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Persone “senza fissa dimora” e nuove regole in materia di cambio di residenza in tempo reale

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Persone “senza fissa dimora” e nuove regole in materia di cambio di residenza in tempo reale

Redazione
16 Maggio 2016
Cose da sapere

Anche le persone cd. senza fissa dimora hanno facoltà di chiedere e diritto di ottenere la residenza in tempo reale ?
L’interrogativo, che in prima battuta potrebbe sembrare bizzarro o dai risvolti solo accademici, ha al contrario delle ricadute pratiche di non poco momento.
Se, come appare plausibile, le norme che prevedono la residenza “in tempo reale” sono applicabili anche alle iscrizioni anagrafiche delle persone “senza fissa dimora abituale”, ciò sta a significare che dal 9 maggio 20125 gli Ufficiali di Anagrafe devono effettuare anche questa particolare tipologia di iscrizioni nei due giorni lavorativi successivi

alla presentazione dell’istanza, salvo poi accertare l’effettiva sussistenza del domicilio nel territorio comunale secondo quanto verrà specificato in seguito.
Tanto premesso, appare anzitutto possibile utilizzare, con alcuni adattamenti, il modulo “Dichiarazione di residenza”7; in particolare, la dicitura “dichiara di avere trasferito la propria dimora abituale al seguente indirizzo” potrà essere sostituita con la seguente: “dichiara di avere stabilito il proprio domicilio al seguente indirizzo”.
Da un punto di vista metodologico, va tenuto presente che il domicilio è una nozione elastica e, in quanto tale, esso è idoneo a ricomprendere le più varie situazioni personali, patrimoniali, esistenziali e relazionali, da valutare caso per caso.
Del resto, l’accertamento del domicilio, a differenza della residenza, non presuppone la presenza fisica della persona all’indirizzo indicato in modo abituale e prevalente; peraltro, l’indirizzo di domicilio ben ben potrebbe essere rappresentato da uno o più luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti, come il titolare del bar dove viene solitamente offerto un cappuccino caldo la mattina, o gli abitanti del palazzo sotto cui si trova il portico dove l’homeless si rifugia per trascorrere le notti di pioggia o, ancora, il responsabile della comunità religiosa o dell’associazione che prestano assistenza offrendo pasti caldi e/o un riparo per la notte alle persone in difficoltà.
Nel presentare la “Dichiarazione di residenza”, laddove è riportata la dicitura “Si allegano i seguenti documenti”, l’interessato, oltre a produrre l’assenso delle eventuali persone coinvolte con l’indirizzo di domicilio dichiarato, dovrà altresì produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare il domicilio nel territorio o, almeno, dovrà fornire indicazioni utili a sintetizzare il suo concreto modus vivendi e le relazioni esistenti con il territorio comunale.
La mancanza di tali documentazione e/o indicazioni determinerà l’ “irricevibilità” della domanda, non disponendo l’Ufficiale di Anagrafe degli elementi necessari per accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.
Con Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’art. 3, comma 38 della legge 15 luglio 2009, n. 94, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili.
Al fine di garantire tale reperibilità, laddove nel modulo “Dichiarazione di residenza” è riportata la dicitura “Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti”, la persona “senza fissa dimora abituale” dovrà indicare uno o più recapiti dove egli può essere rintracciata; nell’ipotesi più semplice, tale recapito potrà coincidere con il domicilio dichiarato, sempre che questo sia stato individuato presso un indirizzo inteso nel senso tradizionale del termine (via, civico, interno); diversamente, dovranno essere indicati uno o più recapiti dove l’homeless dovrà essere rintracciabile, pena la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, se tale irreperibilità dovesse emergere nei 45 giorni che seguono l’ iscrizione anagrafica; diversamente, si dovrà avviare un procedimento di cancellazione d’ufficio nel caso l’ irreperibilità dovesse sopravvenire in un momento successivo alla conclusione del procedimento di iscrizione.
La mancata indicazione di un qualsivoglia recapito, inteso in senso lato, al quale l’homeless dichiara di essere rintracciabile, determinerà l’ “irricevibilità” della domanda, poiché tale mancanza – come si è visto – contrasta

con la ratio della novella (L. n. 94/2009), secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno.
Da un punto di vista operativo, merita di essere segnalata la possibilità per il “senza fissa dimora abituale” di indicare il proprio recapito presso un ufficio postale sito nel territorio comunale, dove egli dovrà avere la disponibilità di una casella postale a lui intestata; tale opzione rende possibile indicare come luogo di residenza l’indirizzo in cui si trova l’ufficio postale con il numero di casella assegnata all’homeless, evitando il ricorso al criterio residuale della residenza nella via virtuale, territorialmente non esistente, ma nota con un nome convenzionale, appositamente istituita nell’anagrafe comunale,

secondo le indicazioni dell’Istat20; al contempo, la durata annuale del contratto di noleggio impone all’homeless di provvedere al rinnovo annuale del contratto stesso, permettendo all’Ufficiale di Anagrafe di verificare periodicamente l’attualità di tale recapito.
Le comunicazioni all’homeless resosi irreperibile s’intenderanno notificate mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Secondo un’autorevole opinione , dopo la L. n. 94/2009, avrebbe dovuto esserci corrispondenza necessaria tra indirizzo di domicilio dichiarato dall’homeless e suo indirizzo di residenza; in questa prospettiva, avrebbero potuto essere iscritte nella via virtuale, territorialmente non esistente, solo le persone nate nel Comune e prive altrove di un domicilio; tale impostazione, tuttavia, non è stata accolta dall’ISTAT , la quale ha invece condiviso le osservazioni di chi aveva acutamente osservato  come la L. n. 94/2009 si limita a imporre che vengano forniti elementi atti a a dimostrare l’effettiva sussistenza del domicilio nel territorio comunale senza altresì pretendere che indirizzo di domicilio e indirizzo di residenza debbano necessariamente coincidere.

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