Papà separati Liguria
  • Icon Menu Canvas
    • Associazione
      • Papà Separati Liguria A.P.S.
      • Gallery
    • Partners
    • Servizi
      • Pronto genitore
      • Sportello della BiGenitorialità
      • Mediazione familiare
      • Rivalutazione assegno mantenimento
      • Sostegno psicologico
      • Banco alimentare
      • Sportello Fiscale
      • Self Helping
      • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
      • Calcolo liquidazioni legali
    • Approfondimenti
      • Biblioteca
      • Cassazione
      • Documentazione
      • Leggi e Codici
      • Poesie
      • Registro della BiGenitorialità in Liguria
    • Eventi
      • Tutti gli eventi
      • Appuntamento
      • Sportello BiGenitorialità
    • News
    • Sostienici
      • Dona ora
      • 5 x mille
      • Contribuisci
      • Aderisci
    • Dona ora
  • pagina musica

PRONTO GENITORE +39 333 6956952    CONTATTI           

Papà separati Liguria
  • Associazione
    • Papà Separati Liguria A.P.S.
    • Gallery
  • Partners
  • Servizi
    • Pronto genitore
    • Sportello della BiGenitorialità
    • Mediazione familiare
    • Rivalutazione assegno mantenimento
    • Sostegno psicologico
    • Banco alimentare
    • Sportello Fiscale
    • Self Helping
    • Gruppi AMA (Auto Mutuo Aiuto)
    • Calcolo liquidazioni legali
  • Approfondimenti
    • Biblioteca
    • Cassazione
    • Documentazione
    • Leggi e Codici
    • Poesie
    • Registro della BiGenitorialità in Liguria
  • Eventi
    • Tutti gli eventi
    • Appuntamento
    • Sportello BiGenitorialità
  • News
  • Sostienici
    • Dona ora
    • 5 x mille
    • Contribuisci
    • Aderisci
  • Dona ora

Abolizione dell’art.403 c.c.

Homepage News Abolizione dell'art.403 c.c.

Abolizione dell’art.403 c.c.

Redazione
10 Agosto 2015
News

Quello che segue è il testo dell’art.403 che da mandato agli assistenti sociali di portare via i figli ad una coppia anche semplicemente su una segnalazione di una terza persona.

Chiediamo ai nostri politici che venga abolita o rivista totalmente questa legge assurda che da pieni  poteri a soggetti come gli assistenti sociali.

Questo provvedimento è un atto amministrativo, quindi la responsabilità è in capo all’amministrazione che lo dispone.

 http://saperesociale.com/2014/12/05/come-si-fa-un-403/

Articolo 403 del codice civile

Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c.).

Natura del provvedimento: non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria; è un atto di amministrazione, sia per l’oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana. Avendo una natura essenzialmente operativa e di protezione, non richiede l’esplicitazione dettagliata dei motivi; deve tuttavia essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. E’ però necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l’intervento è stato segnalato all’autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto. Non è necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.

Soggetti: ad operare è la Pubblica Autorità. In tale nozione rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all’assistenza dei minori e alla protezione dell’infanzia. I primi devono comunque sempre avvalersi dei secondi (a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia). Non è invece vero il contrario. Pertanto, se l’iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali, essi dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere l’intervento della forza pubblica soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori. Il legislatore infatti considera i servizi sociali quali referenti privilegiati del minore.

Presupposti: occorre che vi sia un grave pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l’urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica.

Efficacia: la situazione di necessità che vi è sottesa, oltre a costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti. La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per tempi brevissimi: il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all’Autorità Giudiziaria minorile. Ove questa non condivida la scelta operativa, e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto. L’intervento di collocazione in ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.

Che cosa devono fare i servizi sociali territoriali: devono effettuare l’intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, ex art.403 c.c., attuarlo immediatamente e segnalarlo con urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Per quanto riguarda l’art. 403 c.c., l’intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l’integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità. La collocazione in ambiente protetto, d’iniziativa del servizio, quindi non appare consentita, a meno che non si siano verificati eventi ulteriori che abbiano evidenziato l’effettività del pericolo; diversamente, si attribuirebbe al servizio un potere di decidere in via d’urgenza che non gli appartiene. Pertanto, in presenza di siffatte situazioni, a parte il dovere d’informativa che spetta al servizio, ai fini dell’indagine civile e penale, è obbligo degli operatori sociali riferire immediatamente del provvedimento per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i genitori. Il contatto immediato con l’autorità giudiziaria consente inoltre una maggiore progettualità e l’avvio di interventi coordinati tra le diverse autorità coinvolte a sostegno del minore.

Da quanto detto non c’è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell’Autorità giudiziaria, il potere del 403 c.c. decade. Lo stato di necessità perdura infatti fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i Minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale.

In quanto il provvedimento è volto a collocare semplicemente “il minore in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”, ogni altro intervento a tutela del minore, ad esempio TSO (trattamento sanitario obbligatorio), dovrà essere ritenuto fuori dai poteri attribuiti dalla legge nel contesto dell’art. 403 c.c. ed attuato, se necessario, con le ordinarie procedure (autorizzazione del Giudice Tutelare).

Concludendo, l’art. 403 c.c. prescrive una deroga al sistema della tutela dei minori, basato sulla accettazione dell’intervento sociale sul minore da parte dei genitori o sul necessario intervento del tribunale volto a superare la volontà degli esercenti la potestà genitoriale.

Qui siamo infatti fuori da entrambe le ipotesi precedenti: l’allontanamento dalla residenza familiare e più in generale l’intervento socio assistenziale a questo allontanamento correlato avviene ad opera del servizio sociale che, caso unico, si trova allo stesso livello potestativo dell’Autorità Giudiziaria. L’eccezionalità dello strumento e il possibile abuso dello stesso ha portato il legislatore a prevederlo solo nei casi urgenti proprio quando i servizi sono i primi a venire a conoscenza di una situazione di pregiudizio per il minore per cui non si può attendere il provvedimento (e il necessario filtro garantistico per la collettività) del giudice.
La sua eccezionalità lo rende al contempo temporaneo, senza limiti prestabiliti ma sicuramente non oltre il vaglio del Tribunale per i Minorenni. Fino a quel momento il servizio, e per esso il suo responsabile e l’operatore del caso, possono ritenere (in piena autonomia) di mantenere la misura eccezionale o far rientrare il minore in famiglia. La responsabilità e la conseguenza di eventuali abusi ricade interamente sul servizio, poiché infatti non stanno eseguendo, applicando un 403 c.c., alcuna prescrizione del giudice ma una autonoma scelta tecnico-professionale.

Prec
Le autorità nazionali devono salvaguardare il legame tra genitore e figlio
Succ
Cassazione N.20928/15 -Il Comune deve risarcire se l’allontanamento dei minori dalla famiglia e affidamento ai servizi sociali è ingiustificato

Related Articles

Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare UNIGE

L'associazione mette a disposizione tre borse di studio da €500...

Addio all'assegno di divorzio

https://www.studiocataldi.it/articoli/41054-addio-all-assegno-di-divorzio-per-l-ex-che-ha-poca-voglia-di-cercare-lavoro.asp

Articoli recenti

  • I bonus famiglia confermati da Draghi martedì, 2, Mar
  • Comunicato stampa – Essere maschi adulti venerdì, 26, Feb
  • Il Sud congeda il genitore collocatario? di Marino Maglietta giovedì, 25, Feb
  • Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare UNIGE martedì, 23, Feb
  • Tempi paritari, mantenimento diretto ed elevata conflittualità tra i genitori – Trib. Milano, IX, 11.2.2021 n. 1145 – Francesco Angelo Tesoro lunedì, 22, Feb

Categorie

Archivi

Tag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Affido condiviso Aiuti dalle istituzioni Alienazione genitoriale Associazione Bigenitorialità Casa Cedu Corte di Cassazione Cose da sapere Essere genitori Fabrizio Adornato False Denunce Femminicidio Figli Fisco Gruppo AMA ISTAT Leggi Lettere Libri Manifestazioni Mantenimento Marino Maglietta movimento associazioni Nuovi poveri Paternità Separazione&Divorzio Servizi Sociali Sottrazione Minore Tribunale Minori Tribunale Ordinario Video Violenza
Papa separati Liguria A.P.S. bigenitorialità
Papà Separati Liguria A.P.S.

Via Aurelia 100/3 – Vado Ligure (SV)
Da lunedì a venerdì h 17:00 – 19:00
(su appuntamento)
info@papaseparatiliguria.it
C.F. 92088700098

Pronto Genitore

Ti stai separando e hai bisogno di un consiglio?

+39 333 6956952
Papa separati liguria, bigenitorialita
Cookies | Privacy | Credits dpsonline*
Nullam vel, leo efficitur. id, ut Lorem sed dolor
CercaNewsAccedi
martedì, 2, Mar
I bonus famiglia confermati da Draghi
venerdì, 26, Feb
Comunicato stampa – Essere maschi adulti
giovedì, 25, Feb
Il Sud congeda il genitore collocatario? di Marino Maglietta
martedì, 23, Feb
Corso di Perfezionamento in Mediazione Familiare UNIGE
lunedì, 22, Feb
Tempi paritari, mantenimento diretto ed elevata conflittualità tra i genitori – Trib. Milano, IX, 11.2.2021 n. 1145 – Francesco Angelo Tesoro
sabato, 20, Feb
L’appassionato comitato ora ci ripensa: «sì, la PAS esiste!»

Welcome back,