La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale pu" />

La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale pu" />

La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale pu" />

Papà separati Liguria
  • Associazione
  • Servizi
  • Approfondimenti
  • News
  • Login

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI          Canale YouTube

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto Genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Le ricette di papà
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Login
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5×1000
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

Condiviso anche alle coppie di fatto. Padre naturale può opporsi all’adozione

Homepage Area separazione e divorzio Affido condiviso Condiviso anche alle coppie di fatto. Padre naturale può opporsi all'adozione

Condiviso anche alle coppie di fatto. Padre naturale può opporsi all’adozione



padre-figlio2

La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale può negare al figlio di avere un "secondo padre" e impedirne così l'adozione.

Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini fanno peraltro notare che l'affidocondiviso può essere applicato anche le coppie di fatto. E così i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un ragazzo di Roma che si era unito in matrimonio con la madre di una bimba di sette anni nata da una precedente relazione. L'uomo aveva chiesto di poter adottare la minorenne dato che "aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre" della bambina "assistendola moralmente e materialmente".

La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo notare che i giudici di merito hanno giustamente attribuito "efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell'ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre".

·Il caso

·La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che da 22 anni si è unito in matrimonio con la madre di una bambina di 7 anni avuta da una precedente relazione e che chiedeva l’adozione della minorenne. La richiesta era basata sul fatto che l’uomo «aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre» della bambina «assistendola moralmente e materialmente». Piazza Cavour ha bocciato il ricorso osservato che la Corte d’appello di Roma «ha attribuito efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell’ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre».

In primo grado il Tribunale dei minorenni di Roma aveva autorizzato l’adozione della minore ritenendo fosse anche nell’interesse della bambina. La Cassazione però ha ricordato che il padre naturale della bambina «pur non avendo mai convissuto con la minore, non aveva mai perduto l’esercizio della potestà genitoriale sulla stessa». Non importa se non si era mai sposato con la madre della bimba.

·L’affidamento condiviso si applica anche «ai genitori non coniugati» e «consente di considerare l’istituto della potestà genitoriale non più come un esercizio di un diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensì di una comune e costante assunzione di responsabilità nell’interesse esclusivo della prole».

Tags: Affido Condiviso Adozione Coniugi&Coppie

Condiviso anche alle coppie di fatto. Padre naturale può opporsi all’adozione

Redazione
15 Maggio 2011
Affido condiviso

padre-figlio2

La Corte di Cassazione ha detto un deciso no ai padri surrogati spiegando che i figli debbono stare con il loro padre naturale. In sostanza un padre naturale può negare al figlio di avere un “secondo padre” e impedirne così l’adozione.

Nella parte motiva della sentenza gli Ermellini fanno peraltro notare che l’affidocondiviso può essere applicato anche le coppie di fatto. E così i giudici di Piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un ragazzo di Roma che si era unito in matrimonio con la madre di una bimba di sette anni nata da una precedente relazione. L’uomo aveva chiesto di poter adottare la minorenne dato che “aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre” della bambina “assistendola moralmente e materialmente”.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso facendo notare che i giudici di merito hanno giustamente attribuito “efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell’ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre”.

·Il caso

·La Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo che da 22 anni si è unito in matrimonio con la madre di una bambina di 7 anni avuta da una precedente relazione e che chiedeva l’adozione della minorenne. La richiesta era basata sul fatto che l’uomo «aveva sostanzialmente svolto le funzioni di padre» della bambina «assistendola moralmente e materialmente». Piazza Cavour ha bocciato il ricorso osservato che la Corte d’appello di Roma «ha attribuito efficacia preclusiva al dissenso manifestato dal genitore naturale, impedendo alla minore, nell’ambito di una vicenda, nella sua genesi e nel suo esplicarsi, dai contorni indistinti, di avere un secondo padre».

In primo grado il Tribunale dei minorenni di Roma aveva autorizzato l’adozione della minore ritenendo fosse anche nell’interesse della bambina. La Cassazione però ha ricordato che il padre naturale della bambina «pur non avendo mai convissuto con la minore, non aveva mai perduto l’esercizio della potestà genitoriale sulla stessa». Non importa se non si era mai sposato con la madre della bimba.

·L’affidamento condiviso si applica anche «ai genitori non coniugati» e «consente di considerare l’istituto della potestà genitoriale non più come un esercizio di un diritto-dovere in una posizione di supremazia, bensì di una comune e costante assunzione di responsabilità nell’interesse esclusivo della prole».

Tags: Affido Condiviso Adozione Coniugi&Coppie
Prec
Fabrizio Adornato – Genova – padre separato (II) – esperienza allucinante
Succ
Perde la custodia dei figli perchè malata di cancro

Related Articles

Tutela dei figli: provvedimenti concedibili inaudita altera parte

Interessante articolo sul sito di Altalex I provvedimenti a tutela...

Responsabilità genitoriale. Cassazione e caso Massaro: molto rumore per nulla

La bocciatura della sentenza della corte d’Appello di Roma da...

Articoli recenti

  • Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare” martedì, 19, Lug
  • Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022 domenica, 10, Lug
  • I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento mercoledì, 6, Lug
  • Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no lunedì, 4, Lug
  • N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale venerdì, 1, Lug

Categorie

Archivi

Tag

2004 2009 2020 Aassegno Unico Affido materialmente condiviso Arte Associazioni Case famiglia Centro antiviolenza Casper Colibri Coordinazione genitoriale Coppie Miste Corte d'appello DDL735 Denuncia Dott. Marco Pingitore Dott. Paolo Crepet Dott. Vittorio Vezzetti Estero Europa Femminicidio Festa della donna 8 marzo Frequentazione Giustizia Interviste Laura Sergi Leggi Mediazione familiare Mondo gay Musica Nonni&Nipoti Ordine psicologi Paternità Presidente della Repubblica Proposte di legge Reddito Cittadinanza Risarcimento Sacra rota Salute Sciopero della fame Sergio Nardelli Sottrazione Minore Stalking e Stolker Suicidio&Omicidio Timperi
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy
  • Accedi
  • Registrati
Password dimenticata?
Hai perso la tua password? Inserisci il tuo nome utente o il tuo indirizzo email. Riceverai tramite email un link per creare una nuova password.
CercaNewsAccedi
martedì, 19, Lug
Bibbiano 16 luglio 2022 ” Per non dimenticare”
domenica, 10, Lug
Intervento in senato WebTV MauroLami 20-5-2022
mercoledì, 6, Lug
I limiti della competenza del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento
lunedì, 4, Lug
Un padre è sempre un modello, che lo voglia o no
venerdì, 1, Lug
N.1935/22 – Il genitore che manipola i figli decade dalla responsabilità genitoriale
martedì, 28, Giu
N.15148/22 – Va risarcito un figlio che cresce senza padre per decisione delle istituzioni? di Marino Maglietta

Welcome back,

Pronto Genitore