Comunicato Stampa – Associazione Nazionale “Crescere Insieme”

Associazione Nazionale “Crescere Insieme”
Presidenza: Marino Maglietta
Corso dei Tintori 3 – 50122 Firenze
Cell. 338.4572167  –  e-mail marino.maglietta@gmail.com

Firenze, 14 luglio 2026 – A seguito del pesante documento ufficiale, costruito nella sede del
consiglio Nazionale Forense e sottoscritto da 5 delle principali associazioni di legali di famiglia,
l’associazione nazionale Crescere insieme, alla cui attività essenzialmente si deve la riforma
dell’affidamento condiviso del 2006 nonché il ddl 832 tuttora virtualmente caledarizzato presso la
Commissione Giustizia del Senato, invia a tutti i soggetti interessati il seguente comunicato, sotto
forma di forma di Lettera aperta indirizzata alle associazioni firmatarie.

Le “principali” associazioni di avvocati di famiglia
definiscono le buone prassi dell’affidamento condiviso (lettera
aperta ad esse indirizzata)

In data 8 luglio si riuniva presso la sede del CNF in Roma una rappresentanza pressoché
completa delle associazioni di avvocati attivi principalmente nell’ambito de diritto di
famiglia: AIAF,   AMI,   UNIONE CAMERE MINORILI ,  CAMMINO, ONDIF. Lo
scopo era “analizzare i disegni di legge parlamentari e la proposta di modifica dell’art.
337 ter c.c. in materia di affidamento condiviso, assegno di mantenimento diretto e
preventiva consulenza tecnica in materia di allontanamento dei minori dalla famiglia di
origine”. 
Si è trattato, dunque, di un evento altamente prestigioso, vista l’elevata posizione dei
rappresentanti di ciascun gruppo, nonché altamente significativo, vista la rilevanza degli
argomenti esaminati e l’incidenza prevedibile per le conclusioni tratte. E’, infatti,
opportuno chiarire fin d’ora che quanto sottoscritto “sembra” rivolto a commentare
proposte per il futuro, de iure condendo, ma in realtà costituisce attualissima e operativa
dichiarazione di intenti dedicata a norme già in vigore, coe dimostrerà l’analisi puntuale.
Non a caso, del resto, nello stesso ddl 832 (sul quale principalmente si concentra il
comunicato finale) si afferma reiteratamente che non dovrebbe neppure esserci bisogno
di nuovi interventi legislativi, trattandosi di norme disapplicate, ma già presenti.
Cmunque il lettore potrà facilmente verificare sia quest’ultimo punto che la
corrispondenza tra le tesi attribuite e quelle effettivamente sostenute (v. infra).
Poiché le conclusioni dell’incontro sono state sottoscritte da tutti i soggetti presenti,
non verrà fatta distinzione tra redattori e firmatari. Queste note – che partono da chi si
sente inevitabilmente coinvolto in quanto ideatore della maggior parte dei contenuti
esaminati (v. l’introduzione al ddl 832) e partecipe della redazione del medesimo
disegno di legge – sono ovviamente rivolte alle associazioni e non alle persone, E viene
scelta la forma più visibile della lettera aperta, proprio per la notevole valenza della
presa di posizione del gruppo firmatario.

2

L’evento in sé, dunque, nonché il documento sottoscritto, richiedono osservazioni sia
di metodo che di merito.
Per quanto attiene al primo aspetto, premesso che certamente ogni associazione è
libera di darsi il regolamento interno che preferisce, si ha la sensazione che le
innumerevoli rispettive sedi e sezioni non siano state coinvolte; e forse neppure
informate. Circostanza certamente non criticabile da chi scive – anche ammessa – ma di
non secondario rilievo ai fini delle ricadute successive.
Altra osservazione riguarda il non avere richiesto la presenza anche di quanti erano
responsabili, direttamente o indirettamente, dei testi esaminati. E’ indubbio che
l’incontro è stato riservato all’avvocatura, ma questa è stata una liberissima scelta. Una
scelta che lascia perplessi, vista l’assoluta generalità dei principi del contraddittorio e
della difesa.
Entrando nel merito dei singoli aspetti e delle distinte conclusioni si osserva quanto
segue, riportando puntualmente il testo del documento finale.
Bigenitorialità: si propone una formula aritmetica paritetica, in luogo di un diritto
qualitativo del minore legato alla relazione genitoriale, con la soppressione del
genitore collocatario. Ciò riduce la bigenitorialità a una contabilità di giorni e notti,
dimenticando che l’oggetto della tutela non è la parità dei genitori, ma il benessere e la
sicurezza del minore come soggetto autonomo di diritti. 
La tesi è allo stesso tempo inveritiera (falso materiale) e tendenziosa (falso
ideologico). La normativa in vigore prevede il diritto del figlio a un rapporto equilibrato
con i due genitori quale uno degli aspetti fondanti del suo diritto alla bigenitorialità, che
apparentemente nessuna delle associazioni contesta. Il ddl 832 non prevede alcun
automatismo, alcun conteggio matematico, ma ribadisce il concetto che i due genitori
sono ugualmente tenuti a partecipare alla vita del figlio e a soddisfare i suoi bisogni,
esattamente come prevede l’articolo 30 della Costituzione che non fa distinzioni e non
stabilisce gerarchie. D’altra parte non parla di parità, in concreto, ma di pari
opportunità, il che vuol dire che la loro pari presenza e solo un’ipotesi da considerare
per prima, in perfetto accordo con la posizione più volte espressa dalla Suprema Corte
(Cass. 26697 del 2023, citata nell’introduzione al ddl) che la definisce tendenziale,
ovviamente subordinandola all’assenza di “gravi ragioni ostative” (sic). Identica la tesi
del ddl.
D’altra parte, la sottolineatura di questa esigenza corrisponde perfettamente
all’intenzione del legislatore di combattere ciò che principalmente procura sofferenza e
malessere ai figli di genitori separati, ovvero il loro scontro. Un modello discriminatorio
che attribuisca ai genitori ruoli diversi e possibilità diverse è perfettamente funzionale a
metterli uno contro l’altro per ottenere ciò che appare – in un senso o nell’altro (anche
estraniarsi dalla vita dei figli può essere per qualcuno una prospettiva vantaggiosa) –
come una condizione di privilegio.
Ovvero, il modello invocato e promosso dalle associazioni, fondato sulla invenzione
del genitore collocatario e la contribuzione indiretta mediante l’erogazione di denaro,
monogenitoriale e adultocentrico, è perfettamente idoneo ad incrementare la
conflittualità.
Casa familiare: il superamento del genitore collocatario, lascia un vuoto normativo
significativo sul godimento della casa familiare che sarà regolato solo dal titolo di
proprietà, con gravi discriminazioni nei confronti del genitore economicamente più
debole. 

3

Sul punto il taglio adultocentrico del documento si manifesta in modo ancora più netto
e inequivocabile. Il focus non è su ciò da cui i figli possono trarre vantaggio, ma sulla
tutela del cosiddetto genitore debole, tipicamente identificato nella madre (non è
esplicitato in questa sede, ma in tantissime altre si, dai medesimi soggetti). Inoltre, si
trascura totalmente il danno sopra illustrato per l’incentivo al conflitto – effetto sicuro
del modello caldeggiato -, visto che l’assegnazione della casa familiare costituisce uno
dei principali motivi di lite giudiziaria tra i genitori tutte le volte che non rispetta i diritti
reali su di essa. Si pensi, ad esempio, quanto possa essere vissuto come “provocatorio”
vedere un bene ottenuto faticosamente con sacrifici dell’intero clan familiare, ovvero
tramandato di padre in figlio da generazioni, assegnato a un soggetto ad esso del tutto
estraneo, che oltretutto avrà piena facoltà di introdurvi terze persone, i nuovi partner,
che magari sono stati proprio la causa della crisi familiare.
D’altra parte, la sintesi delle associazioni sottintende una premessa più che
discutibile. L’articolo 337 sexies c.c. evita di fare della conservazione dell’habitat un
requisito di sicuro vantaggio per i figli. Si preoccupa invece di stabilire che il giudice
possa valutare caso per caso quale sia la soluzione migliore nel loro interesse,
considerando anche l’ipotesi che per essi sia preferibile abitare altrove. Se ne possono
fare una varietà di esempi, dall’essere quell’alloggio il luogo di scontri anche accesi tra i
genitori e quindi di tristi memorie, alla maggiore distanza dall’istituto scolastico, alla
presenza di allergie legate all’intorno…
Inoltre, è evidente che il ragionamento delle associazioni sottintende una ulteriore
circostanza, certamente non legittima: ovvero, il mancato rispetto di quanto previsto dal
del medesimo articolo 337 sexies c.c. laddove afferma che “dell’assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato
l’eventuale titolo di proprietà”. In altre parole, se è vero che esiste una compensazione
per l’assegnazione della casa, non si vede in che cosa consista la penalizzazione
economica nel trasferirsi. Così come è perfettamente lecito e corretto leggere
nell’articolo un ulteriore aspetto, ovvero che, avendo il genitore che esce dalla casa
familiare comunque per circa metà tempo con sé i figli, il genitore assegnatario dovrà
farsi carico – per decisione del giudice – di partecipare economicamente ai costi di un
nuovo alloggio, in modo da conservare ai figli – e, di riflesso, all’altro genitore – il
benessere fin lì goduto.
Infine, l’intero ragionamento, che sottintende una mano tesa in soccorso della
popolazione femminile, prescinde da una sia pur grossolana ricognizione del dato di
fatto socioeconomico, ovvero che, secondo i dati forniti dal catasto urbano, nel 2020 gli
uomini proprietari erano 12,9 milioni e le donne 12,3 milioni , in crescita rispetto ai
12,1 milioni del 2014. Le donne, pertanto, già sei anni fa rappresentavano circa il
48,8% della platea nazionale dei proprietari. Il che vuol dire che il criterio di inventare
sistematicamente un genitore prevalente, al quale assegnare in automatico la casa
familiare può danneggiare un numero non trascurabile di soggetti femminili.
Mantenimento diretto per capitali di spesa: è una scelta non neutra sul piano di
genere, che crea discriminazioni e disparità tra i due nuclei familiari, e che non
combatte il gender gap e certamente penalizza il genitore meno abbiente. 
Prima ancora di iniziare l’analisi del punto non si può fare a meno di richiamare
l’espressione utilizzata in premessa dal gruppo di associazioni per riferirsi al tema:
“assegno di mantenimento diretto”. Evidentemente l’avversione per la forma diretta
del mantenimento si spinge a tal punto da indurre il rifiuto di comprendere in cosa
consista. Il mantenimento diretto, infatti, prevede che ciascun genitore provveda
personalmente a soddisfare parte dei bisogni del figlio, in misura proporzionale alle
proprie risorse, senza trasferimenti di denaro dall’uno all’altro. L’assegno diventa così

4

forma residuale, da disporre solo ove necessario per rispettare la proporzione. Così
recita il codice civile in vigore.
Anche su questo aspetto, viceversa, si insiste, senza alcuna remora, sul prevalente
interesse per l’adulto, senza domandarsi, neppure superficialmente se quella medesima
scelta risulti di vantaggio o di penalizzazione per i figli.
Facciamolo quindi adesso. Mantenimento diretto, visto dalla parte dei figli, vuol dire,
ad es., assunzione di compiti di cura da parte di entrambi i genitori, loro rassicurante
presenza, non teorica ma concreta, nella quotidianità e possibilità di liberarsi della
rigidità delle prescrizioni di calendario grazie alle competenze assegnate all’una o
all’altro. Ad esempio, se al padre è attribuita la responsabilità di accompagnare la bimba
a danza dovrà farlo a prescindere dai giorni in cui capiteranno, anche mutevoli nel
tempo.
Non solo. Mantenimento diretto vuol dire anche che al figlio giunge
inequivocabilmente il messaggio che entrambi i genitori si occupano di lui e su di lui
investono in termini di affetto e di cura. Sicuramente una prospettiva migliore e
preferibile in ottica puerocentrica, visto che, come facilmente intuibile, i trasferimenti di
denaro da un conto corrente all’altro non sono dai figli percepiti né tantomeno goduti.
Quanto all’affermazione che la scelta di pari opportunità del ddl sarebbe “non neutra
sul piano di genere”, chi scrive si dichiara completamente d’accordo. Nel senso che
rispetto alla situazione odierna va completamente a favore delle madri, che toglie
dall’isolamento e dalle penalizzazioni attuali, per le quali devono ringraziare la
cosiddetta maternal preference, nonché la “dottrina della tenera età”, teorie datate,
certamente sensate se applicate limitatamente, ma deleterie agli occhi di chi intenda
davvero eliminare il gender gap ove se ne faccia uso irragionevole come non di ado
avviene, ad esempio estendole alla intera “età scolare” (come in Cass. 18087/2016) .
Esemplare in questo senso l’introduzione alle Linee guida per le spese straordinarie
elaborate proprio dal CNF nel novembre del 2017. Si ammette che l’interpretazione più
corretta sarebbe quella di una pari partecipazione e pari impegno dei genitori nella cura
dei figli. Poi, tuttavia, osservato che ancora nel paese persiste un maggiore
coinvolgimento domestico a carico delle donne e delle madri si conclude che quindi
conviene che la madre separata continui a sobbarcati i maggiori sacrifici e ad affrontare
le difficoltà legate alla conciliazione casa-lavoro… Visto che l’ha sempre fatto è
opportuno andare avanti così…
D’altra parte, inevitbile chedersi da dove provenga questa idiosincrasia per il
manteniento diretto e questa affezione per un trasferimento di denaro a tutti costi, anche
contra legem. La differenza più evidente tra le due forme di contribuzione è che per
avere il privilegio di vestire la bambina si può discutere, ma non si va in ribunale,
mentre per ottenere o aumentare l’assegno il conflitto è presto apparecchiato…
Mancato coordinamento con la tutela della violenza domestica: non è previsto alcun
meccanismo che sospenda l’affido paritetico in presenza di allegazioni di violenza —
una lacuna aggravata dal rischio di un uso strumentale di categorie prive di
fondamento scientifico, come la sindrome da alienazione parentale. 
È questo forse il punto di più difficile comprensione tecnica. Non è dato comprendere
come ha fatto un genitore violento ad avere l’affidamento (si parla di “sospensione”,
quindi lo aveva). Ma se lo ha avuto è stato un errore giudiziario, la legge non c’entra.
Non si comprende per quale motivo un genitore violento dovrebbe essere meno
pericoloso nel caso in cui abbia soltanto un diritto di visita e non una presenza
paritetica. Come se un affidamento con frequentazione di cinque a nove giorni nell’arco
di due settimane lo facesse arrabbiare di meno di una frequentazione sette pari. Caso
mai il contrario. E neppure si comprende una lagnanza espressa in altre sedi, che

5

lamenta che tra i casi di nesclusione dall’affidamento (paritetico o meno) si debba
necessariamente indicare esplicitamente l’esistenza di allegazioni di violenza.
Indubbiamente un genitore violento non deve essere affidatario, ma a ciò provvede
adeguatamente l’articolo 337 quater c.c., con il supporto del 333 c.c., e del 572 c.p.
Chiedere alla norma di elencare le situazioni per le quali un genitore non è degno di
essere affidatario è decisamente sconsigliabile. Si rischia di dimenticarsi qualche
fattispecie ugualmente pericolosa. È il principio che conta. Ovviamente nel caso in cui
si abbia fiducia nell’operato del giudice, nel suo potere discrezionale. Altrimenti vuol
dire che quando si afferma di crederci e si chiede di allargarlo in realtà non si pensa
quello che si dice.
Quanto alla chiosa sulla PAS, appare sinceramente come un tributo ideologico ad una
narrativa alla moda che, per la verità, si è riusciti a introdurre anche nella cosiddetta
riforma Cartabia. È ovvio che le teorie da utilizzare devono essere scientificamente
fondate. Ma c’è bisogno di scriverlo? Di questo passo si chiederà alla norma anche di
esplicitare che è escluso dall’affido un genitore che alimenti con pane di frumento un
bambino allergico al glutine.
E ancora una volta ci si deve chiedere perché tutta questa ostilità verso le CTU e i
CTU, nonché verso la mediazione familiare. Quale ne è il senso, la matrice profonda?
La risposta è da trovare probabilmente al punto successivo, che ancora una volta fa
riferimento alle situazioni e agli strumenti che aumentano o diminuiscono il conflitto.
CTU preventiva obbligatoria e nuove figure di supporto: le riforme propongono la
consulenza preventiva obbligatoria e nuove figure di supporto, oltre alla riproposizione
della mediazione, aumentando il numero di “esperti privati” chiamati a dare un parere,
con il rischio concreto di una privatizzazione del diritto di famiglia – fuori dal processo

  • e aumento esponenziale delle consulenze a pagamento, che solo alcuni nuclei familiari
    possono permettersi. 
    Avviandosi alla fine del documento il linguaggio diviene più esplicito e chiaro. Le
    associazioni detestano tutti gli strumenti pensati e applicati in funzione anti-conflitto,
    o, meglio, per le soluzioni extragiudiziali del medesimo. Allo scopo di dare
    un’apparenza credibile alle proprie tesi, attribuiscono all’avversario posizioni non
    espresse e mai neanche pensate. E’ vero che si fa riferimento anche a qualche altra
    iniziativa di legge sulle quali chi scrive non si esprime, ma il ddl 832 non prevede
    alcuna mediazione obbligatoria; tanto meno, consulenze d’ufficio obbligatorie: e
    tuttavia si usa il plurale “le riforme”. Il che francamente non è corretto. Si ostenta,
    inoltre – e non si può nascondere una punta di ironia nel notarlo – la preoccupazione per
    i costi di interventi che ormai in quasi tutte le sedi di tribunale sono accessibili
    gratuitamente e che comunque non sono paragonabili a quelli di una vertenza
    giudiziaria, quasi sempre a spese compensate. Ma, tant’è, si pensa che preoccuparsi per
    i costi che l’utenza deve sostenere suoni come politicamente corretto e altamente
    popolare.
    La proposta: rafforzare la discrezionalità giudiziale motivata, ascoltare il minore 
    L’avvocatura specializzata in diritto delle relazioni familiari e minorili non chiede
    l’abbandono del principio di bigenitorialità, ma la sua difesa da una banalizzazione che
    lo riduce a una contabilità di giorni e notti. La strada indicata non è l’automatismo
    normativo, bensì il rafforzamento della discrezionalità giudiziale motivata, attraverso
    criteri orientativi più precisi, obblighi motivazionali più stringenti e strumenti
    processuali più efficaci per l’ascolto del minore, in coerenza con quanto previsto dalla
    Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia. Una riforma realmente centrata sul

6

minore, si è ribadito nel corso dell’intervento, dovrebbe partire non da un calendario
imposto per legge, ma dalla voce del bambino, ascoltata e messa al centro. 
E’ questa una sezione in cui la tecnica per così dire “diffamatoria” tocca l’apice. Si
fonda, infatti, sulla fantasiosa attribuzione alla potenziale riforma di forzature
normative, modalità e intenti ivi non riscontrabili, ovvero assurdità mai espresse né
pensate. Indubbiamente si tratta di un espediente processuale che può essere scusato ove
praticato occasionalmente in un’aula, ma non certamente se adottato in un documento
ufficiale sottoscritto dalle principali associazioni che praticano il diritto di famiglia.
Comunque, premesso che un più attento e scrupoloso ascolto dei figli è sempre
auspicabile, sembra sfuggire che questa considerazione, così come le altre che seguono
nel documento (investimenti nel welfare, formazione ecc.,..) – qui omesse perché non
rilevanti ai fini del confronto – appartiene a quegli ovvi auspici e suggerimenti fuori
portata che si scontrano con le difficoltà di tempo dei giudici nonché con quelle
inevitabili limitazioni, sia sul piano delle risorse economiche dello stato che su quello
della competenza, che hanno poi condotto – giustificatamente – a concedere alla
magistratura proprio quella utilizzazione di ausiliari deprecata dalle associazioni al
punto precedente; a dispetto del fatto che coordinatori genitoriali, curatori speciali e
perfino mediatori familiari provengono in prevalenza dalla stessa avvocatura.
D’altra parte, “fare muro” contro qualsiasi tentativo di dare efficacia e concretezza
alla riforma de 2006 richiama alla mente le accanite resistenze opposte a suo tempo in
buona parte dai medesimi soggetti alla Legge 54 – 12 anni per approvare un atto dovuto
sulla base della Costituzione e delle Convenzioni internazionali – che fecero finire
l’Italia, partita per tempo, in coda a tutti i paesi europei. Con queste storiche e
documentate premesse – agli Atti del Parlamento – la dichiarazione di fedeltà al
“principio di bigenitorialità” suona come una excusatio non petita. Indubbiamente il
documento in esame offre dell’avvocatura di famiglia una rappresentazione egocentrica
e retriva che tuttavia è lecito attribuire soltanto ad alcune sue componenti. Non mancano
a chi scrive testimonianze di un larghissimo posizionamento di segno diverso.
Pertanto, è anche lecito sperare che si sia trattato di un’operazione di vertice senza
una adeguata consultazioni periferica e che una più matura e allargata riflessione
conduca a conclusioni sensibilmente differenti.
Marino Maglietta

Esistiamo grazie a chi crede nella Bigenitorialità

Nessun finanziamento pubblico. Ogni contributo va direttamente alle famiglie che hanno bisogno di supporto.

5 x mille

Puoi sostenerci anche con il 5×1000: non ti costa nulla. Codice fiscale 92088700098 · Sezione “Sostegno del volontariato”