Tribunale (speciale) per i minorenni: espressione della ideologia fascista

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Tribunale (speciale) per i minorenni: espressione della ideologia fascista

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Tribunale (speciale) per i minorenni: espressione della ideologia fascista



Per quale motivo il Tribunale per i minorenni è fonte di tante polemiche e, spesso, forte imbarazzo per i professionisti che vi devono lavorare? Con questo articolo, che non ha certo pretese scientifiche, proverò a fare una sintesi delle accuse che vengono rivolte nei confronti dell’operato e della stessa esistenza di questo tribunale. Il tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404, è presente in ognuna delle Corti d'appello, comprese le sezioni distaccate. E’ un organo giudiziario specializzato a composizione mista, formato da due giudici togati, un presidente ed un giudice, e da due giudici onorari specializzati in scienze umane, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo, nominati dal CSM per un periodo di tre anni: nomina rinnovabile. Il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente. La composizione del tribunale per i minorenni nell'udienza preliminare è diversa, le decisioni sono prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari. E’ competente sia in materia civile, che penale ed amministrativa. In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà genitoriale, può disporre l'affidamento del minore e dichiararne l’adozione: è competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza more uxorio. In campo amministrativo assume misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza; mentre in campo penale giudica i minori che hanno commesso reati, in questo caso la competenza è esclusiva. Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale dei minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d'Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari. I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d'Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità, mentre il decreto di idoneità non è ricorribile alla Suprema Corte. I Tribunali per i minorenni sono espressione dell'ideologia fascista, e quindi non hanno nulla a che vedere –teoricamente- con l'ordinamento democratico repubblicano. I procedimenti in base alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e seguenti non sono dispute legali in senso classico, ma generano problemi sia di accesso ai tribunali che di intervento nel procedimento, con conseguente pregiudizio dello stesso principio di legalità (cfr Giudice Zupancic in "Opinione concordante" con la sentenza della Corte di Strasburgo di condanna dell'Italia sul caso Scozzari e Giunta, del 13 luglio 2000). La principale anomalia del processo minorile consiste nel fatto che esso non persegue esclusivamente i reati commessi dai genitori a danno dei loro figli, ma il bene supremo del minore, e questo bene supremo è stabilito insindacabilmente dallo Stato attraverso i suoi tribunali speciali in spregio al diritto dei genitori di allevare ed educare i figli, e dei figli di essere allevati ed educati dai propri genitori. Rimane, in totale contrasto con le basi dello Stato di diritto, il concetto fascista e clericale di Stato etico che impone ai cittadini, attraverso l’operato dei propri giudici, un bene supremo non basato sul diritto. Oltretutto il processo minorile, in totale disapplicazione del principio del giusto processo introdotto nel nostro ordinamento ormai dal 1988, è ancora di tipo inquisitorio, con tutto quello che ne consegue: non terzietà del giudice; mancanza per la difesa degli stessi diritti previsti nel processo ordinario e segretezza delle decisioni prese in camera di consiglio senza solidi e riscontrabili elementi di prova. A queste storture si inserisce un ulteriore elemento di “devianza” rispetto al procedimento ordinario: la consulenza, o strapotere dei servizi sociali. Operando in simbiosi con i Tribunali dei minori come consulenti tecnici, senza un corretto contraddittorio con i periti di parte, i servizi sociali determinano concretamente l’emanazione dei decreti urgenti di allontanamento dei figli attraverso le loro relazioni informative basate sulla valutazione soggettiva sulle scelte comportamentali degli individui e le condizioni di vita della famiglia, in spregio alla norma che impone ai servizi sociali interventi quanto meno invasivi possibile in ambito familiare. Questi decreti urgenti diventano una vera e propria pena extragiudiziale inflitta ai congiunti ed al bambino; prevedendo una progressiva limitazione dei contatti tra il minore e i suoi genitori ne determinano il definitivo allontanamento dalla famiglia di origine. Tanto è intollerabile la presenza alle porte del 2012 di questo tipo di tribunali che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte condannato l'Italia. Secondo la Corte europea per un genitore e suo figlio lo stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare, per cui la presa in carico di un minore da parte delle pubbliche autorità non deve mettere fine alle relazioni familiari naturali (cfr sentenza Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n 156, p. 24, § 58, nonché sentenza Scozzari/Giunta c. Italia del 13 luglio 2000, § 169). Sempre secondo la Corte occorre di norma considerare la presa in carico di un minore come una misura temporanea da sospendere appena la situazione vi si presti e ogni atto di esecuzione deve concordare col fine ultimo di riunire il genitore naturale al minore (cfr sentenza Johansen c. Norvegia del 7 agosto 1996, Recueil 1996-III, p. 1008, § 78, nonché sentenza Scozzari/Giunta c. Italia del 13 luglio 2000, § 169). Anche in base all'art. 8 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia di New York del 20 dicembre 1989, " Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali”. Abolire questo Tribunale speciale di epoca fascista è ritenuta, quindi, una priorità irrinunciabile per qualsiasi riforma della giustizia che voglia dirsi veramente tale. A questo scopo diviene necessario introdurre un Tribunale unico della Famiglia che ponga fine alla parcellizzazione delle competenze in materia, e che rispetti i principi del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di partecipazione e di informazione dei minori e del diritto di accesso agli atti processuali, che sia ispirato alla Costituzione repubblicana, alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori ed alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.
Fonte: Redazione - D. Sabatinelli

Tribunale (speciale) per i minorenni: espressione della ideologia fascista

Redazione
27 Novembre 2011
Tribunale dei Minori

Per quale motivo il Tribunale per i minorenni è fonte di tante polemiche e, spesso, forte imbarazzo per i professionisti che vi devono lavorare? Con questo articolo, che non ha certo pretese scientifiche, proverò a fare una sintesi delle accuse che vengono rivolte nei confronti dell’operato e della stessa esistenza di questo tribunale.
Il tribunale per i minorenni è stato istituito e disciplinato dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404, è presente in ognuna delle Corti d’appello, comprese le sezioni distaccate.
E’ un organo giudiziario specializzato a composizione mista, formato da due giudici togati, un presidente ed un giudice, e da due giudici onorari specializzati in scienze umane, un giudice onorario donna ed un giudice onorario uomo, nominati dal CSM per un periodo di tre anni: nomina rinnovabile. Il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso di quello del giudice togato e del presidente. La composizione del tribunale per i minorenni nell’udienza preliminare è diversa, le decisioni sono prese da tre giudici: un giudice togato e due giudici onorari.

E’ competente sia in materia civile, che penale ed amministrativa. In campo civile le sue competenze attengono alla protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono e i provvedimenti che conseguono dall’accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all’esercizio della potestà genitoriale, può disporre l’affidamento del minore e dichiararne l’adozione: è competente nelle cause di affidamento dei figli contesi nati da un rapporto di convivenza more uxorio. In campo amministrativo assume misure a contenuto rieducativo nei confronti dei minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè mantengono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza; mentre in campo penale giudica i minori che hanno commesso reati, in questo caso la competenza è esclusiva. Sulle impugnazioni avverso i provvedimenti del tribunale dei minorenni decide la sezione per i minorenni della Corte d’Appello, con un collegio specializzato formato da tre giudici professionali e due giudici onorari. I provvedimenti emessi dalle sezioni di Corte d’Appello sono ricorribili in Cassazione per motivi di legittimità, mentre il decreto di idoneità non è ricorribile alla Suprema Corte.

I Tribunali per i minorenni sono espressione dell’ideologia fascista, e quindi non hanno nulla a che vedere –teoricamente- con l’ordinamento democratico repubblicano. I procedimenti in base alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e seguenti non sono dispute legali in senso classico, ma generano problemi sia di accesso ai tribunali che di intervento nel procedimento, con conseguente pregiudizio dello stesso principio di legalità (cfr Giudice Zupancic in “Opinione concordante” con la sentenza della Corte di Strasburgo di condanna dell’Italia sul caso Scozzari e Giunta, del 13 luglio 2000).

La principale anomalia del processo minorile consiste nel fatto che esso non persegue esclusivamente i reati commessi dai genitori a danno dei loro figli, ma il bene supremo del minore, e questo bene supremo è stabilito insindacabilmente dallo Stato attraverso i suoi tribunali speciali in spregio al diritto dei genitori di allevare ed educare i figli, e dei figli di essere allevati ed educati dai propri genitori. Rimane, in totale contrasto con le basi dello Stato di diritto, il concetto fascista e clericale di Stato etico che impone ai cittadini, attraverso l’operato dei propri giudici, un bene supremo non basato sul diritto. Oltretutto il processo minorile, in totale disapplicazione del principio del giusto processo introdotto nel nostro ordinamento ormai dal 1988, è ancora di tipo inquisitorio, con tutto quello che ne consegue: non terzietà del giudice; mancanza per la difesa degli stessi diritti previsti nel processo ordinario e segretezza delle decisioni prese in camera di consiglio senza solidi e riscontrabili elementi di prova.

A queste storture si inserisce un ulteriore elemento di “devianza” rispetto al procedimento ordinario: la consulenza, o strapotere dei servizi sociali. Operando in simbiosi con i Tribunali dei minori come consulenti tecnici, senza un corretto contraddittorio con i periti di parte, i servizi sociali determinano concretamente l’emanazione dei decreti urgenti di allontanamento dei figli attraverso le loro relazioni informative basate sulla valutazione soggettiva sulle scelte comportamentali degli individui e le condizioni di vita della famiglia, in spregio alla norma che impone ai servizi sociali interventi quanto meno invasivi possibile in ambito familiare. Questi decreti urgenti diventano una vera e propria pena extragiudiziale inflitta ai congiunti ed al bambino; prevedendo una progressiva limitazione dei contatti tra il minore e i suoi genitori ne determinano il definitivo allontanamento dalla famiglia di origine.

Tanto è intollerabile la presenza alle porte del 2012 di questo tipo di tribunali che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte condannato l’Italia. Secondo la Corte europea per un genitore e suo figlio lo stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare, per cui la presa in carico di un minore da parte delle pubbliche autorità non deve mettere fine alle relazioni familiari naturali (cfr sentenza Eriksson c. Svezia del 22 giugno 1989, serie A n 156, p. 24, § 58, nonché sentenza Scozzari/Giunta c. Italia del 13 luglio 2000, § 169). Sempre secondo la Corte occorre di norma considerare la presa in carico di un minore come una misura temporanea da sospendere appena la situazione vi si presti e ogni atto di esecuzione deve concordare col fine ultimo di riunire il genitore naturale al minore (cfr sentenza Johansen c. Norvegia del 7 agosto 1996, Recueil 1996-III, p. 1008, § 78, nonché sentenza Scozzari/Giunta c. Italia del 13 luglio 2000, § 169). Anche in base all’art. 8 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia di New York del 20 dicembre 1989, ” Gli Stati parti s’impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali”.

Abolire questo Tribunale speciale di epoca fascista è ritenuta, quindi, una priorità irrinunciabile per qualsiasi riforma della giustizia che voglia dirsi veramente tale. A questo scopo diviene necessario introdurre un Tribunale unico della Famiglia che ponga fine alla parcellizzazione delle competenze in materia, e che rispetti i principi del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di partecipazione e di informazione dei minori e del diritto di accesso agli atti processuali, che sia ispirato alla Costituzione repubblicana, alla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori ed alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo.

Fonte: Redazione – D. Sabatinelli

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