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Le spese straordinarie di mantenimento dei figli

Homepage Area associazione Cose da sapere Le spese straordinarie di mantenimento dei figli

Le spese straordinarie di mantenimento dei figli

Redazione
29 Novembre 2017
Cose da sapere
Assegno di mantenimento dei figli: come vengono ripartite tra gli ex coniugi le spese mediche, scolastiche e di acquisto di oggetti per il tempo libero.

Finalmente arrivano le linee guida per stabilire quali sono le spese straordinarie di mantenimento dei figli, quelle cioè su cui di solito la coppia dopo il divorzio litiga maggiormente. E questo perché il giudice, nel momento in cui decide l’importo del mantenimento da versare all’ex coniuge, non può individuarle una per una. Così, la sentenza che pone fine al matrimonio, dopo aver stabilito l’importo dell’assegno mensile (quello cioè periodico), indica una quota (di norma il 50%) a titolo di contribuzione per le spese extra, da versare alla bisogna, ossia per le esigenze “eccezionali” dei bambini minori e dei ragazzi maggiorenni non autosufficienti. A stabilire quali sono le spese straordinarie di mantenimento dei figli è il documento ufficiale condiviso dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Milano, che si candida ad essere nuovo parametro nazionale.

Le cosiddette linee guida per le spese extra relative all’assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti iniziano con il ricordare che le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo; in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.

L’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore. In escono sono incluse ad esempio le spese di vitto, mensa scolastica, il concorso alle spese di spesa di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore presso cui i figli vivono e costituiscono una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione del giudice.

Ci sono poi le spese straordinarie (o anche dette extra assegno), ossia quelle che «presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)».

Di conseguenza ciascuno genitore deve contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o – in caso di controversia tra questi – definitiva dal giudice, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole. Lo schema da seguire è il seguente:

  • – Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra un medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale; d) ticket sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
  • – Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
  • – Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, ecc.) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato (Bes); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g)  gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico(bus, treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;
  • – Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
  • – Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) Centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
  • – Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)  per l’auto di trasporto dei figli.

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta sia massimo 10 giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (con raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi alla richiesta.

IN PRATICA

Le Linee Guida precisano le modalità con cui dovranno essere fatte le singole scelte, distinguendo tra quelle che riguardano i figli minorenni e quelle che riguardano i maggiorenni non economicamente autosufficienti; le scelte relative ai primi «devono sempre essere concordate dai genitori, salvo che ci sia un affido super esclusivo»; quelle relative ai secondi «devono essere sempre necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori», così introducendosi, in maniera coerente con l’impianto normativo, la necessità dell’accordo trilaterale.

Fonte:https://www.laleggepertutti.it/184951_quali-sono-le-spese-straordinarie-di-mantenimento-dei-figli

 

Tags: Mantenimento Separazione&Divorzio Affido Condiviso Figli Spese straordinarie 2017
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