio,ovveroadottinocomportamentipalesementecontrastanticonimiglioriinteressidiquest’ultimo.

In presenza di queste situazioni il giudice, all’esito del procedimento, potrà decidere se continuare a ricorrere all’affidamento al servizio sociale, ovvero procedere alla nomina del curatore del minore, individuando il professionista più adeguato al caso di specie.

Il curatore sostanziale può essere nominato solo all’esito del procedimento, con il provvedimento conclusivo, che deve indicare sia la persona presso la quale il minore è collocato, che può essere anche un parente o una struttura, sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha residenza abituale, i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare, al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell’articolo 337 c.c. sull’andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull’attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore, predisposto dal giudice che ha adottato la misura.

Il giudice è quindi chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare e superare le difficoltà dei genitori che hanno portato all’adozione della

misuralimitativadellaresponsabilitàgenitoriale,garantendopienosostegnoetutelaaiminori,conl’ausiliodelcuratore,chepotràoperareneilimitiindicatidalprovvedimento,lacuiattivitàsarà soggettaalla vigilanzadel giudicetutelare.

Il curatore a sua volta sarà chiamato ad esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.

Confidiamocheleautoritàgiudiziariesaprannofarebuonusodellostrumentodelcuratore sostanzialedel minore exart.473-bis.7IIcomma cpcesiano così ingradodiporrefinalmenteunefficacefrenoaquellecondotteostruzionisticheposteinesseredagenitoriseparaticon intentodirivalsa,aspesesoprattutto difigliincolpevoli.

 

1 Avvocato collaborativo del Foro di Genova, presidente della locale sezione Ondif

2 R.Donzelli, l’attuazione, in Manuale del processo familiare e minorile, 2024, 249 e ss.

3 Fra di esse la norma in materia di consulenza tecnica d’ufficio, art. 473-bis.25 cpc; quella in tema di nomina di esperto su richiesta delle parti, art. 473-bis.26 cpc; quella relativa all’intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori, art. 473-bis.26 cpc.

4 Richiamato dalla Corte di cassazione perfino in casi precedenti alla vigenza delle nuove norme: v. Cass. Ordinanza 11624 del 30.04.2024, in www.osservatoriofamiglia.it

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