Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

Il danno da perdita parentale

Homepage Area associazione Cose da sapere Il danno da perdita parentale


Interessante articolo trovato sul web che spiega cosa sia il danno da perdita parentale.
Avv. Marco Sicolo - La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita.
Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, negli anni recenti, la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai parenti di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui.

Danno da perdita parentale: cos'è

Si tratta di un danno non patrimoniale che trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c., oggi interpretato in chiave diversa rispetto al passato. Sebbene tale norma, infatti, faccia riferimento ai "casi determinati dalla legge", ormai il riconoscimento del danno viene slegato dalla configurazione del fatto come reato e dalla previsione della fattispecie in una norma di legge ordinaria. Piuttosto, la stella polare che porta alla pacifica ammissibilità del danno parentale appare essere il dettato costituzionale, nelle sue norme poste a tutela della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.).

Presupposti e natura

Il danno parentale, come ha chiarito anche la Corte di Cassazione, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. In breve, il danno da perdita parentale si traduce nel "non poter più fare ciò che per anni si è fatto" (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9196/2018). Considerato in tal modo, questo tipo di danno sembra riassumere in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più che quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite. Giova ricordare che il danno parentale può configurarsi anche in caso di mera lesione del rapporto parentale, che si verifica quando il soggetto vittima del fatto illecito non perde la vita ma riporta, comunque, conseguenze a livello psico-fisico tali da comportare il mutamento delle abitudini quotidiane nel rapporto con il parente.

Onere della prova

Per quanto sia comunemente ricorrente nella realtà pratica (almeno con riferimento ai familiari più stretti) non è corretto considerare il danno parentale come sussistente in re ipsa, per il mero fatto del decesso del parente. Il danno, invece, va in ogni caso allegato e descritto dalla parte interessata, che di esso deve fornire adeguata dimostrazione. La prova del danno da perdita parentale, in particolare, può essere offerta per testimoni oppure in via documentale o per presunzioni. Essa deve mirare a dimostrare tutti gli aspetti sopra esaminati e perciò deve consentire di desumere, in primis, l'attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità.
Va rilevato che la giurisprudenza sul tema si va evolvendo nel senso di non richiedere più la convivenza come aspetto necessario per il riconoscimento del danno parentale. Questa posizione ha aperto la strada, pertanto, alla risarcibilità del danno da perdita parentale anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto, per tutelare, ad esempio, rapporti come quello tra nipoti e nonni (o zii).

Caratteri della decisione

La decisione del giudice, da prendersi a seguito di valutazione equitativa, deve essere motivata tenendo conto dei diversi aspetti che caratterizzavano il rapporto tra il richiedente e la vittima dell'illecito, come il grado di parentela, l'età dei due soggetti del rapporto, la composizione complessiva del nucleo familiare, l'eventuale convivenza e l'insieme delle abitudini quotidiane che risultano modificate o addirittura stravolte dall'evento.

La liquidazione del danno da perdita parentale

Per la liquidazione del danno parentale, la giurisprudenza si divide sull'utilizzo delle tabelle milanesi o di quelle romane. Entrambe, ovviamente, offrono un valido riferimento per una uniforme valutazione di base del danno, ma quest'ultimo va, in ogni caso, personalizzato, cioè calcolato prendendo in considerazione le peculiarità del caso concreto. Dalla necessità di allegazione e prova del danno da perdita parentale, che abbiamo sopra esaminato, discende la considerazione che non esiste un danno minimo garantito, da liquidare in ogni caso ai parenti della vittima. FONTE: https://www.studiocataldi.it/articoli/34010-il-danno-da-perdita-parentale.asp
Tags: Alienazione genitoriale 2019 Codice penale

Il danno da perdita parentale

Redazione
30 Marzo 2019
Cose da sapere
Interessante articolo trovato sul web che spiega cosa sia il danno da perdita parentale.
Avv. Marco Sicolo – La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento delle proprie abitudini di vita.

Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato, negli anni recenti, la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai parenti di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui.

Danno da perdita parentale: cos’è

Si tratta di un danno non patrimoniale che trova il suo fondamento nell’art. 2059 c.c., oggi interpretato in chiave diversa rispetto al passato. Sebbene tale norma, infatti, faccia riferimento ai “casi determinati dalla legge”, ormai il riconoscimento del danno viene slegato dalla configurazione del fatto come reato e dalla previsione della fattispecie in una norma di legge ordinaria.

Piuttosto, la stella polare che porta alla pacifica ammissibilità del danno parentale appare essere il dettato costituzionale, nelle sue norme poste a tutela della famiglia (artt. 2, 29, 30 Cost.).

Presupposti e natura

Il danno parentale, come ha chiarito anche la Corte di Cassazione, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto. In breve, il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 9196/2018).

Considerato in tal modo, questo tipo di danno sembra riassumere in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più che quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite.

Giova ricordare che il danno parentale può configurarsi anche in caso di mera lesione del rapporto parentale, che si verifica quando il soggetto vittima del fatto illecito non perde la vita ma riporta, comunque, conseguenze a livello psico-fisico tali da comportare il mutamento delle abitudini quotidiane nel rapporto con il parente.

Onere della prova

Per quanto sia comunemente ricorrente nella realtà pratica (almeno con riferimento ai familiari più stretti) non è corretto considerare il danno parentale come sussistente in re ipsa, per il mero fatto del decesso del parente.

Il danno, invece, va in ogni caso allegato e descritto dalla parte interessata, che di esso deve fornire adeguata dimostrazione.

La prova del danno da perdita parentale, in particolare, può essere offerta per testimoni oppure in via documentale o per presunzioni. Essa deve mirare a dimostrare tutti gli aspetti sopra esaminati e perciò deve consentire di desumere, in primis, l’attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima, la sua importanza e la sua non occasionalità.

Va rilevato che la giurisprudenza sul tema si va evolvendo nel senso di non richiedere più la convivenza come aspetto necessario per il riconoscimento del danno parentale. Questa posizione ha aperto la strada, pertanto, alla risarcibilità del danno da perdita parentale anche al di fuori del nucleo familiare in senso stretto, per tutelare, ad esempio, rapporti come quello tra nipoti e nonni (o zii).

Caratteri della decisione

La decisione del giudice, da prendersi a seguito di valutazione equitativa, deve essere motivata tenendo conto dei diversi aspetti che caratterizzavano il rapporto tra il richiedente e la vittima dell’illecito, come il grado di parentela, l’età dei due soggetti del rapporto, la composizione complessiva del nucleo familiare, l’eventuale convivenza e l’insieme delle abitudini quotidiane che risultano modificate o addirittura stravolte dall’evento.

La liquidazione del danno da perdita parentale

Per la liquidazione del danno parentale, la giurisprudenza si divide sull’utilizzo delle tabelle milanesi o di quelle romane. Entrambe, ovviamente, offrono un valido riferimento per una uniforme valutazione di base del danno, ma quest’ultimo va, in ogni caso, personalizzato, cioè calcolato prendendo in considerazione le peculiarità del caso concreto.

Dalla necessità di allegazione e prova del danno da perdita parentale, che abbiamo sopra esaminato, discende la considerazione che non esiste un danno minimo garantito, da liquidare in ogni caso ai parenti della vittima.

FONTE: https://www.studiocataldi.it/articoli/34010-il-danno-da-perdita-parentale.asp

Tags: Alienazione genitoriale 2019 Codice penale
Prec
Collocamento paritario del figlio: il Tribunale di Catanzaro “anticipa” il DDL Pillon
Succ
Cassazione N. 9428/2019 – può mantenere i figli il padre che apre un credito in banca

Related Articles

N.1935/22 - Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale

La Cassazione (ord. n. 19305/2022, pub. il 15.06.2022) ribadisce che decade...

Responsabilità genitoriale. Cassazione e caso Massaro: molto rumore per nulla

La bocciatura della sentenza della corte d’Appello di Roma da...

Articoli recenti

  • Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare” martedì, 19, Lug
  • Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022 domenica, 10, Lug
  • I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento mercoledì, 6, Lug
  • Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no lunedì, 4, Lug
  • N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale venerdì, 1, Lug

Categorie

Archivi

Tag

2004 2009 2020 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Case famiglia Centro antiviolenza Casper Colibri Coordinazione genitoriale Coppie Miste Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Marco Pingitore Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi Paternità Presidente della Repubblica Proposte di legge Reddito Cittadinanza Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Stalking e Stolker Suicidio&Omicidio Timperi
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy
  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
CercaNewsAccedi
martedì, 19, Lug
Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare”
domenica, 10, Lug
Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022
mercoledì, 6, Lug
I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento
lunedì, 4, Lug
Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no
venerdì, 1, Lug
N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale
martedì, 28, Giu
N.15148/22 – Va risarcito un figlio che cresce senza padre per decisione delle istituzioni? di Marino Maglietta

Welcome back,

Pronto Genitore