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Lo stato dell’arte in tema di domiciliazione dei figli di coppie separate

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INTRODUZIONE Nel febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, veniva promulgata dal Parlamento italiano la legge 54/06 sull'affidamento condiviso. Da molte parti vista come un reale passo in avanti nella tutela dell'infanzia e un doveroso adempimento alla Convenzione Internazionale di New York in tema di diritto dei minori alla bigenitorialità, di fatto a sei anni di distanza essa si è rivelata insufficiente allo scopo al punto che in Parlamento sono state via via depositate sei differenti proposte di legge atte a modificare il nuovo dettato legislativo. La senatrice Emanuela Baio (Commissione Infanzia), co relatrice della proposta di legge, così scrive nella prefazione del libro Nel nome dei Figli: “Per chi come me è stata correlatrice e ha creduto profondamente nella legge sull'affidamento condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006, al termine della 14esima legislatura, è ancor più doloroso dover ammettere questo fallimento” (1). Ancora oggi può capitare al genitore che chiede al Tribunale tempi e pernottamenti paritari all'altro genitore, di vedersi riconosciuti dai magistrati due soli pernottamenti al mese con la motivazione “l'affidamento condiviso non ha affatto per conseguenza la loro domiciliazione paritaria presso ciascuno dei genitori” (Tribunale di Firenze, sentenza n° 2433/11 ), oppure di leggere (documento CSM, dr.ssa Fiorella Buttiglione, marzo 2011): “Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente”. O ancora (sentenza n° 3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta): “il tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante”. La risultanza di questo approccio culturalmente monogenitoriale, della priorità data alla stabilità del domicilio rispetto a quella degli affetti, della inefficienza del sistema giudiziario nel fare rispettare i propri provvedimenti, è che 25.000 minori italiani (circa uno ogni tre) perdono secondo l'ISTAT i contatti con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi. Le conseguenze sono notevoli sia in termini biomedici che sociali. Nel primo settore sono note importanti influenze della deprivazione affettiva e dello stress emotivo in ambito neurologico e psicologico (Battaglia, Pesenti, Medland et al., 2009, dimostrano con uno studio che , mentre Anna Sarkadi et alt.: .), ormonale (nanismo psicosociale, alterazioni della secrezione di ossitocina e vasopressina), persino cromosomico (su Psychosomatic medicine uno studio scientifico dimo

Lo stato dell’arte in tema di domiciliazione dei figli di coppie separate

Redazione
8 Febbraio 2013
Area Legale

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INTRODUZIONE Nel febbraio 2006, dopo un dibattito intenso e prolungato, veniva promulgata dal Parlamento italiano la legge 54/06 sull’affidamento condiviso. Da molte parti vista come un reale passo in avanti nella tutela dell’infanzia e un doveroso adempimento alla Convenzione Internazionale di New York in tema di diritto dei minori alla bigenitorialità, di fatto a sei anni di distanza essa si è rivelata insufficiente allo scopo al punto che in Parlamento sono state via via depositate sei differenti proposte di legge atte a modificare il nuovo dettato legislativo. La senatrice Emanuela Baio (Commissione Infanzia), co relatrice della proposta di legge, così scrive nella prefazione del libro Nel nome dei Figli: “Per chi come me è stata correlatrice e ha creduto profondamente nella legge sull’affidamento condiviso, impegnandosi per farla approvare nel 2006, al termine della 14esima legislatura, è ancor più doloroso dover ammettere questo fallimento” (1). Ancora oggi può capitare al genitore che chiede al Tribunale tempi e pernottamenti paritari all’altro genitore, di vedersi riconosciuti dai magistrati due soli pernottamenti al mese con la motivazione “l’affidamento condiviso non ha affatto per conseguenza la loro domiciliazione paritaria presso ciascuno dei genitori” (Tribunale di Firenze, sentenza n° 2433/11 ), oppure di leggere (documento CSM, dr.ssa Fiorella Buttiglione, marzo 2011): “Non mi pare poi che possa realizzare il miglior interesse del figlio la previsione della doppia domiciliazione quasi il figlio costituisca un monte premi di ore che i genitori debbano spartirsi equamente”. O ancora (sentenza n° 3053/2007 del Tribunale di Varese, marzo 2007, Giorgetti, Paganini, Leotta): “il tribunale per propria giurisprudenza costante non condivide una frammentazione del tempo che costringa di fatto a veri e propri minitraslochi ogni pochi giorni ritenendosi che ciò sia pericolosamente destabilizzante”. La risultanza di questo approccio culturalmente monogenitoriale, della priorità data alla stabilità del domicilio rispetto a quella degli affetti, della inefficienza del sistema giudiziario nel fare rispettare i propri provvedimenti, è che 25.000 minori italiani (circa uno ogni tre) perdono secondo l’ISTAT i contatti con uno dei genitori dopo la separazione dei medesimi. Le conseguenze sono notevoli sia in termini biomedici che sociali. Nel primo settore sono note importanti influenze della deprivazione affettiva e dello stress emotivo in ambito neurologico e psicologico (Battaglia, Pesenti, Medland et al., 2009, dimostrano con uno studio che , mentre Anna Sarkadi et alt.: .), ormonale (nanismo psicosociale, alterazioni della secrezione di ossitocina e vasopressina), persino cromosomico (su Psychosomatic medicine uno studio scientifico dimo

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