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MINORI. DDL 832,MAGLIETTA: NESSUN MASCHILISMO Né OBBLIGHI DI MEDIAZIONE

Homepage News MINORI. DDL 832,MAGLIETTA: NESSUN MASCHILISMO Né OBBLIGHI DI MEDIAZIONE

MINORI. DDL 832,MAGLIETTA: NESSUN MASCHILISMO Né OBBLIGHI DI MEDIAZIONE

Leandro Madaio
10 Ottobre 2023
News

Roma 21 Sett- Nessun nuovo Ddl Pillon: è l’assicurazione che Marino Maglietta, giurista esperto di Diritto di famiglia, affida a una nota di stampa a seguito di alcune indiscrezioni e commenti relativi al Ddl 832 in materia di affidamento dei figli, alla cui stesura Maglietta ha collaborato.

Quello di Marino Maglietta è un nome noto a chi si occupa di separazioni con figli, sia dal punto di vista giuridico che psicologico: è infatti considerato fra gli ideatori
dell’affidamento condiviso. A tal proposito, ricorda Maglietta, la prima proposta in merito venne depositata nel gennaio del 1994 e conteneva già i fondamenti della legge 54/2006 sulla bigenitorialità: già raccoglieva, infatti, concetti quali il diritto indisponibile dei figli, costituzionalmente garantito, a ricevere pariteticamente educazione e cura dai genitori e l’assunzione diretta dell’obbligo di provvedere economicamente ai bisogni dei figli, in proporzione delle risorse di ciascuno.

LA LEGGE 54 SULLA BIGENITORIALITA’
La storia dell’affido condiviso in Italia, che Maglietta ripercorre nella sua nota, è poi stata lunga e articolata (oltre che non priva di polemiche): tra gli aspetti tecnico-politici più rilevanti, Maglietta cita a titolo di esempio la mozione presentata dal gruppo consiliare PD nel 2017 presso il Comune di Bologna, che nelle premesse invoca il rispetto della Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979 (ratificata in Italia nel 1985) e
che all’art. 5 afferma: ‘Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata: b) per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni
nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, ricorda il giurista.
Si tratta sempre, per Maglietta, di aspetti di tutela dei diritti dei bambini che, però, “il sistema legale non ha mai fatto propri, come è ben noto e come ha tranquillamente ammesso. (v. ‘Affidamento condiviso – I tribunali dichiarano i propri orientamenti’ – Pacini, Pisa. 2022). Diritti dei figli affermati nel 1994, riconosciuti dalla legge 54 del 2006, non rispettati successivamente ma continuativamente ribaditi e richiesti da ininterrotte iniziative parlamentari”, scrive il giurista.

Il ddl 832/2023 nasce quindi con lo scopo di completare e aggiornare quei diritti.
“È difficile comprendere come una frequentazione che per legge dovrebbe essere ‘equilibrata e continuativa’ non debba fondarsi sulla simmetria, ma venga concepita istituzionalmente e sistematicamente come ‘sbilanciata e frammentaria’, a genitore
prevalente. Così come non è facile capire come ai compiti di cura, da assegnare per legge (e Costituzione) a entrambi i genitori, possano non essere associati i relativi costi, direttamente sostenuti”, commenta Maglietta.

Le tesi e i contenuti del Ddl 832 “sono identici a quelli del 1994 ovvero del 2006”, assicurando che il Ddl Pillon è “ad esso totalmente estraneo come ispirazione e impianto tecnico”. Le obiezioni al nuovo Ddl sono per Maglietta infondate: “Si è
sostenuto che frequentare pariteticamente due abitazioni costringe i figli ad un’estenuante ping-pong. Nulla di più inesatto- si legge nella nota- Un banale conto sulle dita permette di verificare che nell’arco di due settimane il modello prevalentemente applicato oggi, sbilanciato e fondato sul ‘diritto di visita’, comporta cinque trasferimenti, mentre una frequentazione paritetica a settimane alternate ne comporta uno solo. Una critica che presenta una evidente inversione tra vantaggi e svantaggi, della quale si sono lamentati i figli stessi di genitori separati in audizione due volte in Senato. Ed è appena il caso di segnalare che intervenire sulla forma del
mantenimento non vuole affatto dire cancellare l’obbligo della contribuzione”.

IL NODO DELL’ OBBLIGO DI MEDIAZIONE
Uno dei punti più discussi del Ddl Pillon era quello riguardante l’obbligo di mediazione familiare per le questioni di separazione in cui fossero coinvolti figli minorenni con lo scopo di “salvaguardare (…) l’unità della famiglia”. Un passaggio
evidentemente problematico, fra le altre cose, innanzitutto per quelle separazioni con allegazioni di violenza domestica, laddove per la donna e i figli possibili vittime, la frequentazione con l’ex partner e padre biologico rappresenta un chiaro rischio.
Cosa fa il Ddl 832 di questo obbligo? “Obbligatoria è soltanto l’informazione (pre-mediazione) sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione che si resta liberi di non effettuare. E anche tale incontro, per chi avesse dei timori, può
essere fissato individualmente, senza incontrare l’altro genitore”, è il chiarimento di Maglietta.

NOVITA’  “A VANTAGGIO DELLE MADRI”
Tanti, invece, i punti del Ddl “direttamente a vantaggio delle madri: come l’obbligo a favore delle non coniugate di assistenza economica prima del parto; e anche dopo; e anche se il figlio nasce morto. Così come si è sorvolato- prosegue Maglietta – sull’obbligo per chi resta nella casa familiare di contribuire alle spese per un nuovo adeguato alloggio nel caso in cui a uscirne sia un genitore economicamente
debole. E allo stesso modo non si è fatto caso alla previsione di un sostegno personale per un consistente periodo a favore del partner debole (di regola la donna) quando si rompe il legame di coppia. Una previsione che va oltre la stessa legge 76/2016 (Cirinnà)”, aggiunge Maglietta rispondendo alle recenti
polemiche.

“Del resto- ribadisce Maglietta- tutto l’impianto del ddl 832 che è ben lungi dal trascurare le esigenze delle madri. Pensare e programmare una partecipazione di entrambi i genitori alle responsabilità e ai sacrifici significa avere a cuore, realmente
e concretamente, il diritto della donna a pari opportunità nel lavoro e nella vita privata. Il che conferma la totale assenza di misoginia dal disegno di legge qui considerato. Anzi. Ostacolarlo sarebbe frutto di una visione arcaica e maschilista della
società, sicuramente involontaria, ma non per questo meno dannosa.
Tutto questo in una visione globale del Child Best Interest, purtroppo oggi pensato di regola collocando i membri della famiglia dopo la rottura del legame di coppia in celle isolate, a compartimenti stagni. Come se quel benessere – non solo materiale, ovviamente, ma anche psicologico ed esistenziale nel più ampio significato – potesse realizzarsi a prescindere dalla sorte di ciascuno dei genitori.
Non si può dunque concludere che con l’auspicio che il ddl 832 possa andare in porto rapidamente, in modo da soddisfare esigenze popolari largamente sentite, e non sia accantonato. Ciò comporterebbe prendersi una pesante responsabilità”, conclude il giurista.

Prec
Trascrizione e maternità surrogata: il giudice non può superare il divieto fissato dal legislatore
Succ
Cass. 26875/23 – Il mantenimento del figlio maggiorenne un chiarimento che lascia zone d’ombra di Marino Maglietta

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