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N.25843/13 – moglie spendacciona non ha diritto all’assegno di mantenimento

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N.25843/13 – moglie spendacciona non ha diritto all’assegno di mantenimento



ROMA - Perde il diritto all'assegno di mantenimento e viene punita con l'addebito nella causa di separazione, la moglie dedita allo shopping sfrenato che, per soddisfare la sua nevrosi da acquisto compulsivo, non esita a sottrarre soldi a parenti e conoscenti per comperarsi vestiti, borsette e gioielli dai costi sempre più elevati. Lo sottolinea la Cassazione introducendo la «patologia dell'uso incontrollato di denaro per effettuare ossessivamente acquisto di beni mobili» tra i comportamenti che mettono in crisi il matrimonio.

Così la Suprema Corte - con la sentenza 25843 della Prima sezione civile, presidente Corrado Carnevale, relatore Massimo Dogliotti - ha negato a una cinquantottenne signora separata di Pisa, sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte di Appello, il diritto a ricevere dall'ex marito di cinque anni più anziano l'assegno di mantenimento da duemila euro mensili che le era stato accordato dal Tribunale di Pisa nel 2007.

In appello alla donna era stata attribuita la responsabilità del naufragio matrimoniale per via del suo vizio fuori controllo, mentre in primo grado i giudici avevano escluso l'addebito. La protagonista di questa vicenda - sulla quale le persone coinvolte hanno fatto espressa richiesta di privacy - ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere «imputabile» come colpevole del fallimento della sua unione coniugale dal momento che la consulenza tecnica aveva evidenziato che era affetta da un disturbo della personalità che la spingeva a spendere. I supremi giudici le hanno risposto che dagli atti è sì emersa la diagnosi di shopping compulsivo «caratterizzata da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione crescente alleviata soltanto acquistando beni mobili», ma è emerso anche che era «lucida e orientata nei parametri spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose» ed era da escludere che fosse incapace di intendere e volere.

Inoltre al colloquio con gli specialisti si era presentata «curata nell'aspetto e nell'abbigliamento, adeguata nel comportamento, ed ha risposto con attenzione e concentrazione, con la memoria perfettamente integra». Alla Cassazione non è rimasto che concludere per la «piena imputabilità» della signora rilevando che «sicuramente i comportamenti riscontrati, pacificamente sussistenti (furti di denaro ai familiari ed ai terzi, acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili) configurano violazione dei doveri matrimoniali».

Fonte : ilmessaggero.it

Tags: Corte di Cassazione Mantenimento Separazione&Divorzio 2013

N.25843/13 – moglie spendacciona non ha diritto all’assegno di mantenimento

Redazione
20 Novembre 2013
Mantenimento

ROMA – Perde il diritto all’assegno di mantenimento e viene punita con l’addebito nella causa di separazione, la moglie dedita allo shopping sfrenato che, per soddisfare la sua nevrosi da acquisto compulsivo, non esita a sottrarre soldi a parenti e conoscenti per comperarsi vestiti, borsette e gioielli dai costi sempre più elevati. Lo sottolinea la Cassazione introducendo la «patologia dell’uso incontrollato di denaro per effettuare ossessivamente acquisto di beni mobili» tra i comportamenti che mettono in crisi il matrimonio.

Così la Suprema Corte – con la sentenza 25843 della Prima sezione civile, presidente Corrado Carnevale, relatore Massimo Dogliotti – ha negato a una cinquantottenne signora separata di Pisa, sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte di Appello, il diritto a ricevere dall’ex marito di cinque anni più anziano l’assegno di mantenimento da duemila euro mensili che le era stato accordato dal Tribunale di Pisa nel 2007.

In appello alla donna era stata attribuita la responsabilità del naufragio matrimoniale per via del suo vizio fuori controllo, mentre in primo grado i giudici avevano escluso l’addebito. La protagonista di questa vicenda – sulla quale le persone coinvolte hanno fatto espressa richiesta di privacy – ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere «imputabile» come colpevole del fallimento della sua unione coniugale dal momento che la consulenza tecnica aveva evidenziato che era affetta da un disturbo della personalità che la spingeva a spendere. I supremi giudici le hanno risposto che dagli atti è sì emersa la diagnosi di shopping compulsivo «caratterizzata da un impulso irrefrenabile ed immediato ad acquistare e da una tensione crescente alleviata soltanto acquistando beni mobili», ma è emerso anche che era «lucida e orientata nei parametri spazio temporali nei confronti delle persone e delle cose» ed era da escludere che fosse incapace di intendere e volere.

Inoltre al colloquio con gli specialisti si era presentata «curata nell’aspetto e nell’abbigliamento, adeguata nel comportamento, ed ha risposto con attenzione e concentrazione, con la memoria perfettamente integra». Alla Cassazione non è rimasto che concludere per la «piena imputabilità» della signora rilevando che «sicuramente i comportamenti riscontrati, pacificamente sussistenti (furti di denaro ai familiari ed ai terzi, acquisti particolarmente frequenti e fuori misura di beni mobili) configurano violazione dei doveri matrimoniali».

Fonte : ilmessaggero.it

Tags: Corte di Cassazione Mantenimento Separazione&Divorzio 2013
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