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Bozza querela art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Homepage Area Legale Bozza querela art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Bozza querela art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Redazione
8 Ottobre 2015
Area Legale, Cose da sapere

La maggior parte delle azioni penali (querele e denunce) riguardano il genitore “collocatario” che frappone ostacoli al diritto di visita e frequentazione dell’altro, utilizzando anche la scusa del “certificato medico” per attestare una malattia del figlio, giustificandone così la mancata consegna. E questa situazione aumenta in modo esponenziale sotto le feste, violando i provvedimenti dei giudici e cosa più importante i diritti dei figli di stare insieme ad entrambi i genitori nei periodi festivi.


PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ____________________

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

Proposto da:

_____________, nato a ________ il__ /__/__, residente a ________ (__), Via/______________ n. __

Nei confronti di:

__________________, nata a ______________ (__) il , residente a ___________ (__), Via/_______ n.__

***  ***  ***

Con decreto dd. __.__.__ il Tribunale per i Minorenni/Ordinario,

statuiva il collocamento del minore presso l’abitazione materna,/ l’affidamento educativo assistenziale del minore/, _______________, al Servizio Sociale con delega all’organizzazione degli incontri padre/figlio con modalità _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il presente esposto si riferisce al giorno __/__/____, giorno destinato all’incontro con mio figlio.

Dal giorno __/__/____ ad oggi non ho più visto mio figlio e non posso certo affermare che la condotta della madre sia collaborativa.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E SINTETICA DEGLI ACCADIMENTI E DELLO STATO DELL’ARTE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E’ più che evidente quale sia l’intenzione della madre, la persegue dalla separazione ad oggi: negare il rapporto figlio/padre.

Trovo persino ironico si abbiano dubbi a riguardo. La madre ha presentato finora solo richieste di affido esclusivo e visite protette, “allegando” alle stesse fantasiose querele che la stessa Procura ha destinato, archiviandole, nel copioso faldone catalogato “false accuse di genere finalizzate all’ottenimento di.”

Fermo restando che non è accettabile che una madre prenda ordini da un bambino di quasi __ anni.

(questa evenienza nel caso in cui potendoci essere un affidamento socio assistenziale con regolamentazione delle visite ai disservizi sociali, la madre motivi la sospensione degli incontri adducendoli alla volontà del bambino).

Il comportamento elusivo del genitore affidatario integra gli estremi del reato di cui all’art. 388, II comma, c.p.. Perché si realizzi la fattispecie di reato, è necessario sia il presupposto materiale rappresentato dalla violazione o elusione di un provvedimento civile, sia il presupposto psicologico caratterizzato dal dolo generico, inteso come coscienza e volontà di disobbedire e trasgredire il precetto di legge.

Con la sentenza n. 25244/2006 la Suprema Corte di Cassazione intervenuta sull’argomento ha statuito che “l’elusione dell’esecuzione del provvedimento giurisdizionale adottato in sede di separazione dei coniugi, si realizza anche attraverso la mancata ottemperanza al provvedimento stesso”.

La condotta elusiva può quindi consistere anche in un semplice non fare, in una condotta non collaborativa o omissiva che vanifica ingiustamente le pretese e le aspettative dell’altra persona, nel caso di specie il genitore non affidatario o non convivente con il minore.

La resistenza che il minore può dimostrare nei confronti dell’altro genitore, rifiutando per esempio di passare del tempo con il predetto, se non supportata e giustificata da valide motivazioni, non può essere utilizzata come causa di esclusione della colpevolezza per il genitore affidatario che deve comunque garantire il rispetto di quanto stabilito nel provvedimento del giudice.

Il minore va rispettato nella sua personalità in crescita, nella sua consapevolezza volitiva ed intellettiva, non potendo essere di certo obbligato a fare ciò che va contro le proprie intenzioni, pur tuttavia nell’educazione al rispetto del rapporto genitoriale che è fondamentale per il suo percorso di formazione.

Dovere essenziale del genitore “affidatario” o convivente con il minore è quello di favorire proprio il rapporto con l’altro coniuge e questo perché entrambe le figure sono fondamentali nel percorso di crescita del minore: impedire o ostacolare tale rapporto non può che avere effetti deleteri non solo sul piano psicologico ma anche sul piano della sua formazione personale.

Ciò che si richiede non è quindi una semplice disponibilità passiva ma una fattiva collaborazione con l’altro coniuge, che permetta in tal modo di superare con maturità e coscienza i rancori legati alla fine del proprio rapporto matrimoniale, tutelando e preservando i propri figli che non devono mai essere protagonisti inconsapevoli e indifesi dei loro scontri personali e privati.

Numerose sono le sentenze (ex multis, Cassazione penale sez. IV n. 27995/2009) che hanno provveduto a condannare il genitore affidatario del minore, impedendo in tal modo il corretto esercizio di visita.

Integra il reato di cui all’art. 388 c.p. la condotta del genitore affidatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore, atteso che il coniuge affidatario, in realtà, dovrebbe favorire questi incontri  (Cassazione penale, sez. VI d.d. 07.04.2011 n. 26810).

Alla luce, quindi, della dottrina e della giurisprudenza, la condotta della sig.ra______________integra in toto il reato di cui all’art. 388 c.p..

Sussiste, quindi, non solo la violazione o elusione ad un provvedimento civile ma anche la sua cosciente volontà di sottrarlo all’incontro con il padre.

Preme evidenziare come il minore____________________ abbia solo__ anni (__.__.____) e non vi era nessun altro interesse né materiale né morale da tutelare per il minore se non quello di trascorrere del tempo con il padre.

La sig.ra _____________con il suo comportamento ostacola lo stabilirsi di rapporti affettivi tra il figlio ________________ negando pretestuosamente al padre l’esercizio del diritto di visita, configurando così con il suo comportamento doloso l’elusione al provvedimento del Giudice.

Si porta all’attenzione il comportamento della sig.ra_____________________ che fin dalla fine della convivenza mostra come unico scopo e fine quello di sottrarre il figlio dagli incontri e quindi da ogni rapporto con il padre.

Avvalendosi di sotterfugi e falsità, opportunamente mascherate, finora la sig. _________________ è riuscita nel suo intento, pur affermando sempre la sua disponibilità nella relazione padre-figlio.

Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto, io sottoscritto _________________, nato a ___________ il __/__/____, residente a____________________ (__), Via/___________________ n.__, sporgo formale

DENUNCIA-QUERELA

affinché l’A.G. inquirente, anche con l’ausilio della mia persona e se necessario l’esibizione di ogni eventuale ed ulteriore documentazione in mio possesso, stanti i fatti esposti in narrativa, proceda penalmente nei confronti della signora ______________, nata a __________________ (__) il__.__.____, residente a __________ (__), Via/ ___________________ n.__, avendo concretizzato la fattispecie prevista e punita dall’art. 388 c.p., e comunque per ogni ulteriore ed eventuale reato che il Pubblico Ministero vorrà ravvisare nei fatti sopra descritti, e chiedo che nei confronti della medesima venga avviato procedimento penale.

Mi riservo di costituirmi parte civile nell’ instaurando procedimento penale.

Richiedo, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 408, II comma, c.p.p., dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero al fine di proporre eventuale opposizione, nonché, a norma dell’art. 406, III comma, c.p.p. dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari.

Mi oppongo sin d’ora, ai sensi dell’art. 459, I comma, c.p.p. a che l’instaurando procedimento penale venga definito con decreto penale di condanna.

Nomino quale mio difensore, presso la quale dichiaro anche di eleggere domicilio, l’avv. _________ del Foro di __________, con studio in ________________ (__),via/_________________- n.

Si allega:

1) copia del decreto del Tribunale;

Città , data.

Firma

Fonte:http://www.studiocataldi.it/

Tags: Affido Condiviso False Denunce Figli Separazione&Divorzio Tribunale Minori Tribunale Ordinario
Prec
Circolare MIUR – Nota 2 settembre 2015, Prot. 5336
Succ
N.11489/14 – Assegno di mantenimento ridotto, l’ ex deve restituire l’eccedenza a partire dalla data della domanda di revisione

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2 risposte aggiunte

  1. mari 13 Settembre 2017

    leggo inorridita questo format di querela.
    ormai abituati e assuefatti dalle legende “metropolitane” in cui è sempre la madre che ostacola gli incontri col padre si riesce pure a produrre un format dove è , come fosse una convenzione, la madre che viola il diritto di visita ed è sempre lei che denigra il padre.
    io assisto ormai da 4 anni alle continue prevaricazioni del mio ex marito il quale trova tutte le scuse per non stare con i ragazzi e continuamente denigra me come donna e come madre con loro.Mi rattrista anche vedere quanto ormai questa prassi è comune da parte di tanti padri eppure non se ne parla mai.Cosa quindi dovrei fare se lui continua a non venire a prendere i ragazzi e continua a parlar male della madre dei suoi figli? una madre quante altre cose deve sopportare , deve continuare ad essere sempre vista come un Arpia.e si ormai la gente quando si parla di separazioni “La madre è una pazza….povero quel sant’uomo di padre”.

  2. Redazione 13 Settembre 2017

    Sinceramente vediamo moltissimi genitori che si rifiutano di far vedere i figli e ben pochi che non li vogliono vedere, pertanto se “un genitore” si rifiuta di vedere i propri figli, può essere denunciato per mancata esecuzione di un provvedimento del giudice.

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