assegno-mantenimentoLa Cassazione conferma che l'obbligo del mantenimento vige solo se il figlio " /> assegno-mantenimentoLa Cassazione conferma che l'obbligo del mantenimento vige solo se il figlio " /> assegno-mantenimentoLa Cassazione conferma che l'obbligo del mantenimento vige solo se il figlio " />
Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

N.13184/2011-Mantenimento dei figli bamboccioni ma solo se

Homepage Area separazione e divorzio Mantenimento N.13184/2011-Mantenimento dei figli bamboccioni ma solo se


assegno-mantenimentoLa Cassazione conferma che l'obbligo del mantenimento vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l'indipendenza economica». Diversamente l'assegno non ha più ragione di essere versato·

L'obbligo dei genitori di continuare a mantenere la prole dopo i 18 anni resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». In quest'ultima situazione, ricorda la Suprema Corte, gli alimenti si congelano. La storia La vicenda analizzata dalla Terza sezione civile - sentenza 13184 - riguarda una coppia della capitale separata i cui litigi sugli alimenti da dare o meno al figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età sono finiti in Cassazione. Il Tribunale di Roma (luglio 2008) aveva accolto la protesta di Giovanni C., che sosteneva di non essere più tenuto a dare le somme pretese dalla ex moglie per il mantenimento del figlio poiché questi era divenuto maggiorenne e aveva acquisito la legittimazione ad ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento. La pronuncia Nel dettaglio, la Cassazione ha accolto la protesta della ex consorte Angela Z. sottolineando che «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio». Quanto all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni "bamboccioni", la Cassazione insiste sul fatto che tale obbligo vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l'indipendenza economica». Diversamente l'assegno non ha più ragione di essere versato.

Tags: Mantenimento 2011

N.13184/2011-Mantenimento dei figli bamboccioni ma solo se

Redazione
22 Giugno 2011
Mantenimento

assegno-mantenimentoLa Cassazione conferma che l’obbligo del mantenimento vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato·

L’obbligo dei genitori di continuare a mantenere la prole dopo i 18 anni resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». In quest’ultima situazione, ricorda la Suprema Corte, gli alimenti si congelano.

La storia
La vicenda analizzata dalla Terza sezione civile – sentenza 13184 – riguarda una coppia della capitale separata i cui litigi sugli alimenti da dare o meno al figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età sono finiti in Cassazione. Il Tribunale di Roma (luglio 2008) aveva accolto la protesta di Giovanni C., che sosteneva di non essere più tenuto a dare le somme pretese dalla ex moglie per il mantenimento del figlio poiché questi era divenuto maggiorenne e aveva acquisito la legittimazione ad ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento.
La pronuncia
Nel dettaglio, la Cassazione ha accolto la protesta della ex consorte Angela Z. sottolineando che «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio». Quanto all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “bamboccioni”, la Cassazione insiste sul fatto che tale obbligo vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato.

Tags: Mantenimento 2011
Prec
Art.3 della Costituzione Italiana
Succ
Affido condiviso dei figli. Una legge disapplicata

Related Articles

I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento

Tra i non addetti ai lavori, è abbastanza diffusa la...

Mantenimento dei figli: no all'assegno a parità di giorni di visita e di redditi dei genitori.

Una decisione del Tribunale di Bologna contribuisce a mettere in...

Articoli recenti

  • Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare” martedì, 19, Lug
  • Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022 domenica, 10, Lug
  • I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento mercoledì, 6, Lug
  • Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no lunedì, 4, Lug
  • N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale venerdì, 1, Lug

Categorie

Archivi

Tag

2004 2009 2020 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Case famiglia Centro antiviolenza Casper Colibri Coordinazione genitoriale Coppie Miste Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Marco Pingitore Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi Paternità Presidente della Repubblica Proposte di legge Reddito Cittadinanza Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Stalking e Stolker Suicidio&Omicidio Timperi
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy
  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
CercaNewsAccedi
martedì, 19, Lug
Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare”
domenica, 10, Lug
Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022
mercoledì, 6, Lug
I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento
lunedì, 4, Lug
Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no
venerdì, 1, Lug
N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale
martedì, 28, Giu
N.15148/22 – Va risarcito un figlio che cresce senza padre per decisione delle istituzioni? di Marino Maglietta

Welcome back,

Pronto Genitore