Come ci si deve comportare nei confronti del figlio precario
Normalmente il genitore,sia esso separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, anche successivamente al momento in cui il figlio sia divenuto maggiorenne,benché non autosufficiente, continua a, sempre se non ci sia una specifica richiesta di quest’ultimo, ad essere legittimato in base ad un’ autonomo diritto proprio del genitore affidatario a percepire dall’altro genitore l’assegno per il mantenimento del figlio, sussistendo,però, tra il genitore già affidatario e il figlio il rapporto di coabitazione.Quando il figlio raggiunge la maggiore età,però, il diritto all’assegno di mantenimento del figlio spetterà ,quindi, a due persone,ossia al genitore affidatario in quanto convivente e il figlio maggiorenne stesso.
Istruzioni
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Ci sono,infatti,varie ragioni per cui si applica tale disciplina.
Basta notare la norma di cui all’art. 155 quinques c.c.,la quale prevede che il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamenti il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
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Da tale disciplina è evidente che il figlio maggiorenne ha un diritto autonomo di ottenere un assegno di mantenimento e per questo, potrà agire direttamente nei confronti del genitore inadempiente.
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Nell’ipotesi in cui,poi, la separazione sia avvenuta prima della maggiore età del figlio,ed il giudice abbia previsto a favore del genitore affidatario un assegno di mantenimento versato dall’altro genitore, il genitore convivente mantiene il diritto di percepimento dell’assegno versato per il figlio.
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Recentemente la corte di cassazione,con sentenza n. 18 del 3 gennaio scorso 2011,è tornata sull’argomento prevedendo che l’ex marito deve corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex moglie a favore del figlio,benchè questo non viva più con la madre.
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La decisione della cassazione deriva da una storia che vede come protagonista un uomo separato che corrispondeva 400 euro mensili in favore della figlia, che,non vivendo più con la madre, svolgeva solo piccoli lavori saltuari che non gli consentivano di raggiungere l’indipendenza economica.
Per questo,l’uomo aveva proposto ricorso in quanto era necessaria che la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie,poiché la figlia non viveva più con la prima.
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La corte ha però rigettato il ricorso dell’uomo ,conformandosi,quindi, alla decisione del giudice di merito e consolidando la sua tradizionale impostazione.
Il giudice di merito ,infatti,aveva dichiarato che l’attività lavorativa svolta dalla figlia non gli avrebbe consentito di essere economicamente indipendente.
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Il recente orientamento della cassazione,quindi,mette in evidenza che la precarietà economica dei figli non incide sull’entità dell’eventuale assegno di mantenimento,che deve,quindi,essere sempre erogato fino a quando i figli non raggiungano la stabilità economica che gli permetta di vivere autonomamente.