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N.22506/2010 – Spese sostenute fin dalla nascita dei figli naturali senza automatismi

Homepage Area separazione e divorzio Mantenimento N.22506/2010 - Spese sostenute fin dalla nascita dei figli naturali senza automatismi

N.22506/2010 – Spese sostenute fin dalla nascita dei figli naturali senza automatismi

Redazione
4 Novembre 2010
Mantenimento
Il genitore affidatario del figlio naturale ha diritto al rimborso delle spese sostenute fin dalla nascita ma il calcolo va fatto senza automatismi rispetto al mantenimento e quindi fondandolo su quanto effettivamente sborsato.
Lo ha affermato la corte di Cassazione con la sentenza 22506 del 4 novembre 2010. Contro la decisione della Corte d’appello di Firenze, che lo aveva condannato a versare alla madre del figlio naturale l’importo risultante dalla somma degli assegni mensili con decorrenza dalla nascita del bambino, a titolo di rimborso per le spese sostenute dalla donna, un uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, affermando l’illegittimità di tale decisione, perché non basata sui costi reali sostenuti per la crescita dell’infante.
La Suprema Corte, accogliendo le motivazioni del cittadino, ha affermato che, “il rimborso delle spese sostenute dal genitore affidatario per il figlio naturale, nel periodo intercorso tra la nascita del bambino e la determinazione del beneficio dovuto dall’altro genitore, non può essere determinato anticipando alla data di nascita l’importo dovuto come assegno di mantenimento.

I criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 148 c.c., al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto, e segnatamente al diritto di regresso dell’uno nei confronti dell’altro, ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l’accertamento del quantum dovuto in restituzione; quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere: A) né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso; B) né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali; C) né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori”.
Fonte: www.cassazione.net

Tags: 2010 Corte di Cassazione
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