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La Regione Lombardia delibera a favore dei genitori separati

Homepage Area Istituzioni Dalle Regioni La Regione Lombardia delibera a favore dei genitori separati


Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2013D.g.r. 17 maggio 2013 - n. X/144

Determinazioni per l’attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

• 6 settembre 1976, n.·44 «Istituzione del servizio per l'educa­zione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia" ed in particolare gli artt.:

−− 1, comma 2 che tra le finalità del consultorio prevede il perseguimento dell’armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori -figli;

2 comma 8 che prevede che il servizio, tra le presta­zioni, garantisca in particolare l’assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n.·151;

• 6 dicembre 1999, n.·23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare:

−− art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incide­re negativamente sull’equilibrio psico fisico di ciascun componente;

art. 3 comma 2 che definisce le modalità di istituzione del prestito sull’onore;

art. 5 comma 4 che individua le associazioni di mutuo aiuto quali organizzazioni che favoriscono l’erogazione e lo scambio tra i soci, di prestazioni e servizi di sussidio a sostegno della famiglia;

• 14 dicembre 2004, n.·34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l’ art. 3 che, al fine di favorire il benesse­re e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

• 12 marzo 2008, n.·3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanita­rio» che all’art 10, comma 1, al fine di agevolare l'esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell'acquisizione di pre­stazioni sociali e socio-sanitarie, prevede l’erogazione da parte di Enti locali/ASL di titoli sociali e sociosanitari;

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 2013 n.·113 «Programma Re­gionale di Sviluppo della X Legislatura: approvazione della pro­posta da inviare al Consiglio Regionale», in cui è prevista, tra l’altro, una priorità a sostegno dei coniugi separati con difficol­tà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di minori;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

• le regole di sistema per il Servizio sociosanitario regionale relative agli anni 2011, 2012 e 2013 di cui a d.g.r.1 dicem­bre 2010 n.·937, d.g.r. 6 dicembre 2011, n.·2633 e d.g.r. 26 ottobre 2012, n.·4334, con particolare riferimento a quanto in appresso precisato;

• d.g.r. 4 aprile 2012, n.·3239 «Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare» che individua i consultori familiari come ambito di sperimenta­zione di funzioni innovative a favore della famiglia;

• d.g.r. 26 ottobre 2012, n.·4332 «Determinazioni in merito a nuove modalità operative e gestionali per il prestito sull’o­nore in attuazione della l.r. n.·23/1999 - Politiche regionali per la famiglia - che, tra l’altro, demanda a provvedimenti della Giunta regionale la definizione di requisiti e tipologie di condizioni di temporanea difficoltà economica…;

• d.g.r. 28 dicembre 2012, n.·4597 ad oggetto «Attuazione della d.g.r. 6 dicembre 2011 n.·2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regiona­le per l’esercizio 2012»: abrogazione della d.g.r. 6 aprile 2001 n.·4141 «Definizione ed adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile»;

Dato atto che la Direzione Generale competente riferisce cir­ca i dati statistici attualizzati, da cui si evince che in Lombardia oltre il 65% delle separazioni riguarda famiglie con figli minori che, per oltre il 90%, vengono affidati ad entrambi i genitori;

Considerato che:

• i provvedimenti di natura economica a favore del minore e del coniuge ritenuto più debole, stabiliti in sede di se­parazione, possono determinare, per un genitore o per entrambi, situazioni di fragilità, anche economica, soprat­tutto in considerazione del fatto che la crisi in atto sta am­pliando il numero di persone a rischio di povertà;

• a seguito della separazione, i genitori possono trovarsi al­tresì in situazione di difficoltà rispetto all’esercizio della loro funzione genitoriale ed educativa e presentare la necessi­tà di un sostegno psicologico e sociale anche a protezio­ne del diritto del minore alla bigenitorialità;

Valutato necessario per quanto precedentemente evidenziato:

• promuovere, per i genitori che intraprendono la separazio­ne o già separati, interventi di aiuto psicologico e sociale anche al fine di tutelare il minore;

• prevenire situazioni che possano aggravare il disagio economico e l’esclusione sociale dei genitori separati, sostenendo anche economicamente il genitore più de­bole che sia separato legalmente da non oltre tre anni at­traverso un contributo regionale mensile di massimo 400 euro per la durata massima di 6 mesi;

anche attraverso eventuali ed adeguati successivi interventi normativi;

Ritenuto di individuare da subito, a sostegno dei genitori in fa­se di separazione o separati, gli interventi, le misure e le modalità di attuazione degli stessi, nonchè i requisiti di accesso alle misu­re economiche, così come analiticamente definiti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che:

• per i beneficiari degli interventi di cui all’allegato A) do­vrà essere predisposto un progetto personalizzato di ac­compagnamento all’autonomia economica e sociale, nonché di sostegno e supporto al ruolo ed ai compiti genitoriali;

• il progetto personalizzato dovrà essere definito ed attuato in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL, il co­mune di residenza e il soggetto beneficiario;

• gli interventi di natura economica saranno erogati solo a seguito della sottoscrizione da parte della persona bene­ficiaria e dell’ASL responsabile della presa in carico, di un patto di corresponsabilità per la realizzazione del progetto personalizzato;

Ritenuto di individuare le ASL, con obbligo periodico di ren­diconto alla competente Direzione Generale di norma almeno trimestrale, per la presa in carico integrata dei genitori in fase di separazione o separati, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio;

Ritenuto di destinare alla realizzazione degli interventi econo­mici a sostegno dei genitori separati risorse per € ·1.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato A, a decorrere dal mese di luglio 2013, disponibili sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regio­nale 2013;

Stabilito che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla sti­ma al 2012 del numero dei separati legalmente con figli per provincia;

Dato atto di rinviare a successivi provvedimenti del Diret­tore Generale della Direzione Famiglia solidarietà sociale e volontariato:

• le modalità di attuazione del presente provvedimento;

• il riparto delle risorse assegnate alle ASL;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa motivato:

1. di approvare gli interventi e le misure a sostegno dei geni­tori in fase di separazione o separati, contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i requisiti di accesso definiti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di individuare le ASL, con obbligo periodico di rendiconto alla competente Direzione Generale di norma almeno trimestra­le, per la presa in carico integrata dei genitori in fase di separazione o separati, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio;

4. di destinare alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati, risorse per euro 1.000.000,00 di­sponibili sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale 2013;

5. di stabilire che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla stima al 2012 del numero dei separati legalmente con figli per provincia;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato il ri­parto delle risorse assegnate alle ASL e le modalità di attuazione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato.

II segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREMESSA

In Lombardia nel 2010, le separazioni / divorzi sono stati 26.836, complessivamente le famiglie separate o divorziate sono circa 1,1milione.Il 64,5% delle separazioni ed il 55,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli.Nel 2010 le separazioni con figli in affido condiviso sono state il 90% contro il 9% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre.(Fonte: Rapporto ISTAT 2010 su separazioni e divorzi in Italia).Dai dati relativi alle separazioni e ai divorzi in Lombardia, a disposizione della Direzione Generale, si evince che separazioni/divorzideterminano ricadute sui coniugi e sui figli minori sia di tipo psicologico e sociale che di tipo economico, in particolar modo in questomomento in cui il nostro Paese è attraversato da una crisi che va ampliando quotidianamente le fasce di povertà ed emarginazione.Nel 2010, in Lombardia, nel 17,1% dei casi, le separazioni si sono concluse prevedendo un assegno mensile per il coniuge di un impor-to medio pari a 447,4 euro. Nell’88% delle separazioni con figli è prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli,di un valore medio di 520 euro, che, nella quasi totalità dei casi è versato dai padri.In generale, c’è una minore disponibilità di risorse delle famiglie di separati/divorziati con figli: in Lombardia nel 2008 (ultimo datodisponibile) solo il 19% di questi nuclei è riuscito a risparmiare denaro ed il 41% delle famiglie di separati con figli minorenni ha avutodifficoltà in almeno una delle voci primarie di spesa (alimentazione, abbigliamento, salute, istruzione o pagamento delle tasse).(Fonte: Osservatorio Minori Regione Lombardia – Doc.2/4 Report sulla condizione dei minori entro la realtà dei genitori separati).I conflitti in fase di separazione determinano spesso la necessità di una presa in carico integrata della famiglia al fine di tutelare co-munque la crescita equilibrata dei minori e di accompagnare i genitori nel superamento della crisi e nella ridefinizione del loro ruologenitoriale.Con la presente deliberazione si intende intervenire sulla promozione di azioni volte a sostenere la genitorialità durante e dopo laseparazione, ad accompagnare i coniugi nel progetto di ricostruzione del loro ruolo genitoriale, a contribuire economicamente nellesituazioni di difficoltà che possano creare condizioni di povertà e di esclusione sociale.INTERVENTI E MISURELe azioni che Regione Lombardia intende promuovere, riguardano sia interventi di sostegno sociale e psicologico alle famiglie configli, in fase di separazione o già separate, sia misure di aiuto economico rivolte al genitore che, a seguito della separazione, si trova insituazione di grave e comprovato disagio economico.Interventi alle famiglie in fase di separazione o già separate/divorziate con figliGli interventi di seguito elencati sono attivabili dai consultori pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati, a favore delle famiglie infase di separazione, separate/divorziate al fine di garantire loro un sostegno concreto per affrontare le difficoltà e per contenere il di-sagio conseguente alla ridefinizione dei rapporti familiari e sostenere i genitori nel mantenere il diritto ad esercitare la propria funzionegenitoriale ed il loro ruolo educativo nei confronti dei figli garantendo al minore una crescita armonica e serena.In particolare si identificano le seguenti azioni:• organizzare nel consultorio spazi, ben visibili ed identificabili, dedicati alle relazioni familiari, all’orientamento, alla consulenza· · · legale, psicologica, sociale, educativa, ad incontri di gruppo ecc. con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto· · · familiare;• promuovere, nell’ambito dello spazio consultoriale dedicato alle relazioni familiari, iniziative volte a favorire l’auto-mutuo-aiuto tra· · · · gruppi di genitori, anche coinvolgendo associazioni di genitori (separati o in fase di separazione) presenti sul territorio.Misure di contenimento del disagio economico-socialeLe seguenti misure sono rivolte al genitore che, a seguito della separazione, si trova in situazione di grave e comprovato disagio eco-nomico:• promozione di protocolli d’intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche o private (es. gestori residenzialità leggera o comu-· · · ·nità mamma bambino ecc.) per la messa a disposizione del genitore separato che ha perso l’abitazione, alloggi ad un canone· · · · ·particolarmente agevolato nel contesto abitativo del minore o comunque nelle sue immediate vicinanze, al fine di facilitare la· · · · relazione genitore-bambino;• assegnazione di un contributo regionale mensile per un massimo di euro 400, calcolato sulla base del reddito, erogabile ai geni-· · tori separati da non più di tre anni che si trovino in situazione di difficoltà economica a seguito della separazione.Bollettino Ufficiale– 41 –Serie Ordinaria n. 21 - Martedì 21 maggio 2013REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALEComplessivamente per il 2013 le risorse destinate alla realizzazione delle misure di contenimento del disagio economico-socialeammontano ad euro 1.000.000. Le ASL, sulla base di quanto loro assegnato, autorizzeranno la spesa massima di euro 2.400 per ogniprogetto personalizzato di aiuto della durata massima di 6 mesi.Il contributo sarà erogato in presenza dei requisiti sottostanti, da accertare oggettivamente e soggettivamente secondo principi ditrasparenza e veridicità e sulla base dell’ordine di presentazione della richiesta, con evidenza pubblica e fino ad esaurimento dellerisorse.I requisiti di accesso al contributo regionale sono i seguenti:• residenza documentatamente dimostrata in Lombardia dei coniugi separati, da almeno 5 anni precedente la data di presenta-· · zione della domanda;• disagio economico documentatamente dimostrato, anche attraverso attestazione ISEE. La soglia ISEE massima viene determina-· · ta per l’anno 2013 in euro 12.000,00. In caso di ISEE superiore a euro 12.000,00 dovrà essere presentata documentazione integra-· · · tiva nelle forme previste dalla legge che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica per l’anno di richiesta· · · · del contributo è può riguardare uno o più dei documenti sottostanti:− licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore· · ai sei mesi;− inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straor-· · ·dinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);− in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;− copia dell’eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;− attestazione dell’ammontare dell’assegno/assegni di mantenimento prescritto dal Tribunale;− ·• attestato di disoccupazione;− ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico debitamente verificata in punto di effettività dall’ASL proce-· · · ·dente.sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte del richiedente e dell’ASL responsabile della presa in carico, per la realizza-zione del progetto individualizzato come specificato nell’atto deliberativo.I progetti d’intervento personalizzati dovranno essere predisposti ed attuati in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL, il comu-ne di residenza e il soggetto beneficiario con sistema di monitoraggio e controllo. Il Comune, in quanto titolare delle funzioni sociali, èinfatti coinvolto, nell’ambito delle proprie competenze e risorse, nella realizzazione del progetto personalizzato sia attraverso l’indica-zione di elementi utili a stabilire la situazione economica (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economicodella persona/famiglia) sia attraverso servizi/aiuti attivabili a completamento dell’intervento integrato sulla famiglia e sui minori.Come già specificato nel presente atto deliberativo, alla ASL è affidata la regia della buona riuscita del progetto in termini sia di inter-venti di sostegno che di attivazione, verifica e monitoraggio delle misure economiche al fine di garantire la presa in carico integratadella persona, in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Ad ASL è fatto obbligo periodico di rendiconto alla competente DirezioneGenerale, di norma almeno trimestrale.

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Tags: Nuovi poveri Lombardia

La Regione Lombardia delibera a favore dei genitori separati

Redazione
29 Maggio 2013
Dalle Regioni

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

Serie Ordinaria n. 21 – Martedì 21 maggio 2013D.g.r. 17 maggio 2013 – n. X/144

Determinazioni per l’attuazione di interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

• 6 settembre 1976, n.·44 «Istituzione del servizio per l’educa­zione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla famiglia” ed in particolare gli artt.:

−− 1, comma 2 che tra le finalità del consultorio prevede il perseguimento dell’armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori -figli;

2 comma 8 che prevede che il servizio, tra le presta­zioni, garantisca in particolare l’assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n.·151;

• 6 dicembre 1999, n.·23 «Politiche regionali per la famiglia» ed in particolare:

−− art. 2 comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incide­re negativamente sull’equilibrio psico fisico di ciascun componente;

art. 3 comma 2 che definisce le modalità di istituzione del prestito sull’onore;

art. 5 comma 4 che individua le associazioni di mutuo aiuto quali organizzazioni che favoriscono l’erogazione e lo scambio tra i soci, di prestazioni e servizi di sussidio a sostegno della famiglia;

• 14 dicembre 2004, n.·34 «Politiche regionali per i minori» ed in particolare l’ art. 3 che, al fine di favorire il benesse­re e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

• 12 marzo 2008, n.·3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanita­rio» che all’art 10, comma 1, al fine di agevolare l’esercizio della libertà di scelta dei cittadini nell’acquisizione di pre­stazioni sociali e socio-sanitarie, prevede l’erogazione da parte di Enti locali/ASL di titoli sociali e sociosanitari;

Richiamata la d.g.r. 14 maggio 2013 n.·113 «Programma Re­gionale di Sviluppo della X Legislatura: approvazione della pro­posta da inviare al Consiglio Regionale», in cui è prevista, tra l’altro, una priorità a sostegno dei coniugi separati con difficol­tà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di minori;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

• le regole di sistema per il Servizio sociosanitario regionale relative agli anni 2011, 2012 e 2013 di cui a d.g.r.1 dicem­bre 2010 n.·937, d.g.r. 6 dicembre 2011, n.·2633 e d.g.r. 26 ottobre 2012, n.·4334, con particolare riferimento a quanto in appresso precisato;

• d.g.r. 4 aprile 2012, n.·3239 «Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare» che individua i consultori familiari come ambito di sperimenta­zione di funzioni innovative a favore della famiglia;

• d.g.r. 26 ottobre 2012, n.·4332 «Determinazioni in merito a nuove modalità operative e gestionali per il prestito sull’o­nore in attuazione della l.r. n.·23/1999 – Politiche regionali per la famiglia – che, tra l’altro, demanda a provvedimenti della Giunta regionale la definizione di requisiti e tipologie di condizioni di temporanea difficoltà economica…;

• d.g.r. 28 dicembre 2012, n.·4597 ad oggetto «Attuazione della d.g.r. 6 dicembre 2011 n.·2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regiona­le per l’esercizio 2012»: abrogazione della d.g.r. 6 aprile 2001 n.·4141 «Definizione ed adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile»;

Dato atto che la Direzione Generale competente riferisce cir­ca i dati statistici attualizzati, da cui si evince che in Lombardia oltre il 65% delle separazioni riguarda famiglie con figli minori che, per oltre il 90%, vengono affidati ad entrambi i genitori;

Considerato che:

• i provvedimenti di natura economica a favore del minore e del coniuge ritenuto più debole, stabiliti in sede di se­parazione, possono determinare, per un genitore o per entrambi, situazioni di fragilità, anche economica, soprat­tutto in considerazione del fatto che la crisi in atto sta am­pliando il numero di persone a rischio di povertà;

• a seguito della separazione, i genitori possono trovarsi al­tresì in situazione di difficoltà rispetto all’esercizio della loro funzione genitoriale ed educativa e presentare la necessi­tà di un sostegno psicologico e sociale anche a protezio­ne del diritto del minore alla bigenitorialità;

Valutato necessario per quanto precedentemente evidenziato:

• promuovere, per i genitori che intraprendono la separazio­ne o già separati, interventi di aiuto psicologico e sociale anche al fine di tutelare il minore;

• prevenire situazioni che possano aggravare il disagio economico e l’esclusione sociale dei genitori separati, sostenendo anche economicamente il genitore più de­bole che sia separato legalmente da non oltre tre anni at­traverso un contributo regionale mensile di massimo 400 euro per la durata massima di 6 mesi;

anche attraverso eventuali ed adeguati successivi interventi normativi;

Ritenuto di individuare da subito, a sostegno dei genitori in fa­se di separazione o separati, gli interventi, le misure e le modalità di attuazione degli stessi, nonchè i requisiti di accesso alle misu­re economiche, così come analiticamente definiti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che:

• per i beneficiari degli interventi di cui all’allegato A) do­vrà essere predisposto un progetto personalizzato di ac­compagnamento all’autonomia economica e sociale, nonché di sostegno e supporto al ruolo ed ai compiti genitoriali;

• il progetto personalizzato dovrà essere definito ed attuato in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL, il co­mune di residenza e il soggetto beneficiario;

• gli interventi di natura economica saranno erogati solo a seguito della sottoscrizione da parte della persona bene­ficiaria e dell’ASL responsabile della presa in carico, di un patto di corresponsabilità per la realizzazione del progetto personalizzato;

Ritenuto di individuare le ASL, con obbligo periodico di ren­diconto alla competente Direzione Generale di norma almeno trimestrale, per la presa in carico integrata dei genitori in fase di separazione o separati, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio;

Ritenuto di destinare alla realizzazione degli interventi econo­mici a sostegno dei genitori separati risorse per € ·1.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato A, a decorrere dal mese di luglio 2013, disponibili sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regio­nale 2013;

Stabilito che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla sti­ma al 2012 del numero dei separati legalmente con figli per provincia;

Dato atto di rinviare a successivi provvedimenti del Diret­tore Generale della Direzione Famiglia solidarietà sociale e volontariato:

• le modalità di attuazione del presente provvedimento;

• il riparto delle risorse assegnate alle ASL;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa motivato:

1. di approvare gli interventi e le misure a sostegno dei geni­tori in fase di separazione o separati, contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i requisiti di accesso definiti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di individuare le ASL, con obbligo periodico di rendiconto alla competente Direzione Generale di norma almeno trimestra­le, per la presa in carico integrata dei genitori in fase di separazione o separati, in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio;

4. di destinare alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati, risorse per euro 1.000.000,00 di­sponibili sul capitolo 1.12.5.7799 del bilancio regionale 2013;

5. di stabilire che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla stima al 2012 del numero dei separati legalmente con figli per provincia;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato il ri­parto delle risorse assegnate alle ASL e le modalità di attuazione del presente provvedimento;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato.

II segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

MODALITÀ PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

PREMESSA

In Lombardia nel 2010, le separazioni / divorzi sono stati 26.836, complessivamente le famiglie separate o divorziate sono circa 1,1milione.Il 64,5% delle separazioni ed il 55,4% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli.Nel 2010 le separazioni con figli in affido condiviso sono state il 90% contro il 9% di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre.(Fonte: Rapporto ISTAT 2010 su separazioni e divorzi in Italia).Dai dati relativi alle separazioni e ai divorzi in Lombardia, a disposizione della Direzione Generale, si evince che separazioni/divorzideterminano ricadute sui coniugi e sui figli minori sia di tipo psicologico e sociale che di tipo economico, in particolar modo in questomomento in cui il nostro Paese è attraversato da una crisi che va ampliando quotidianamente le fasce di povertà ed emarginazione.Nel 2010, in Lombardia, nel 17,1% dei casi, le separazioni si sono concluse prevedendo un assegno mensile per il coniuge di un impor-to medio pari a 447,4 euro. Nell’88% delle separazioni con figli è prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli,di un valore medio di 520 euro, che, nella quasi totalità dei casi è versato dai padri.In generale, c’è una minore disponibilità di risorse delle famiglie di separati/divorziati con figli: in Lombardia nel 2008 (ultimo datodisponibile) solo il 19% di questi nuclei è riuscito a risparmiare denaro ed il 41% delle famiglie di separati con figli minorenni ha avutodifficoltà in almeno una delle voci primarie di spesa (alimentazione, abbigliamento, salute, istruzione o pagamento delle tasse).(Fonte: Osservatorio Minori Regione Lombardia – Doc.2/4 Report sulla condizione dei minori entro la realtà dei genitori separati).I conflitti in fase di separazione determinano spesso la necessità di una presa in carico integrata della famiglia al fine di tutelare co-munque la crescita equilibrata dei minori e di accompagnare i genitori nel superamento della crisi e nella ridefinizione del loro ruologenitoriale.Con la presente deliberazione si intende intervenire sulla promozione di azioni volte a sostenere la genitorialità durante e dopo laseparazione, ad accompagnare i coniugi nel progetto di ricostruzione del loro ruolo genitoriale, a contribuire economicamente nellesituazioni di difficoltà che possano creare condizioni di povertà e di esclusione sociale.INTERVENTI E MISURELe azioni che Regione Lombardia intende promuovere, riguardano sia interventi di sostegno sociale e psicologico alle famiglie configli, in fase di separazione o già separate, sia misure di aiuto economico rivolte al genitore che, a seguito della separazione, si trova insituazione di grave e comprovato disagio economico.Interventi alle famiglie in fase di separazione o già separate/divorziate con figliGli interventi di seguito elencati sono attivabili dai consultori pubblici e privati, accreditati e contrattualizzati, a favore delle famiglie infase di separazione, separate/divorziate al fine di garantire loro un sostegno concreto per affrontare le difficoltà e per contenere il di-sagio conseguente alla ridefinizione dei rapporti familiari e sostenere i genitori nel mantenere il diritto ad esercitare la propria funzionegenitoriale ed il loro ruolo educativo nei confronti dei figli garantendo al minore una crescita armonica e serena.In particolare si identificano le seguenti azioni:• organizzare nel consultorio spazi, ben visibili ed identificabili, dedicati alle relazioni familiari, all’orientamento, alla consulenza· · · legale, psicologica, sociale, educativa, ad incontri di gruppo ecc. con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto· · · familiare;• promuovere, nell’ambito dello spazio consultoriale dedicato alle relazioni familiari, iniziative volte a favorire l’auto-mutuo-aiuto tra· · · · gruppi di genitori, anche coinvolgendo associazioni di genitori (separati o in fase di separazione) presenti sul territorio.Misure di contenimento del disagio economico-socialeLe seguenti misure sono rivolte al genitore che, a seguito della separazione, si trova in situazione di grave e comprovato disagio eco-nomico:• promozione di protocolli d’intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche o private (es. gestori residenzialità leggera o comu-· · · ·nità mamma bambino ecc.) per la messa a disposizione del genitore separato che ha perso l’abitazione, alloggi ad un canone· · · · ·particolarmente agevolato nel contesto abitativo del minore o comunque nelle sue immediate vicinanze, al fine di facilitare la· · · · relazione genitore-bambino;• assegnazione di un contributo regionale mensile per un massimo di euro 400, calcolato sulla base del reddito, erogabile ai geni-· · tori separati da non più di tre anni che si trovino in situazione di difficoltà economica a seguito della separazione.Bollettino Ufficiale– 41 –Serie Ordinaria n. 21 – Martedì 21 maggio 2013REQUISITI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALEComplessivamente per il 2013 le risorse destinate alla realizzazione delle misure di contenimento del disagio economico-socialeammontano ad euro 1.000.000. Le ASL, sulla base di quanto loro assegnato, autorizzeranno la spesa massima di euro 2.400 per ogniprogetto personalizzato di aiuto della durata massima di 6 mesi.Il contributo sarà erogato in presenza dei requisiti sottostanti, da accertare oggettivamente e soggettivamente secondo principi ditrasparenza e veridicità e sulla base dell’ordine di presentazione della richiesta, con evidenza pubblica e fino ad esaurimento dellerisorse.I requisiti di accesso al contributo regionale sono i seguenti:• residenza documentatamente dimostrata in Lombardia dei coniugi separati, da almeno 5 anni precedente la data di presenta-· · zione della domanda;• disagio economico documentatamente dimostrato, anche attraverso attestazione ISEE. La soglia ISEE massima viene determina-· · ta per l’anno 2013 in euro 12.000,00. In caso di ISEE superiore a euro 12.000,00 dovrà essere presentata documentazione integra-· · · tiva nelle forme previste dalla legge che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica per l’anno di richiesta· · · · del contributo è può riguardare uno o più dei documenti sottostanti:− licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore· · ai sei mesi;− inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straor-· · ·dinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);− in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;− copia dell’eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;− attestazione dell’ammontare dell’assegno/assegni di mantenimento prescritto dal Tribunale;− ·• attestato di disoccupazione;− ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico debitamente verificata in punto di effettività dall’ASL proce-· · · ·dente.sottoscrizione del patto di corresponsabilità da parte del richiedente e dell’ASL responsabile della presa in carico, per la realizza-zione del progetto individualizzato come specificato nell’atto deliberativo.I progetti d’intervento personalizzati dovranno essere predisposti ed attuati in stretta collaborazione ed integrazione tra la ASL, il comu-ne di residenza e il soggetto beneficiario con sistema di monitoraggio e controllo. Il Comune, in quanto titolare delle funzioni sociali, èinfatti coinvolto, nell’ambito delle proprie competenze e risorse, nella realizzazione del progetto personalizzato sia attraverso l’indica-zione di elementi utili a stabilire la situazione economica (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economicodella persona/famiglia) sia attraverso servizi/aiuti attivabili a completamento dell’intervento integrato sulla famiglia e sui minori.Come già specificato nel presente atto deliberativo, alla ASL è affidata la regia della buona riuscita del progetto in termini sia di inter-venti di sostegno che di attivazione, verifica e monitoraggio delle misure economiche al fine di garantire la presa in carico integratadella persona, in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Ad ASL è fatto obbligo periodico di rendiconto alla competente DirezioneGenerale, di norma almeno trimestrale.

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Comunicato Stampa 30/5/2013

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