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Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione

Homepage Area associazione Cose da sapere Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione


I genitori separati o divorziati devono versare un assegno per il figlio maggiorenne finché il ragazzo non sarà autosufficiente. Ma se non vuole lavorare…

Maggiorenne ma ancora da mantenere. I genitori separati spesso si trovano nella condizione di dover garantire un presente ad un figlio che ha già compiuto i 18 anni. La questione, dunque, non riguarda soltanto i minorenni. Sul fronte legale, il mantenimento dei figli maggiorenni è sancito dalla Costituzione [1] in questi termini: entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione per via del raggiungimento della maggiore età. Il mantenimento dei figli maggiorenni, dunque, deve continuare anche se i genitori sono separati. A questo proposito, la legge dice anche che il giudice, valutate le circostanze, «può disporre in favore dei figli maggiorenni che non hanno un’autonomia dal punto di vista economico il pagamento di un assegno periodico» [2]. Fino a quando? Finché le circostanze lo renderanno necessario, ma non per tutta la vita [3]. Prima o poi, insomma, anche il ragazzo si deve dare una mossa. Che cosa si intende per mantenimento del figlio maggiorenne? Legalmente, si intende soddisfare tutte le sue necessità: mangiare, vestire, avere un tetto sopra la testa ed un’istruzione garantita ma anche qualche soldo per lo svago o per le vacanze. L’auspicio dei genitori è che le faccia una volta l’anno e senza andare dall’altra parte del mondo.

Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione

Il mantenimento dei figli maggiorenni dopo una separazione o un divorzio ha una serie di variabili. Secondo il legislatore, è necessario fare riferimento al tenore di vita che ha avuto il ragazzo quando viveva con i due genitori, il tempo che trascorrerà con ciascuno di loro, le risorse economiche del padre e della madre e le esigenze attuali del ragazzo [4]. Esigenze che, secondo la Cassazione, cambiano con il tempo e rendono necessario un adeguamento dell’assegno [5]. Tale adeguamento, che va a stabilire, poi, l’ammontare dell’assegno, deve tenere conto della differenza di reddito dei coniugi separati o divorziati e a quello che il ragazzo guadagna. A mano a mano che il figlio diventa più autonomo da un punto di vista economico, l’assegno sarà meno oneroso per i genitori [6]. In altre parole, il giudice che sentenzia la separazione o il divorzio dei coniugi prende anche dei provvedimenti «nell’interesse morale e materiale della prole», anche se formata da figli maggiorenni, stabilendo la misura in cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento del figlio a seconda dei criteri che abbiamo citato prima. Reddito permettendo, pagano entrambi: il genitore che vive con il figlio può pretendere legalmente dall’altro l’assegno di mantenimento, qualora si rifiutasse a versarlo. Questa richiesta di legittimazione può essere fatta anche dal figlio maggiorenne.

Mantenimento dei figli maggiorenni: fino a quando?

La somma destinata dai genitori al mantenimento del figlio maggiorenne dopo la separazione o il divorzio può cambiare nel corso degli anni o può anche essere azzerata. É possibile per un genitore chiedere all’altro di aumentare il suo assegno perché le esigenze del figlio maggiorenne lo richiedono ed il coniuge che deve garantire il mantenimento ha avuto un incremento del reddito [7].

Ad ogni modo, il mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione o il divorzio è obbligatorio finché i ragazzi non saranno economicamente autonomi, anche se uno dei due genitori, o entrambi, hanno una nuova relazione con un’altra persona. O anche se, al posto di trovare un lavoro, i figli decidono di continuare gli studi. C’è da ricordare che un ragazzo maggiorenne non è obbligato a trovare per forza un impiego per mantenersi, ma può decidere di concludere le scuole superiori, di iscriversi all’università, di frequentare un master per costruirsi un futuro. Ovvio che la regola di andare sistematicamente fuori corso perché “tanto papà e mamma mi mantengono” non vale. In tal caso, se i risultati scolastici o universitari sono palesemente inconcludenti, il genitore è legittimato ad aspettarlo fuori dalla facoltà per accompagnarlo all’ufficio dell’impiego più vicino.

Più che di “tempi”, dunque, si parla di “circostanze” che possono portare alla cessazione del mantenimento dei figli maggiorenni. Quella determinante, come detto, è l’autosufficienza dei ragazzi. Tanto per cominciare, la loro attività lavorativa deve essere stabile e conforme alle sue capacità. Un impiego precario o saltuario, dunque, non può determinare la fine del mantenimento che, semmai, sarà ridotto. E nemmeno il puntuale e cadenzato regalo del nonno.

Il genitore separato o divorziato potrà smettere di staccare l’assegno di mantenimento del figlio (sempre e comunque con l’autorizzazione di un giudice, altrimenti commette reato) quando potrà provare che il ragazzo è in grado di mantenersi da solo, perché dispone di un lavoro che gli permette di essere autosufficiente. Ma anche quando può provare che il giovanotto ha rifiutato sistematicamente dei lavori che era in grado di fare per continuare a vivere sulle spalle dei genitori. Se tra la fine del mantenimento e la decisione del giudice di sospenderlo il coniuge ha versato altri soldi, può fare richiesta perché gli vengano restituiti. Se, dopo l’estinzione del mantenimento, il figlio perde il lavoro o la sua autonomia, i genitori separati o divorziati non saranno tenuti a riprendere il loro mantenimento. Tutt’al più si passeranno una mano sulla coscienza e decideranno di dargli una mano. Purché il ragazzo non si riprenda tutto il braccio.

[1] Costituzione, art.t. 30, 147 e successivi. [2] Art. 155-quinquies, legge 54/2006. [3] Sent. Trib. Novara n. 238/2011). [4] Art. 155 cod. civ. [5] Sent. Cass. 8927/2012. [6] Sent. Cass. 22255/2007. [7] Sent. Cass. civ. sez. I, n. 920/2014.

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/

Tags: Associazione P.S.Liguria Mantenimento Separazione&Divorzio Cose da sapere Figli 2016

Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione

Redazione
20 Settembre 2016
Cose da sapere

I genitori separati o divorziati devono versare un assegno per il figlio maggiorenne finché il ragazzo non sarà autosufficiente. Ma se non vuole lavorare…

Maggiorenne ma ancora da mantenere. I genitori separati spesso si trovano nella condizione di dover garantire un presente ad un figlio che ha già compiuto i 18 anni. La questione, dunque, non riguarda soltanto i minorenni.
Sul fronte legale, il mantenimento dei figli maggiorenni è sancito dalla Costituzione [1] in questi termini: entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione per via del raggiungimento della maggiore età. Il mantenimento dei figli maggiorenni, dunque, deve continuare anche se i genitori sono separati. A questo proposito, la legge dice anche che il giudice, valutate le circostanze, «può disporre in favore dei figli maggiorenni che non hanno un’autonomia dal punto di vista economico il pagamento di un assegno periodico» [2]. Fino a quando? Finché le circostanze lo renderanno necessario, ma non per tutta la vita [3]. Prima o poi, insomma, anche il ragazzo si deve dare una mossa.
Che cosa si intende per mantenimento del figlio maggiorenne? Legalmente, si intende soddisfare tutte le sue necessità: mangiare, vestire, avere un tetto sopra la testa ed un’istruzione garantita ma anche qualche soldo per lo svago o per le vacanze. L’auspicio dei genitori è che le faccia una volta l’anno e senza andare dall’altra parte del mondo.

Mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione

Il mantenimento dei figli maggiorenni dopo una separazione o un divorzio ha una serie di variabili. Secondo il legislatore, è necessario fare riferimento al tenore di vita che ha avuto il ragazzo quando viveva con i due genitori, il tempo che trascorrerà con ciascuno di loro, le risorse economiche del padre e della madre e le esigenze attuali del ragazzo [4]. Esigenze che, secondo la Cassazione, cambiano con il tempo e rendono necessario un adeguamento dell’assegno [5]. Tale adeguamento, che va a stabilire, poi, l’ammontare dell’assegno, deve tenere conto della differenza di reddito dei coniugi separati o divorziati e a quello che il ragazzo guadagna. A mano a mano che il figlio diventa più autonomo da un punto di vista economico, l’assegno sarà meno oneroso per i genitori [6].
In altre parole, il giudice che sentenzia la separazione o il divorzio dei coniugi prende anche dei provvedimenti «nell’interesse morale e materiale della prole», anche se formata da figli maggiorenni, stabilendo la misura in cui ciascun genitore deve provvedere al mantenimento del figlio a seconda dei criteri che abbiamo citato prima. Reddito permettendo, pagano entrambi: il genitore che vive con il figlio può pretendere legalmente dall’altro l’assegno di mantenimento, qualora si rifiutasse a versarlo. Questa richiesta di legittimazione può essere fatta anche dal figlio maggiorenne.

Mantenimento dei figli maggiorenni: fino a quando?

La somma destinata dai genitori al mantenimento del figlio maggiorenne dopo la separazione o il divorzio può cambiare nel corso degli anni o può anche essere azzerata. É possibile per un genitore chiedere all’altro di aumentare il suo assegno perché le esigenze del figlio maggiorenne lo richiedono ed il coniuge che deve garantire il mantenimento ha avuto un incremento del reddito [7].

Ad ogni modo, il mantenimento dei figli maggiorenni dopo la separazione o il divorzio è obbligatorio finché i ragazzi non saranno economicamente autonomi, anche se uno dei due genitori, o entrambi, hanno una nuova relazione con un’altra persona. O anche se, al posto di trovare un lavoro, i figli decidono di continuare gli studi. C’è da ricordare che un ragazzo maggiorenne non è obbligato a trovare per forza un impiego per mantenersi, ma può decidere di concludere le scuole superiori, di iscriversi all’università, di frequentare un master per costruirsi un futuro. Ovvio che la regola di andare sistematicamente fuori corso perché “tanto papà e mamma mi mantengono” non vale. In tal caso, se i risultati scolastici o universitari sono palesemente inconcludenti, il genitore è legittimato ad aspettarlo fuori dalla facoltà per accompagnarlo all’ufficio dell’impiego più vicino.

Più che di “tempi”, dunque, si parla di “circostanze” che possono portare alla cessazione del mantenimento dei figli maggiorenni. Quella determinante, come detto, è l’autosufficienza dei ragazzi. Tanto per cominciare, la loro attività lavorativa deve essere stabile e conforme alle sue capacità. Un impiego precario o saltuario, dunque, non può determinare la fine del mantenimento che, semmai, sarà ridotto. E nemmeno il puntuale e cadenzato regalo del nonno.

Il genitore separato o divorziato potrà smettere di staccare l’assegno di mantenimento del figlio (sempre e comunque con l’autorizzazione di un giudice, altrimenti commette reato) quando potrà provare che il ragazzo è in grado di mantenersi da solo, perché dispone di un lavoro che gli permette di essere autosufficiente. Ma anche quando può provare che il giovanotto ha rifiutato sistematicamente dei lavori che era in grado di fare per continuare a vivere sulle spalle dei genitori. Se tra la fine del mantenimento e la decisione del giudice di sospenderlo il coniuge ha versato altri soldi, può fare richiesta perché gli vengano restituiti.
Se, dopo l’estinzione del mantenimento, il figlio perde il lavoro o la sua autonomia, i genitori separati o divorziati non saranno tenuti a riprendere il loro mantenimento. Tutt’al più si passeranno una mano sulla coscienza e decideranno di dargli una mano. Purché il ragazzo non si riprenda tutto il braccio.

[1] Costituzione, art.t. 30, 147 e successivi.
[2] Art. 155-quinquies, legge 54/2006.
[3] Sent. Trib. Novara n. 238/2011).
[4] Art. 155 cod. civ.
[5] Sent. Cass. 8927/2012.
[6] Sent. Cass. 22255/2007.
[7] Sent. Cass. civ. sez. I, n. 920/2014.

Fonte:http://www.laleggepertutti.it/

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