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La legge 241/90, una legge per la trasparenza

Homepage Area Legale Leggi e codici La legge 241/90, una legge per la trasparenza


La legge 241/90, una legge dello Stato Italiano, pensate un pò....http://www2.agcom.it/L_naz/L241_90.htm afferma che il cittadino, in questo caso il genitore, può richiedere direttamente, tramite il suo legale o ancora più semplicemente ed in maniera assolutamente grautita, tramite l'Ufficio del Difensore Civico, l'accesso a tutti gli atti che lo riguardano emessi dalla Amministrazione Pubblica. Solo se gli atti sono stati secretati, non è possibile accedervi, come é spiegato dal testo della legge.

Un interessante esempio dell'applicazione di questa legge ci è fornito dalla sentenza nr 395 emessa il 18.01.2010 dal TAR del Lazio e reperibile per intero dal sitohttp://www.giustizia-amministrativa.it .Forniamo questa indicazione in quanto spesso capita che le relazioni svolte dai Servizi Sociali e da questi indirizzate al Tribunale dei Minorenni, non vengano estese ai diretti interessati ovvero ai genitori, coloro di cui nelle relazioni stesse si parla, o che al richiederle ci si senta rispondere che "il Servizio non è tenuto a fornire le relazioni ai diretti interessati" o ancora che "L'ufficio legale del Servizio non consente agli operatori di fornire le relazioni ai genitori". Avviene anche che nei casi in cui il Servizio Sociale attui la c.d. restituzione orale (un riassunto della relazione) come tutti i riassunti e le esposizioni orali, queste possano essere parziali o ancora, fraintese da chi le riceve..."verba volant..sed scripta manent". In questo modo soprattutto, il genitore non ha la possibilità di fare delle precisazioni, presentare a sua volta delle relazioni al Tribunale stesso ed esprimere il proprio punto di vista, così da consentire al Giudice di formarsi una visione, la più completa possibile e non di formare il suo giudizio sulla sola relazione del Servizio Sociale, o come si dice "inaudita altera parte" . E' peraltro molto più farraginoso(e costoso)recuperare la documentazione presso la Cancelleria dal Tribunale dei Minori e può richiedere MESI; noi crediamo che la trasparenza e la completezza delle informazioni siano alla base di un qualsiasi corretto iter di formazione della decisione e perchè no, di un corretto rapporto dialettico tra genitore e Servizio Sociale. Perchè molti legali non informino i loro clienti della possibilità di accedere agli atti tramite il Difensore Civico, è un mistero...perchè i Servizi Sociali che sono parte della Pubblia Amministrazione non conoscano o non applichino la legge 241/90 costituisce un altro ed ancora più grande mistero....la 241/90 è però legge dello Stato in cui viviamo mentre tutto il resto sono solo chiacchere. Nemo è qui e vi ascolta... http://nemo-sssrr.blogspot.com/2010/06/accesso-agli-atti-ed-alle-relazioni-dei.html

La legge 241/90, una legge per la trasparenza

Redazione
29 Novembre 2012
Leggi e codici

La legge 241/90, una legge dello Stato Italiano, pensate un pò….http://www2.agcom.it/L_naz/L241_90.htm afferma che il cittadino, in questo caso il genitore, può richiedere direttamente, tramite il suo legale o ancora più semplicemente ed in maniera assolutamente grautita, tramite l’Ufficio del Difensore Civico, l’accesso a tutti gli atti che lo riguardano emessi dalla Amministrazione Pubblica. Solo se gli atti sono stati secretati, non è possibile accedervi, come é spiegato dal testo della legge.

Un interessante esempio dell’applicazione di questa legge ci è fornito dalla sentenza nr 395 emessa il 18.01.2010 dal TAR del Lazio e reperibile per intero dal sitohttp://www.giustizia-amministrativa.it .Forniamo questa indicazione in quanto spesso capita che le relazioni svolte dai Servizi Sociali e da questi indirizzate al Tribunale dei Minorenni, non vengano estese ai diretti interessati ovvero ai genitori, coloro di cui nelle relazioni stesse si parla, o che al richiederle ci si senta rispondere che “il Servizio non è tenuto a fornire le relazioni ai diretti interessati” o ancora che “L’ufficio legale del Servizio non consente agli operatori di fornire le relazioni ai genitori”. Avviene anche che nei casi in cui il Servizio Sociale attui la c.d. restituzione orale (un riassunto della relazione) come tutti i riassunti e le esposizioni orali, queste possano essere parziali o ancora, fraintese da chi le riceve…”verba volant..sed scripta manent”. In questo modo soprattutto, il genitore non ha la possibilità di fare delle precisazioni, presentare a sua volta delle relazioni al Tribunale stesso ed esprimere il proprio punto di vista, così da consentire al Giudice di formarsi una visione, la più completa possibile e non di formare il suo giudizio sulla sola relazione del Servizio Sociale, o come si dice “inaudita altera parte” . E’ peraltro molto più farraginoso(e costoso)recuperare la documentazione presso la Cancelleria dal Tribunale dei Minori e può richiedere MESI; noi crediamo che la trasparenza e la completezza delle informazioni siano alla base di un qualsiasi corretto iter di formazione della decisione e perchè no, di un corretto rapporto dialettico tra genitore e Servizio Sociale. Perchè molti legali non informino i loro clienti della possibilità di accedere agli atti tramite il Difensore Civico, è un mistero…perchè i Servizi Sociali che sono parte della Pubblia Amministrazione non conoscano o non applichino la legge 241/90 costituisce un altro ed ancora più grande mistero….la 241/90 è però legge dello Stato in cui viviamo mentre tutto il resto sono solo chiacchere. Nemo è qui e vi ascolta…
http://nemo-sssrr.blogspot.com/2010/06/accesso-agli-atti-ed-alle-relazioni-dei.html

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