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L’associazione in merito ai congedi parentali, negati

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L’associazione in merito ai congedi parentali, negati

Papà separati Liguria
8 Maggio 2020
Comunicati Stampa, Area associazione

Spett.bile INPS Ufficio Ammortizzatori Sociali

Ministro della famiglia On Bonetti

In qualità di Presidente della Associazione Papà Separati Liguria APS e di Colibrì-Italia, mi sono giunte da molti associati ed associazioni, segnalazioni in riferimento al Messaggio n. 1261, emanato da questo ufficio per la individuazione dei beneficiari del Congedo Covid 19 di cui all’art. 23 di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare faccio riferimento al punto 5 relativo alle compatibilità ove si esplicita che:

“ ll nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica[1] nel periodo di fruizione del congedo COVID-19, vale a dire iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore.”

A tal proposito osservo che:

  • i casi in cui i genitori separati e/o divorziati convivono nella stessa casa sono residuali e statisticamente insignificanti. E’ talmente vero che l’art. 337 sexies codice civile prevede che “in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’ obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà’ di reperire il soggetto.”

Nuclei ISEE

A tal proposito si evidenzia che ai fini della compilazione ISEE, l’INPS ha dichiarato che :

  • i due ex coniugi separati o divorziati che mantengono la residenza, possono richiedere al comune la scissione del nucleo d’origine in due distinti nuclei: se è così allora non si vede perché non debbano essere considerati due nuclei distinti anche in questo caso. https://www.pensionioggi.it/notizie/fisco/isee-2015-doppia-dsu-per-i-coniugi-separati-solo-se-lo-prevede-il-comune-675765-

  • nel caso di genitori non sposati e che non convivono, non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, il genitore che non convive deve essere inserito nello stesso nucleo ai fini ISEE, ad eccezione di alcune ipotesi:

  1. Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore.

  2. Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore.

  3. Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.

  4. Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.

Se tale disciplina vale per l’ISEE non si vede perché non debba eventualmente essere applicata anche in questo caso.

Ciò che salta agli occhi è una frettolosa argomentazione a sostegno di una misura discriminatoria e svantaggiosa per i genitori separati:

  • Il divorzio presuppone la separazione e la non convivenza.

  • La lettera b) del numero 2 del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha ridotto a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi, necessaria per poter proporre la domanda di divorzio nei casi di separazione giudiziale.

  • In caso di precedente separazione consensuale, la norma riduce a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta i genitori divorziati per essere tali devono dichiarare di non convivere sotto lo stesso tetto da almeno 1 anno.

  • la legge 54/2006 quando ha disciplinato l’affido condiviso ha espressamente inteso considerare entrambi i genitori con diritti e doveri uguali nei confronti dei figli.

  • non si vede dunque perché il figlio minore di due genitori conviventi possa usufruire della assistenza e presenza di entrambi i genitori e il figlio minore di due genitori non conviventi non possa usufruire della stessa possibilità.

Non è una novità che:

  • Nel 2013 l’Italia venne condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per non avere predisposto un sistema adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore – quasi sempre il padre separato – di mantenere un rapporto significativo col figlio (CEDU, sez. II, sentenza del 29.1.2013, Affare Lombardo c/ Italia). E’ un principio che trova fondamento nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24) e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

  • Il diritto alla bigenitorialità in Italia scaturisce dalla legge sull’affido condiviso L. 54/2006 che sancisce « il diritto del minore di mantenere il rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ”.

Si ribadisce che :

  • In discussione non è una pretesa degli adulti ma il diritto del bambino a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.

E’ talmente vero che:

  • A gennaio 2019 il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha stabilito che un padre detenuto, condannato alla pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, non deve decadere automaticamente dalla responsabilità genitoriale salvo che ciò sia contrario all’interesse del minore, perché il figlio ha diritto a mantenere rapporti significativi e continuativi con ciascuno dei genitori anche nel caso in cui uno di essi si trovi in carcere (decreto 15-19 gennaio 2019). Pronuncia che riposa sui principi dell’art. 315-bis del codice civile, ma anche sulla base della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24) e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (art. 9).

Tale interpretazione della norma comporta alcune implicazioni francamente discriminatorie:

  • Il figlio minore di due genitori separati o divorziati è trattato come fosse orfano di padre o madre per esempio, poiché l’uno o l’altra sono considerati inesistenti ai fini di tale ammortizzatore sociale.

  • L’interpretazione che non vorremmo leggere ma che salta agli occhi è che una volta di più, che il Legislatore preferisce tutelare le famiglie tradizionali o ancora peggio simulatamente tradizionali rispetto alle famiglie attuali e contemporanee.

  • Occorre essere congiunti almeno fisicamente per poter essere riconosciuti e neppure la pandemia riesce a scardinare una impostazione anacronistica e miope.

Rimaniamo in attesa di riscontro alla richiesta di non discriminare i figli e i genitori separati, rettificando e correggendo la nota anche per il futuro.

Tags: INPS Associazione P.S.Liguria Nuovi poveri Separazione&Divorzio Figli Congedo Paternità Paternità Colibri 2020
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