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Assegno di mantenimento revocato se l’ex moglie va a convivere

Homepage Area Legale Corte d'appello Assegno di mantenimento revocato se l’ex moglie va a convivere

Assegno di mantenimento revocato se l’ex moglie va a convivere

Redazione
9 Settembre 2016
Corte d'appello

Se, dopo la separazione o il divorzio, l’ex moglie va a convivere dal nuovo compagno, e non si tratta di un breve soggiorno di qualche mese, ma di una convivenza stabile (assimilabile a quella matrimoniale), perde l’assegno di mantenimento. A ricordarlo è la Corte di Appello di Roma [1].

La pronuncia non è la prima e non sarà neanche l’ultima che sacrifica l’assegno di mantenimento all’avvio di una nuova relazione stabile, basata sulla convivenza, da parte di uno dei due ex coniugi con un nuovo partner. Anche la Cassazione è da tempo assestata su questa linea di pensiero. Ed è giusto che sia così: chi decide di avviare una nuova relazione non può rimanere a carico del precedente marito, finendo per far sopportare a quest’ultimo anche i costi della nuova convivenza. Convivenza che, come tutte quelle basate sulla stabilità, deve vedere i rispettivi compagni artefici del proprio destino e della gestione domestica cui vanno incontro. Con ognuno dei due che si dà da fare per contribuire al ménage quotidiano, senza che ciò possa andare ai danni di una terza persona, che non ha – per ovvie ragioni – scelto ciò.

Dunque, il coniuge separato che instaura una nuova convivenza stabile e duratura (gli avvocati la chiamano convivenza more uxorio, ossia secondo gli usi tipici delle coppie sposate) perde il diritto a ottenere l’assegno di mantenimento.

Ma attenzione: il marito non può, di punto in bianco, sospettando l’altrui relazione, smettere di pagare il mantenimento, ma dovrà prima andare dal giudice affinché, con un nuovo provvedimento, cancelli il precedente e annulli l’obbligo dell’uomo di versare l’assegno mensile. Insomma, solo il tribunale può decidere l’inizio e la fine dell’obbligo del mantenimento.

Nel corso di tale procedimento, l’ex marito – che a tal fine dovrà farsi assistere da un avvocato – è tenuto a dimostrare il cambiamento delle condizioni economiche della precedente moglie, ossia a dar prova della sua convivenza con il nuovo compagno. Prova che può essere fornita anche mediante testimoni.

E se la donna è disoccupata? Se quest’ultima è andata a vivere a casa del nuovo compagno solo per risparmiare i soldi dell’affitto, trovare una sistemazione dove andare a dormire e per tutelare anche i figli nati dal precedente matrimonio? Le cose non cambiano neanche in questo caso, se tra i due c’è una relazione effettiva e stabile: per la legge le sue condizioni economiche si considerano migliorate e, quindi, non c’è più possibilità per ottenere di nuovo l’assegno di mantenimento.

E se la convivenza cessa? Anche in questo caso è verosimile che il giudice le neghi il diritto che, una volta perso, non potrà più essere ripescato perché la donna non può far scontare al primo marito il frutto delle sue successive cattive scelte.

[1] C. App. Roma, sent. dell’01.03.2016.

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/

Tags: 2016 Corte d'appello Mantenimento Separazione&Divorzio
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