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Quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento

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Quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento

Redazione
5 Maggio 2015
Mantenimento

Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è immutabile nel tempo, ma, al variare delle condizioni che secondo la legge fanno sorgere il relativo diritto, può essere modificato o addirittura revocato. La ratio dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare i figli e il coniuge economicamente più debole di fronte agli squilibri determinati dalla separazione e dal divorzio, garantendo la prosecuzione di quei doveri assistenziali e solidaristici nascenti dal matrimonio attraverso il ripristino delle condizioni economiche e del tenore di vita esistente prima della cessazione del rapporto coniugale. 

Relativamente alla perdita del diritto al mantenimento, occorre distinguere l’obbligo nei confronti dei figli da quello nei confronti dell’altro coniuge. 

Riguardo ai figli, è pacifico, infatti, che l’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da poter provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, con la percezione “di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato“(Cass. n. 20137/2013).
Sul punto, è indirizzo costante e unanime della giurisprudenza che il genitore che deduca la cessazione del diritto all’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne, debba provare che la mancata autosufficienza derivi dall’inerzia o dalla negligenza dello stesso ovvero dipenda da fatto a lui imputabile (Cass. n. 7970/2013), mentre non rileva, ai fini dell’esclusione dell’assegno, la costituzione di un nucleo familiare, salvo che non si tratti “di una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente indipendente” (Cass. n. 1830/2011).
Per quanto concerne, invece, l’ex coniuge, le cause estintive del diritto al mantenimento possono essere diverse.
Addebito della separazione

Ex art. 151, 2 comma c.c., il giudice può addebitare la separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, purchè si tratti di violazioni tali “da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole” (violazioni di diritti della personalità del coniuge; violazione degli obblighi di fedeltà, coabitazione, assistenza e collaborazione, ecc.) .
L’effetto principale della pronuncia di addebito è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento ex art. 156, 1° comma, c.c. (oltre alla perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge). Tuttavia, il coniuge a cui viene addebitata la separazione conserva l’obbligo di mantenere l’altro coniuge e i figli, e, ove ne ricorrano i presupposti, ha diritto al versamento degli alimenti ex art. 433 e seguenti c.c.
Redditi propri e capacità di spesa

Il diritto del coniuge “economicamente debole” di ricevere dall’altro quanto necessario al proprio mantenimento, è basato sul presupposto della mancanza di adeguati redditi propri, intendendo pertanto non solo l’assenza di alcun tipo di reddito (ad esempio in caso di disoccupazione), ma anche la titolarità di redditi che non consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui lo stesso ha goduto in costanza di matrimonio. In merito, occorre sottolineare che le capacità lavorative del coniuge o le possibilità di percepire un reddito, valutate in astratto, non costituiscono elemento che possa concorrere all’esonero dell’assegno, considerato che il diritto al mantenimento del coniuge debole non è legato all’incapacità lavorativa, bensì all’esigenza di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 3502/2013).
Nella valutazione dei redditi del coniuge avente diritto, tuttavia, la giurisprudenza ha affermato che l’accertamento va condotto non solo sui redditi propri o direttamente riferibili allo stesso (come, ad esempio, immobili, auto, barche, ecc.), ma anche in modo indiretto, attraverso la “capacità di spesa del coniuge“. In sostanza, per escludere il diritto al mantenimento, non solo la mancanza di entrate ma anche le uscite possono essere utilizzate come prova di un reddito adeguato, in quanto possibili solo in presenza di un’entrata o di un reddito (Cass. n. 24667/2013).
Non possono, invece, considerarsi redditi, gli aiuti da parte dei familiari (regali, donazioni), poiché sugli stessi il coniuge non può fare affidamento costante né avanzare pretese. L’assegno può, infine, venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti, iure hereditatis, la proprietà o la comproprietà di un immobile o comunque un’eredità consistente, tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 932/2014; n. 18367/2006), mentre un’eredità di modesto valore “non altera l’equilibrio raggiunto con la determinazione dell’assegno” (Cass. n. 20408/2011). 

Convivenza e nuove nozze

È pacifico che l’eventuale costituzione di una nuova famiglia, anche di fatto, ivi compresa la presenza di figli nati da tale unione, da parte del coniuge, separato o divorziato, tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, non legittima di per sé l’esonero dell’obbligo nei confronti dei figli né dell’ex coniuge, poiché espressione di una libera scelta che lascia inalterata la consistenza degli obblighi determinati in sede di separazione o divorzio (Cass. n. 12212/2001), potendo semmai influire sulla modifica del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 24056/2006).
Per contro, invece, quando a costituire un nuovo nucleo familiare è l’avente diritto all’assegno di mantenimento, assume rilievo non solo la circostanza del passaggio a nuove nozze che determina la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e di quello divorzile, ma anche la mera convivenza, posto che la situazione modifica la condizione personale dell’ex coniuge.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che il diritto al mantenimento viene meno quando si crea una nuova famiglia, ancorché di fatto, la quale rescinde ogni connessione con la pregressa vita matrimoniale, poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte del convivente medesimo, costituisce elemento da valutare in ordine alla disponibilità di “mezzi adeguati“, rispetto al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto nel corso delle nozze (Cass. n. 25845/2013).
Ovviamente, deve trattarsi di una relazione avente i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità, mentre una convivenza priva di questi requisiti non potrà avere alcun effetto sull’esclusione del contributo al mantenimento.

 Morte del coniuge

L’assegno di mantenimento si estingue nel momento della morte di colui che è obbligato a versarlo. Tuttavia, l’avente diritto può ottenere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con l’assegno periodico, da quantificarsi sulla base del quantum ricevuto sino al momento della morte, dell’entità del bisogno, della consistenza dell’eredità e del numero e delle condizioni economiche degli eredi. Anche il coniuge divorziato percettore dell’assegno divorzile, pur perdendo in ragione del divorzio stesso i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, può rivalersi sull’eredità dell’ex compagno scomparso, avendo diritto a percepire un “assegno successorio” a carico dell’eredità (tenuto conto dell’importo dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, dell’eventuale La pensione di reversibilità e delle sostanze ereditarie e salvo che il coniuge non abbia ricevuto la corresponsione in unica soluzione, poiché in tal caso non ne ha diritto).

Il provvedimento del giudice

Il mantenimento non viene meno automaticamente con il sopravvenire dei fatti estintivi dell’obbligo, ma in seguito all’intervento dell’autorità giudiziaria con l’emanazione di una sentenza che accerta l’estinzione dell’obbligazione (ex art. 710 c.p.c.) o che omologa le modifiche effettuate dai coniugi.
Il coniuge obbligato, pertanto, non può di sua iniziativa smettere di versare l’assegno di mantenimento, potendo incorrere nelle sanzioni previste per il mancato adempimento (Cass. n. 23441/2013), poiché il diritto a percepire l’assegno da parte di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, “conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui – di fatto – sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza, che gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione” (Cass. n. 19589/2011).

Rinuncia all’assegno

È opportuno rilevare, infine, come, in conseguenza del cambiamento delle proprie condizioni di vita, il coniuge avente diritto possa rinunciare all’assegno di mantenimento, formulando espressa dichiarazione che dà atto della propria indipendenza economica e della volontà di non pretendere il versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento.
In ogni caso, la rinuncia operata in sede di separazione, non comporta l’automatica esclusione dell’assegno divorzile. (Cass. n. 4424/2008).
Analogamente, anche l’assegno divorzile può essere oggetto di rinuncia, tuttavia, se sopraggiunge uno stato di bisogno successivo, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.
Resta fermo, invece, il divieto di rinunciare all’assegno, quando questo abbia natura alimentare, poiché trattasi di diritto indisponibile ex art. 443 c.c.


Fonte: www.StudioCataldi.it 

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10 risposte aggiunte

  1. alfonso 24 Gennaio 2017

    mio figlio maggiorenne non autosufficiente poiche’ ancora studente vorrebbe restare nella casa (di proprieta’della mamma)insieme al papa’che e’ in via di separazione consensuale,cosa dice la legge in merito?Grazie

    • Redazione 25 Gennaio 2017

      Dipende dalla sentenza e da con chi verrà collocato il figlio.
      Se il figlio ha più di 12 anni può essere ascoltato dal giudice a cui può fare richiesta di rimanere con il padre

  2. Salvatore 24 Aprile 2017

    Vorrei un informazione ho un figlio di 36 anni inseguito ad l apertura di una attivita aperta am andata male oggi si ritrova can un bel pro di debiti e ha chiesto il Mio aiuto… Purtroppo pero dal Mio stipendio Gia tolgo il mantenimento della madre… Ce una legge ch mi permette di sospendere temporaneamente il mantenimento della madre fino all estinzione dei debiti di Mio figlio??

    • Redazione 25 Aprile 2017

      Buongiorno Salvatore.
      Occorre rivolgersi ad un giudice, per non incorrere in una eventuale denuncia di mancati alimenti, o in un procedimento di pignoramento. Se ci fosse l’accordo con la madre, si potrebbe tentare di porre la questione al giudice di pace.
      Per ulteriori info
      segreteria@papaseparatiliguria.it

  3. Cristina 9 Luglio 2017

    Buongiorno volevo chiedere un informazione..il mio compagno è in via legale x fare l assegno di mantenimento al figlio avuto da una precedente storia di convivenza..visto che vorremmo sposarci in quanto si sta allargando la famiglia il matrimonio è l arrivo di un altro figlio possono influire abbassando il mantenimento?grazie

  4. Cristina 9 Luglio 2017

    Buongiorno..avrei bisogno di un informazione..il mio compagno è in via legale x l assegno di mantenimento di un figlio avuto da una precedente convivenza..visto che vorremmo sposarci in quanto la famiglia si sta allargando volevo sapere se il matrimonio e la futura nascita possono influire sul mantenimento..grazie

  5. Redazione 11 Luglio 2017

    Sicuramente possono essere tenuti in considerazione dal giudice a cui occorre rivolgersi per ottenere una riduzione del assegno di mantenimento

  6. Maria 24 Maggio 2018

    Bsera. Nel 2013 mi è stato revocato l’assegno divorzile. Oggi, il padre di mio figlio maggiorenne con lavori saltuari, chiede la revoca dell’assegno di mantenimento del ragazzo. Posso chiedere il ripristino dell’assegno divorzile?
    Grazie

    • Redazione 3 Giugno 2018

      Buonasera direi di no essendo due cose diverse

  7. Kevin 17 Agosto 2018

    Salve , la mia ex non mi ha fatto riconoscere la mia figlia , ormai la bimba ha quasi 2 anni , io nonostante chiesto con insistenza per farmi riconoscere è sempre stato rifiutato dal parte della mia ex . però da quasi 2 anni mi chiede il mantenimento, che sto pagato sempre , ma non mi fa vede la figlia perché dice che non sono nessuno visto non sono legalmente riconosciuto quindi non è nessuno diritto , ora se lei fra un paio di anni mi chiede di riconoscere la figlia , devo pagare comunque i fantomatici arretrati ?? E cosa dovrei fare in questo caso ? Come posso tutelarmi emia figlia ? In pratica sta usando questa bambina per ricattarmi per avere dei soldi , perché dice se non paghi non vedi ma sto pagando non posso vedere comunque

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