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L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano

Homepage Area Legale L'articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano

L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano

Mauro Lami
22 Maggio 2025
Area Legale

L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile italiano, inserito nell’ambito della riforma del processo civile (nota come Riforma Cartabia), disciplina i provvedimenti che il giudice può adottare in caso di inadempienze o violazioni relative a decisioni giudiziarie in materia di persone, minorenni e famiglie.

Questa norma mira a garantire l’effettiva attuazione dei provvedimenti emessi dal tribunale, specialmente in contesti delicati come quelli familiari, dove il rispetto delle decisioni è cruciale per la tutela degli interessi dei minori e l’equilibrio tra le parti.

In sintesi, l’articolo 473-bis.39 conferisce al giudice il potere di intervenire quando una delle parti, tipicamente un genitore, non rispetta quanto stabilito in un provvedimento giudiziario (ad esempio, in materia di affidamento dei figli, diritto di visita, obblighi di mantenimento, ecc.).

Il giudice, anche d’ufficio (cioè di propria iniziativa, senza necessità di una specifica richiesta di parte), può:

  • Ammonire il genitore inadempiente: un richiamo formale al rispetto degli obblighi.
  • Disporre il risarcimento del danno:
    • A favore del minore, anche d’ufficio.
    • A favore dell’altro genitore, su domanda di parte.
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria: l’importo può variare da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
  • Condannare l’obbligato, ai sensi dell’articolo 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro: questa misura coercitiva indiretta prevede il pagamento di una determinata cifra per ogni successiva violazione o inosservanza, oppure per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Inoltre, in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore.

Se non è già pendente un procedimento, la domanda per l’applicazione di tali misure si propone con ricorso secondo le forme previste dall’articolo 473-bis.12 c.p.c. I provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 473-bis.39 sono impugnabili secondo le vie ordinarie.

L’obiettivo principale di questa norma è quindi quello di dotare il giudice di strumenti efficaci per assicurare il rispetto delle sue decisioni e per sanzionare comportamenti ostruzionistici o pregiudizievoli, ponendo sempre al centro la tutela degli interessi del minore.

quali tribunali lo hanno usato

Mostra il processo elaborativo

L’articolo 473-bis.39 del Codice di Procedura Civile, introdotto dalla Riforma Cartabia, è una norma relativamente recente (entrata in vigore in questa sua forma il 28 febbraio 2023) che disciplina i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni nelle materie relative a persone, minorenni e famiglie. Data la sua novità, la giurisprudenza specifica è in continua formazione.

Tuttavia, dalle informazioni disponibili e dalla prassi giudiziaria, emerge che tale articolo è destinato ad essere applicato da:

  • Tribunali Ordinari: Nello specifico, le sezioni specializzate in materia di famiglia e persone sono le principali sedi in cui l’art. 473-bis.39 trova applicazione. Questi tribunali trattano separazioni, divorzi, affidamento dei minori, e in generale tutte le controversie familiari dove possono verificarsi inadempienze ai provvedimenti del giudice.
  • Tribunale per i Minorenni: Anche se la Riforma Cartabia ha ridefinito le competenze, per alcune specifiche situazioni e fino alla piena operatività del nuovo “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”, anche il Tribunale per i Minorenni potrebbe trovarsi ad applicare o comunque a confrontarsi con i principi di tale norma, specialmente in procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale o a situazioni di pregiudizio per i minori.

Esempi Concreti di Applicazione:

Dalle ricerche effettuate, emerge in particolare l’attività del Tribunale di Verona, che ha già emesso diverse pronunce applicando l’art. 473-bis.39 c.p.c. Tra queste si segnalano:

  • Un’ordinanza del 7 aprile 2025 (Giudice Vaccari), che ha disposto misure coercitive, inclusa una sanzione pecuniaria, nei confronti di un genitore per gravi inadempienze di natura economica (mancato versamento dell’assegno di mantenimento) e per condotte di sottrazione del figlio.
  • Un’ordinanza del 30 gennaio 2024 (Sezione Famiglia) relativa all’attuazione delle condizioni di affidamento della prole.
  • Una sentenza del 28 gennaio 2025 (Sezione I) in un caso concernente la modifica della responsabilità genitoriale.

Considerazioni Generali:

È importante sottolineare che:

  • L’articolo 473-bis.39 c.p.c. è uno strumento volto a garantire l’effettività dei provvedimenti giudiziari in ambito familiare, sanzionando le inadempienze e le violazioni.
  • Può essere attivato d’ufficio dal giudice o su istanza di parte.
  • La casistica è in evoluzione, e progressivamente emergeranno ulteriori applicazioni da parte di vari tribunali su tutto il territorio nazionale.

Per avere un quadro completo e aggiornato, sarebbe necessario consultare banche dati giuridiche specializzate che raccolgono la giurisprudenza di merito più recente. Tuttavia, il Tribunale di Verona rappresenta un esempio documentato di organo giudiziario che ha già fatto uso di questa importante disposizione normativa.

Tags: Art.473-bis.39 c.p.c
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