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Parliamo di Sanità e documentazioni: il Consenso Informato

Homepage Area Miscellanea Salute Parliamo di Sanità e documentazioni: il Consenso Informato


La fine della coppia coniugale non significa la fine della coppia genitoriale: questa in sintesi il presupposto su cui si fonda la norma sull’affido condiviso. Che queste fondamenta solide siano disattese preferendo continuare a costruire fragili palafitte di affidi monogenitoriali, realizzati attraverso la figura giurisprudenziale (e non normativa) del genitore collocatario che ha il pieno “appalto” del figlio, fa il paio con la tradizione di abusi edilizi tipicamente italiana. In attesa di un “condono familiare” moltissimi genitori non collocatari devono navigare a vista destreggiandosi tra una selva di norme non chiare e confidando nella collaborazione dell’ex coniuge. Collaborazione che – lo ricordiamo – è sempre e comunque nel bene dei ragazzi.

Chi vive la condizione di “separat* con figli” può essersi trovato di accompagnare il minore per una visita medica, un ricovero o di essere informato dall’altro genitore della situazione (o non informato – e speriamo siano solo eccezioni, anche se ben sappiamo come stanno le cose in alcuni casi).

Trattandosi di pazienti minorenni il medico deve acquisire il consenso informato obbligatorio per legge rivolgendosi ai genitori per la firma sul documento. Senza la firma del consenso informato il medico non può procedere, fatte salve le condizioni di immediata necessità e pericolo di vita per il paziente.

Cosa dispone la norma a proposito dei consensi informati in tale caso?

Il Codice Civile sancisce che la tutela/potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, CC) o da un solo genitore nei casi in cui l’altro genitore sia morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) può essere sufficiente il consenso di uno solo dei genitori. Questo poiché si considerano questi fatti come atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

Situazioni mediche più impegnative che richiedano la somministrazione si sostanze per le quali è necessario un consenso (es mezzi di contrasto o farmaci innovativi) o qualora siano necessarie manovre invasive (interventi e medicazioni avanzate) è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori.

Il caso più semplice ed ovvio è che il minore venga accompagnato da entrambi i suoi genitore e che entrambi siano d’accordo. In questo caso il medico acquisisce il consenso congiunto e procede.

NB Il consenso comune è sempre necessario in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo (art. 155, comma 3, e 317, comma 2 – CC).

Poiché il diritto alla salute è primario, l’assenza o l’impossibilità di uno dei due genitori a rilasciare il consenso, (perché ad esempio lontano, impossibilitato a sua volta da condizioni di salute o di lavoro) non può essere una ragione sufficiente per non procedere, e d’altro canto non è prudente sospendere i trattamenti in attesa dell’altro genitore col rischio di generare una situazione di urgenza.

In questi casi è prevista l’acquisizione del consenso del solo genitore presente e capace (art. 317, comma 1 CC).

In queste situazioni il problema, che anche medici e strutture ospedaliere hanno chiaramente percepito, è quello della prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace e perciò non possa prestare il consenso.

Acquisire tale prova potrebbe essere semplice: il genitore lontano potrebbe essere contattato telefonicamente ed invitato a mandare un fax in cui con firma autografa esprima il suo parere e confermi la difficoltà ad essere fisicamente presente.

Ove tale prova manchi, occorre, su ricorso dell’altro genitore, di un parente o del pubblico ministero dei minorenni, un provvedimento del Tribunale per i minorenni che sostituisca il consenso mancante dell’altro genitore.

Al fine di semplificare e snellire questa fase, si propone che il genitore presente compili e sottoscriva sotto la sua responsabilità un autocertificazione, attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro genitore, che deve essere conservato insieme al modulo di consenso.

Certo è possibile che nel caso di genitori malevoli o “sottrattivi” che impediscano o ostacolino la regolare frequentazione del minore con l’altro genitore, vengano negate informazioni essenziali. In alcuni casi per sostenere la tesi che l’altro sia una figura assente. Si sottolinea che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di legge; a tale fine si ricorda che la Cartella Clinica è un atto pubblico, soggetto a controlli da parte degli organi amministrativi regionali, e che la falsa dichiarazione di lontananza o irreperibilità di un genitore è assimilabile al “falso in atto pubblico”.

Questo aspetto tra l’altro solleva questioni anche per i presidi sanitari che debbono tutelare se stessi ed i propri dipendenti anche dal punto di vista medico legale. L’attitudine diffusa è quella di avere sempre i due consensi o una attestazione olografa o certificata che motivi l’assenza rilasciata dal diretto interessato.

dott.ssa Arianna Brambilla

Tags: Cose da sapere

Parliamo di Sanità e documentazioni: il Consenso Informato

Redazione
12 Dicembre 2012
Salute

La fine della coppia coniugale non significa la fine della coppia genitoriale: questa in sintesi il presupposto su cui si fonda la norma sull’affido condiviso. Che queste fondamenta solide siano disattese preferendo continuare a costruire fragili palafitte di affidi monogenitoriali, realizzati attraverso la figura giurisprudenziale (e non normativa) del genitore collocatario che ha il pieno “appalto” del figlio, fa il paio con la tradizione di abusi edilizi tipicamente italiana. In attesa di un “condono familiare” moltissimi genitori non collocatari devono navigare a vista destreggiandosi tra una selva di norme non chiare e confidando nella collaborazione dell’ex coniuge. Collaborazione che – lo ricordiamo – è sempre e comunque nel bene dei ragazzi.

Chi vive la condizione di “separat* con figli” può essersi trovato di accompagnare il minore per una visita medica, un ricovero o di essere informato dall’altro genitore della situazione (o non informato – e speriamo siano solo eccezioni, anche se ben sappiamo come stanno le cose in alcuni casi).

Trattandosi di pazienti minorenni il medico deve acquisire il consenso informato obbligatorio per legge rivolgendosi ai genitori per la firma sul documento. Senza la firma del consenso informato il medico non può procedere, fatte salve le condizioni di immediata necessità e pericolo di vita per il paziente.

Cosa dispone la norma a proposito dei consensi informati in tale caso?

Il Codice Civile sancisce che la tutela/potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, CC) o da un solo genitore nei casi in cui l’altro genitore sia morto o decaduto o sospeso dalla potestà.

Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) può essere sufficiente il consenso di uno solo dei genitori. Questo poiché si considerano questi fatti come atti di ordinaria amministrazione che possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

Situazioni mediche più impegnative che richiedano la somministrazione si sostanze per le quali è necessario un consenso (es mezzi di contrasto o farmaci innovativi) o qualora siano necessarie manovre invasive (interventi e medicazioni avanzate) è necessario il consenso esplicito di entrambi i genitori.

Il caso più semplice ed ovvio è che il minore venga accompagnato da entrambi i suoi genitore e che entrambi siano d’accordo. In questo caso il medico acquisisce il consenso congiunto e procede.

NB Il consenso comune è sempre necessario in caso di genitori separati o divorziati o non conviventi, in base al principio che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo (art. 155, comma 3, e 317, comma 2 – CC).

Poiché il diritto alla salute è primario, l’assenza o l’impossibilità di uno dei due genitori a rilasciare il consenso, (perché ad esempio lontano, impossibilitato a sua volta da condizioni di salute o di lavoro) non può essere una ragione sufficiente per non procedere, e d’altro canto non è prudente sospendere i trattamenti in attesa dell’altro genitore col rischio di generare una situazione di urgenza.

In questi casi è prevista l’acquisizione del consenso del solo genitore presente e capace (art. 317, comma 1 CC).

In queste situazioni il problema, che anche medici e strutture ospedaliere hanno chiaramente percepito, è quello della prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace e perciò non possa prestare il consenso.

Acquisire tale prova potrebbe essere semplice: il genitore lontano potrebbe essere contattato telefonicamente ed invitato a mandare un fax in cui con firma autografa esprima il suo parere e confermi la difficoltà ad essere fisicamente presente.

Ove tale prova manchi, occorre, su ricorso dell’altro genitore, di un parente o del pubblico ministero dei minorenni, un provvedimento del Tribunale per i minorenni che sostituisca il consenso mancante dell’altro genitore.

Al fine di semplificare e snellire questa fase, si propone che il genitore presente compili e sottoscriva sotto la sua responsabilità un autocertificazione, attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro genitore, che deve essere conservato insieme al modulo di consenso.

Certo è possibile che nel caso di genitori malevoli o “sottrattivi” che impediscano o ostacolino la regolare frequentazione del minore con l’altro genitore, vengano negate informazioni essenziali. In alcuni casi per sostenere la tesi che l’altro sia una figura assente. Si sottolinea che le dichiarazioni mendaci sono punibili ai sensi di legge; a tale fine si ricorda che la Cartella Clinica è un atto pubblico, soggetto a controlli da parte degli organi amministrativi regionali, e che la falsa dichiarazione di lontananza o irreperibilità di un genitore è assimilabile al “falso in atto pubblico”.

Questo aspetto tra l’altro solleva questioni anche per i presidi sanitari che debbono tutelare se stessi ed i propri dipendenti anche dal punto di vista medico legale. L’attitudine diffusa è quella di avere sempre i due consensi o una attestazione olografa o certificata che motivi l’assenza rilasciata dal diretto interessato.

dott.ssa Arianna Brambilla

Tags: Cose da sapere
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