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Separazione di fatto e conseguenze legali

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Separazione di fatto e conseguenze giuridiche La separazione di fatto è l’interruzione stabile della convivenza coniugale in assenza del provvedimento giudiziale. Può scaturire da un accordo tra i coniugi o da una decisione unilaterale manifestata all’altro. La separazione di fatto va distinta dall’allontanamento dalla casa familiare: quest’ultimo presuppone un allontanamento momentaneo, volontario e unilaterale del coniuge.Se non fondato su valide ragioni rimane ingiustificato e come tale fonte di responsabilità ai fini dell’addebito. L’allontanamento dà luogo alla separazione di fatto quando il coniuge non chiede a colui che ha abbandonato la casa, di ritornare, oppure, quando la situazione di separazione si protrae nel tempo assumendo il carattere della stabilità. Dall’allontanamento ingiustificato (es., il coniuge si oppone), come si anticipava, seguono conseguenze in ordine alla richiesta di addebito, mentre quando vi è giustificazione, l’accordo modifica alcuni doveri matrimoniali: resta sospeso il diritto di coabitazione e la contribuzione avviene mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge bisognoso e la prole. Nei confronti di quest’ultima i coniugi continueranno ad esercitare la potestà secondo le regole della separazione e regolamenteranno privatamente gli accordi in ordine all’affidamento della prole. Stante la natura privata dell’accordo, ciascun coniuge può chiedere il ripristino della convivenza e, salvo che sussistano ancora i fatti impeditivi, il rifiuto può costituire legittimo motivo di addebito. Per tale ragione non è consigliabile un rifiuto aprioristico alla richiesta di ripristino della coabitazione, bensì un ricorso per separazione teso alla dichiarazione della separazione giudiziale e che evidenzi i fattori determinanti l'intollerabilità. Anche la violazione dei doveri coniugali in costanza di separazione di fatto costituisce causa di addebito (Cass. Civ.1400/79). La giurisprudenza di legittimità ritiene che il coniuge separato di fatto abbia il diritto di succedere nel contratto di locazione della casa familiare, qualora sussista un accordo tra i coniugi (Cass. Civ. 6163/91).

Separazione di fatto e conseguenze legali

Redazione
13 Maggio 2013
Area Legale

Separazione di fatto e conseguenze giuridiche La separazione di fatto è l’interruzione stabile della convivenza coniugale in assenza del provvedimento giudiziale. Può scaturire da un accordo tra i coniugi o da una decisione unilaterale manifestata all’altro. La separazione di fatto va distinta dall’allontanamento dalla casa familiare: quest’ultimo presuppone un allontanamento momentaneo, volontario e unilaterale del coniuge.Se non fondato su valide ragioni rimane ingiustificato e come tale fonte di responsabilità ai fini dell’addebito. L’allontanamento dà luogo alla separazione di fatto quando il coniuge non chiede a colui che ha abbandonato la casa, di ritornare, oppure, quando la situazione di separazione si protrae nel tempo assumendo il carattere della stabilità. Dall’allontanamento ingiustificato (es., il coniuge si oppone), come si anticipava, seguono conseguenze in ordine alla richiesta di addebito, mentre quando vi è giustificazione, l’accordo modifica alcuni doveri matrimoniali: resta sospeso il diritto di coabitazione e la contribuzione avviene mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del coniuge bisognoso e la prole. Nei confronti di quest’ultima i coniugi continueranno ad esercitare la potestà secondo le regole della separazione e regolamenteranno privatamente gli accordi in ordine all’affidamento della prole. Stante la natura privata dell’accordo, ciascun coniuge può chiedere il ripristino della convivenza e, salvo che sussistano ancora i fatti impeditivi, il rifiuto può costituire legittimo motivo di addebito. Per tale ragione non è consigliabile un rifiuto aprioristico alla richiesta di ripristino della coabitazione, bensì un ricorso per separazione teso alla dichiarazione della separazione giudiziale e che evidenzi i fattori determinanti l’intollerabilità. Anche la violazione dei doveri coniugali in costanza di separazione di fatto costituisce causa di addebito (Cass. Civ.1400/79). La giurisprudenza di legittimità ritiene che il coniuge separato di fatto abbia il diritto di succedere nel contratto di locazione della casa familiare, qualora sussista un accordo tra i coniugi (Cass. Civ. 6163/91).

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