Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 22 novembre 2010, n. 23590

La Cassazione ha escluso l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, qualora questi abbia svolto in passato un'attivit" />

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 22 novembre 2010, n. 23590

La Cassazione ha escluso l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, qualora questi abbia svolto in passato un'attivit" />

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza del 22 novembre 2010, n. 23590

La Cassazione ha escluso l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, qualora questi abbia svolto in passato un'attivit" />

Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

N.23590/10 – No al mantenimento per il figlio maggiorenne con lavoro precario

Homepage Area separazione e divorzio Mantenimento N.23590/10 - No al mantenimento per il figlio maggiorenne con lavoro precario


Se hai avuto un lavoro, vuol dire che lo ritroverai. E il licenziamento non fa rinascere l'obbligo di mantenimento.

Così la Corte di cassazione (sentenza n.23590/2010) ha affrontato il caso di un marito, separato dalla moglie, che dalla Corte d'appello di Firenze aveva ottenuto, tra l'altro, l'azzeramento dell'assegno corrisposto mensilmente al figlio (maggiorenne da due anni) in ragione del fatto che aveva trovato un lavoro, anche se a tempo determinato.

Read More

La moglie aveva presentato ricorso per una serie di motivi, dei quali il quinto riguardava appunto la questione della perdita del lavoro da parte del figlio: per la ricorrente la disoccupazione era sopravvenuta a un contratto a tempo determinato, quindi il figlio non poteva dirsi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Ma la Corte ha respinto il motivo anzitutto sotto il profilo dell'inammissibilità, definendolo una «sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile».

Lo stesso mezzo, ha proseguito la Corte, è infondato anche per l'aspetto più legato alla concretezza della situazione, cioè per l'avere il giudice d'appello "dimenticato" il licenziamento. Secondo i giudici «il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore». Per la Cassazione, quindi, l'unica cosa che conta è aver dimostrato di sapersela cavare, una qualità che paradossalmente si rivela una handicap per chi cerchi di riottenere l'aiuto paterno nel momento in cui perde il lavoro. Tanto che non assume «alcun rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno». Sullo stessa linea, ricordano i giudici, la Cassazione si era già espressa con le sentenze 26259/2005 e 12477/2004

Il genitore separato non è obbligato a versare il mantenimento al figlio maggiorenne, al quale è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato o che comunque è un precario. L’inversione di rotta rispetto a una giurisprudenza degli ultimi anni che sembrava ormai aver “condannato” mamma e papà a mantenere i figli trentenni l’ha segnata la prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che si era rivolta ai giudici, fra l’altro, per ottenere l’assegno in favore del figlio ventenne al quale era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato. La Cassazione ha quindi affermato che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”. Fonte: www.cassazione.net

Tags: Mantenimento Figli

N.23590/10 – No al mantenimento per il figlio maggiorenne con lavoro precario

Redazione
20 Gennaio 2011
Mantenimento

Se hai avuto un lavoro, vuol dire che lo ritroverai. E il licenziamento non fa rinascere l’obbligo di mantenimento.

Così la Corte di cassazione (sentenza n.23590/2010) ha affrontato il caso di un marito, separato dalla moglie, che dalla Corte d’appello di Firenze aveva ottenuto, tra l’altro, l’azzeramento dell’assegno corrisposto mensilmente al figlio (maggiorenne da due anni) in ragione del fatto che aveva trovato un lavoro, anche se a tempo determinato.

Read More

La moglie aveva presentato ricorso per una serie di motivi, dei quali il quinto riguardava appunto la questione della perdita del lavoro da parte del figlio: per la ricorrente la disoccupazione era sopravvenuta a un contratto a tempo determinato, quindi il figlio non poteva dirsi entrato stabilmente nel mondo del lavoro.

Ma la Corte ha respinto il motivo anzitutto sotto il profilo dell’inammissibilità, definendolo una «sollecitazione a riesaminare criticamente la consulenza sulla quale il giudice di merito si è basato, e quindi proponendo una questione di merito inammissibile».

Lo stesso mezzo, ha proseguito la Corte, è infondato anche per l’aspetto più legato alla concretezza della situazione, cioè per l’avere il giudice d’appello “dimenticato” il licenziamento. Secondo i giudici «il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore». Per la Cassazione, quindi, l’unica cosa che conta è aver dimostrato di sapersela cavare, una qualità che paradossalmente si rivela una handicap per chi cerchi di riottenere l’aiuto paterno nel momento in cui perde il lavoro. Tanto che non assume «alcun rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno». Sullo stessa linea, ricordano i giudici, la Cassazione si era già espressa con le sentenze 26259/2005 e 12477/2004

Il genitore separato non è obbligato a versare il mantenimento al figlio maggiorenne, al quale è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato o che comunque è un precario.
L’inversione di rotta rispetto a una giurisprudenza degli ultimi anni che sembrava ormai aver “condannato” mamma e papà a mantenere i figli trentenni l’ha segnata la prima sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010, ha respinto il ricorso di una donna che si era rivolta ai giudici, fra l’altro, per ottenere l’assegno in favore del figlio ventenne al quale era scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato.
La Cassazione ha quindi affermato che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.
Fonte: www.cassazione.net

Tags: Mantenimento Figli
Prec
N. 26197/10 – La casa coniugale ha rilevanza per l’assegno
Succ
ISTAT-WELFARE: ITALIA SPENDE PIU’ DEGLI ALTRI PAESI UE.

Related Articles

I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento

Tra i non addetti ai lavori, è abbastanza diffusa la...

Mantenimento dei figli: no all'assegno a parità di giorni di visita e di redditi dei genitori.

Una decisione del Tribunale di Bologna contribuisce a mettere in...

Articoli recenti

  • Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare” martedì, 19, Lug
  • Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022 domenica, 10, Lug
  • I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento mercoledì, 6, Lug
  • Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no lunedì, 4, Lug
  • N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale venerdì, 1, Lug

Categorie

Archivi

Tag

2004 2009 2020 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Case famiglia Centro antiviolenza Casper Colibri Coordinazione genitoriale Coppie Miste Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Marco Pingitore Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi Paternità Presidente della Repubblica Proposte di legge Reddito Cittadinanza Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Stalking e Stolker Suicidio&Omicidio Timperi
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy
  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
CercaNewsAccedi
martedì, 19, Lug
Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare”
domenica, 10, Lug
Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022
mercoledì, 6, Lug
I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento
lunedì, 4, Lug
Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no
venerdì, 1, Lug
N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale
martedì, 28, Giu
N.15148/22 – Va risarcito un figlio che cresce senza padre per decisione delle istituzioni? di Marino Maglietta

Welcome back,

Pronto Genitore