Fonte: Dal sito di informazione open.online – 17 Giugno 2026 – di Francesca Milano
I giudici spiegano che ascoltare la volontà del minore è importante ma è necessario anche verificare se
quella volontà sia il risultato di dinamiche familiari conflittuali
Un figlio può dire di non voler vedere il padre. Ma questo non basta a convincere il giudice a lasciarlo con
la madre. E inoltre: un genitore può perdere sia l’affidamento sia il collocamento del figlio se viene provato
che abbia ostacolato il rapporto con l’altro genitore. Sono i principi ribaditi dalla Cassazione con l’ordinanza
20033 del 15 giugno 2026: principi importanti perché sempre più spesso la cronaca racconta di casi in cui i
figli vengano usati come “arma” nelle battaglie tra ex partner.
Il caso dei figli contesi
La vicenda trattata dalla Cassazione riguarda una lunga e conflittuale separazione. In primo grado, il giudice
aveva disposto l’affidamento condiviso dei due figli. Successivamente, però, l’appello aveva stabilito
l’affidamento esclusivo dei 2 figli (un ragazzo e una ragazza) al padre. Ma la madre ha impugnato questa
decisione davanti alla Cassazione: nel ricorso la donna ha sostenuto che il figlio avesse manifestato in modo
chiaro e costante la volontà di vivere con lei e e il rifiuto di incontrare il padre.
Quanto conta l’opinione del minore
Secondo la Cassazione l’opinione del minore è importante, ma non può trasformarsi nell’unico elemento
sul quale fondare una decisione. Nel passaggio centrale dell’ordinanza, la Suprema Corte richiama anche la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo («il diritto di un minore di esprimere la propria
opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto
incondizionato ai minori») e afferma che il parere del minore deve essere valutato insieme a tutti gli altri
elementi del caso.
Per la Cassazione, dunque, anche quando il figlio manifesta un rifiuto netto verso un genitore, il giudice
deve verificare se quella posizione sia realmente espressione del suo interesse oppure il risultato di
dinamiche familiari conflittuali.
Le criticità contestate alla madre
Nel caso specifico, le consulenze tecniche e le relazioni dei servizi sociali hanno fatto emergere un rapporto
problematico tra madre e figlio. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, alla donna sono state contestate
«carenze nella sfera psicologico-relazionale», descritte come un «rapporto simbiotico e possessivo» con il
figlio, accompagnato da fenomeni di «manipolazione e strumentalizzazione del minore».
I consulenti avevano inoltre rilevato che il ragazzo sarebbe stato progressivamente coinvolto nel conflitto
tra i genitori fino a essere, nelle parole riportate dalla sentenza, «trasformato in un alleato nel conflitto
contro il padre», finendo per subire un pesante conflitto di lealtà. Secondo la Corte d’Appello, il minore
sarebbe stato così privato «della sua condizione di bambino che necessita di protezione».
I giudici hanno inoltre richiamato altre criticità attribuite alla madre: presunte carenze educative, problemi
nella gestione del percorso scolastico, una scarsa attenzione ad alcune difficoltà di apprendimento e
sanitarie del figlio e, soprattutto, una continua opposizione ai provvedimenti dei tribunali e ai tentativi
di favorire il rapporto tra il ragazzo e il padre.
Il rapporto con il padre
Al contrario, la figura paterna «non ha fatto emergere condotte pregiudizievoli nei confronti del minore».
Per questo la Corte d’Appello aveva concluso che la madre, pur essendo affettivamente legata al figlio,
agisse «in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole», esercitando «un controllo psicologico
invalidante» e ponendosi «in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla
bigenitorialità».
La bigenitorialità resta la regola
Oltre a respingere il ricorso della madre, l’ordinanza ribadisce che l’affidamento esclusivo costituisce
un’eccezione rispetto al principio generale della bigenitorialità. «Nell’interesse superiore del minore – si
legge nell’ordinanza – va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità», inteso come «presenza
comune dei genitori nella vita del figlio». Proprio per questo, l’affidamento a un solo genitore richiede «un
rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore»
Il punto su ALIENAZIONE e RIFIUTO GENITORIALE con il prof. Giovanni Camerini*
(dal post su facebook del professore del 12 luglio 2026)
È un vero peccato che il problema del rifiuto di un genitore indotto dall’altro, definito in ambito
internazionale come alienation, sia tuttora oggetto di polemiche e di diatribe tanto fumose e inutili quanto
perniciose, così lontane dal rispetto dei best interests dei figli. Riesce spesso difficile affrontare la questione
con la necessaria serenità, nonostante il moltiplicarsi delle iniziative convegnistiche e formative
sull’argomento. Posso sommessamente proporre alcuni punti, in linea con gli assunti delle scienze
psicologiche e della giurisprudenza.
- La nozione di “Pas”, “parental alienation syndrome”, ha un valore meramente storico, risalendo essa alla
definizione data a suo tempo da Gardner. Gardner ebbe il merito di descrivere per primo una dinamica
relazionale ampiamente conosciuta ma ebbe il torto di indicarla come un disturbo individuale. - La nozione di alienazione come “problema relazionale” è inclusa nel DSM-5 come “problema relazionale
genitore figlio”, all’interno del quale sono descritti “sentimenti di alienazione”. È anche considerata nelle
Linee Guida sul danno in ambito civile redatte nel 2016 dalla Società Italiana di Medicina Legale. - Sul piano legislativo e giuridico, il rifiuto di un genitore indotto dall’altro è riconosciuto dal secondo
comma dell’art. 473 bis.6 cpc e da diverse ordinanze della Cassazione: la 6919 del 2018, la 4595 del 2025, la
recente 20033. - Ciononostante, l’equivoco persiste. Da un lato è sempre vivo un fondamentalismo negazionista, che trova
talora eco anche in figure istituzionali, secondo il quale la pacifica insussistenza di una “sindrome” da
alienazione, ovvero della “Pas”, significa che non esiste nemmeno il fenomeno. Come dire: siccome non
esiste la sindrome da stalking, non esiste lo stalking. Dall’altro, anche molti tra coloro che riconoscono e
considerano il problema del rifiuto immotivato citano la “Pas” come una nozione oggetto di diatribe
scientifiche. In realtà, in seno alla comunità scientifica non c’è alcuna discussione: il fenomeno della
alienation è stato ampiamente studiato e analizzato in centinaia di articoli su riviste indicizzate ed è
oggetto di insegnamento in ambito accademico, distinguendolo dall’estrangement, ovvero dal rifiuto
motivato da condotte maltrattanti o trascuranti. - Comunque lo si voglia chiamare, il fenomeno è in vertiginosa espansione (presente in una buona metà
delle CTU) e coinvolge sempre più frequentemente le madri. In una ricerca che condussi una dozzina di anni
fa con il prof. Ferracuti, la prof.ssa Verrocchio e la prof.ssa Volpini le madri alienate erano circa un quinto
del campione e i dati presentati al congresso di scienze forensi negli USA lo scorso anno portavano circa un
terzo di madri nei numerosissimi casi esaminati.
- Se si vuole aprire un dibattito più serio, esso riguarda non la esistenza del fenomeno ma le misure da
assumere in questi casi. Su questo punto si contrappongono posizioni che, al di là della loro maggiore o
minore fondatezza, risultano più rispettabili dello stucchevole riferimento alla “Pas”. Ed è su questo punto
che ci si augura si possa pervenire a linee guida condivise sugli interventi che è bene attuare e non attuare.
Molti passi avanti sono stati fatti, molti altri ancora restano in un ambito che vede tanti minori coinvolti, a
serio rischio della loro salute psicologica.
*Giovanni Battista Camerini è un neuropsichiatra infantile, psichiatra e psicoterapeuta italiano, con una
lunga esperienza clinica e accademica nell’ambito della salute mentale dell’età evolutiva e della psicologia
forense. È stato docente universitario presso diverse istituzioni italiane e autore di numerose pubblicazioni
scientifiche e manuali dedicati alla neuropsichiatria infantile, alla valutazione delle capacità genitoriali e alla
tutela dei minori. Attualmente svolge attività libero-professionale e insegna in master universitari di II livello
in Italia e nella Repubblica di San Marino.


